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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:C:2022:506
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CC0280

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

presentate il 30 giugno 2022 ( 1 )

[OSCURATO:PERSONA]280/21

P.I. con l’intervento di Migracijos departamentas prie [OSCURATO:PERSONA] vidaus reikalų ministerijos [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95/UE – Requisiti per la concessione dello status di rifugiato – Rischio di subire persecuzioni – Motivi di persecuzione – Nozione di “opinione politica” – Resistenza a un gruppo corrotto con influenza a livello statale»

I. Introduzione

1. La presente causa verte sull’interpretazione della nozione di «opinione politica», come definita dalla direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta ( 2 ).

2. Rispondendo alla questione sollevata, la Corte potrà chiarire a cosa corrispondano le opinioni politiche atte a fondare una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato quando esse non siano rivendicate dal richiedente, bensì attribuitegli dal responsabile della persecuzione.

3. Proporrò alla Corte di rispondere che le opinioni politiche attribuite devono, al contempo, corrispondere alla definizione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/95, essere dimostrate alle condizioni di cui all’articolo 4 di detta direttiva ed essere tali da comportare rappresaglie da parte delle autorità statali.

II. Contesto normativo A. Diritto internazionale

4. [OSCURATO:PERSONA] relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 ( 3 ), come integrata dal [OSCURATO:PERSONA] relativo allo status dei rifugiati, concluso a [OSCURATO:PERSONA] il 31 gennaio 1967 ( 4 ) (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] di Ginevra»), prevede al capo I, articolo 1, sezione A, paragrafo 2, primo comma, che il termine «rifugiato» si applica a chiunque, «nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio (…), non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi».

B. Diritto dell’Unione

5. Il considerando 12 della direttiva 2011/95 enuncia quanto segue: «Lo scopo principale della presente direttiva è quello, da una parte, di assicurare che gli [OSCURATO:PERSONA] membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall’altra, di assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali persone in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri».

6. L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (...) d) “rifugiato”: cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l’articolo 12; (...)».

7. L’articolo 4, paragrafo 5, della suddetta direttiva prevede quanto segue: «Quando gli [OSCURATO:PERSONA] membri applicano il principio in base al quale il richiedente è tenuto a motivare la sua domanda di protezione internazionale e qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una spiegazione soddisfacente dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla; e e) è accertato che il richiedente è in generale attendibile».

8. L’articolo 6 della medesima direttiva, intitolato «Responsabili della persecuzione o del danno grave», così dispone: «I responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere: a) lo Stato; (...) c) soggetti non statuali, se può essere dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire la protezione contro persecuzioni o danni gravi di cui all’articolo 7».

9. L’articolo 9 della direttiva 2011/95, intitolato «Atti di persecuzione», è così formulato: «1.

Sono atti di persecuzione ai sensi dell’articolo 1 A della convenzione di Ginevra gli atti che: a) sono, per loro natura o frequenza, sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [ ( 5 )]; oppure b) costituiscono la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

2. Gli atti di persecuzione che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1 possono, tra l’altro, assumere la forma di: (...) b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; (...)

3. In conformità dell’articolo 2, lettera d), i motivi di cui all’articolo 10 devono essere collegati agli atti di persecuzione quali definiti al paragrafo 1 del presente articolo o alla mancanza di protezione contro tali atti».

10. L’articolo 10 della direttiva 2011/95, intitolato «Motivi di persecuzione», prevede al paragrafo 1, lettera e), e al paragrafo 2: «1.

Nel valutare i motivi di persecuzione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri tengono conto dei seguenti elementi: (...) e) il termine “opinione politica” si riferisce, in particolare, alla professione di un’opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all’articolo 6 e alle loro politiche o metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

2. Nell’esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall’autore delle persecuzioni».

C. Diritto lituano

11. [OSCURATO:PERSONA], lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria sono regolati dalla [OSCURATO:PERSONA] įstatymas «Dėl užsieniečių teisinės padėties» Nr.

IX-2206 (legge della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] sullo status giuridico degli stranieri n.

IX-2206) ( 6 ), del 29 aprile 2004, nella versione applicabile al caso di specie, che recepisce nel diritto interno, tra l’altro, la direttiva 2011/95.

12. L’articolo 71, paragrafo 3, punto 4, di tale legge così dispone: «[È responsabilità] del richiedente asilo presentare, al momento dell’esame della sua domanda, tutti i documenti di cui dispone e spiegazioni dettagliate corrispondenti alla realtà in merito ai motivi della sua domanda d’asilo, alla sua identità e alle circostanze del suo ingresso e soggiorno nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], oltre all’obbligo di collaborare con i dipendenti e i funzionari delle autorità competenti».

