CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 04751/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:ORDAMAGLIA; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a D'[OSCURATO:PERSONA] limitatamente al delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, e 61 n. 5 cod. pen., con rideterminazione della relativa pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che censura, sotto l'egida del vizio di violazione di legge, l'applicazione della circostanza aggravante della minorata di difesa, è manifestamente infondato e non consentito in questa sede, tenuto conto che a quanto stabilito dal diritto vivente, ossia che, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Rv. 282095), la Corte territoriale si è rigorosamente attenuta nella sentenza impugnata, alla cui motivazione sul punto (cfr. pag. 7) il ricorrente oppone mere argomentazioni in fatto; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]