13. L’articolo 83 di detta legge, che disciplina la valutazione della domanda di asilo, dispone, ai paragrafi 1, 2 e 5: «1.

La domanda di asilo e le informazioni fornite dal richiedente a sostegno della sua domanda sono valutate in collaborazione con il richiedente asilo medesimo.

2. Qualora, nel corso dell’esame della domanda, si accerti che gli elementi relativi alla determinazione dello status del richiedente asilo non possono essere dimostrati da prove documentali, nonostante i suoi sinceri sforzi, tali elementi sono valutati a favore del richiedente e la domanda di asilo è considerata fondata, se detta domanda è stata presentata non appena possibile, a meno che il richiedente non possa addurre un valido motivo per non averlo fatto, se il richiedente asilo ha presentato tutti gli elementi pertinenti a sua disposizione e ha fornito una spiegazione soddisfacente in merito alla mancanza di altre prove, e se le sue dichiarazioni sono considerate plausibili e coerenti e non contraddette dalle informazioni specifiche e generali note e pertinenti per la sua domanda. (...)

5. Il paragrafo 2 del presente articolo non si applica e gli elementi che non possono essere confermati da prove documentali sono respinti se, nel corso dell’esame della domanda di asilo, il richiedente altera l’indagine, la ritarda con atti o omissioni o tenta di sviarla, o se si riscontrano tra i fatti addotti dal richiedente contraddizioni che influiscono in modo decisivo sulla concessione dell’asilo».

14. Ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, della stessa legge: «Lo status di rifugiato è concesso al richiedente asilo che, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova al di fuori dello Stato di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Stato, oppure non ha la cittadinanza di uno Stato estero, si trova fuori dallo Stato in cui aveva la residenza abituale e, per i motivi sopra elencati, non può o teme di rientrarvi, a condizione che non rientri nei motivi di esclusione di cui all’articolo 88, paragrafi 1 e 2, della presente legge».

III. Fatti della controversia principale e questione pregiudiziale

15. P.I. ha contestato in sede giudiziale il rifiuto, emesso con decisione del 21 settembre 2020, del Migracijos departamentas prie [OSCURATO:PERSONA] vidaus reikalų ministerijos (dipartimento dell’immigrazione presso il Ministero dell’Interno della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «dipartimento dell’immigrazione») di riconoscergli lo status di rifugiato in [OSCURATO:PERSONA] in quanto egli non soddisfaceva le condizioni per la concessione di tale status, previste dall’articolo 86 della legge della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] sullo status giuridico degli stranieri n.

IX-2206 e dall’articolo 1, sezione A, della [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra.

16. Dopo il rigetto di tale ricorso con decisione del 21 gennaio 2021 del Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), P.I. ha interposto appello avverso tale decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di [OSCURATO:PERSONA]).

17. Il giudice del rinvio riferisce che il 15 luglio 2019 il ricorrente ha presentato una domanda di asilo, nella quale spiegava di aver concluso nel 2010 un contratto, in un paese terzo di cui ha la cittadinanza, con un’impresa appartenente a una persona legata alle sfere del potere e ai servizi di intelligence, in forza del quale egli aveva versato a tale società 690000 dollari statunitensi (USD) (circa EUR 647500), di cui aveva chiesto la restituzione, in quanto la sua controparte contrattuale non aveva trasferito le azioni che ne costituivano il corrispettivo.

18. Il giudice del rinvio aggiunge che il ricorrente è stato oggetto, a ottobre-novembre 2015, di misure attive nell’ambito di un procedimento istruttorio penale, avviato su iniziativa del titolare dell’impresa con cui aveva stipulato il contratto; che, per questo motivo, nel dicembre 2015, egli aveva rinunciato alla maggior parte del suo progetto in condizioni sfavorevoli e che il controllo della sua società è passato alle imprese di proprietà di altre due persone.

Detto giudice precisa che il procedimento penale è stato interrotto nel gennaio 2016 e che il ricorrente ha tentato di difendersi in giudizio contro l’appropriazione illegale del suo progetto.

Il suddetto giudice osserva che nell’aprile 2016, a seguito della testimonianza resa contro di lui da un uomo collegato ai nuovi proprietari della sua impresa, il procedimento penale è stato riaperto ed è sfociato nel dicembre 2016 e nel gennaio 2017 in ordinanze di incriminazione e di custodia cautelare, e che egli è stato spossessato della parte rimanente del progetto.

19. Il giudice del rinvio spiega, da un lato, che il ricorrente contesta la constatazione del dipartimento dell’immigrazione secondo cui non vi è alcuna probabilità che egli rischi di essere perseguitato a causa delle sue opinioni politiche, pur essendo oggetto di un procedimento penale nel contesto di un caso montato artificiosamente da persone appartenenti alla cerchia cleptocratica più elevata, che hanno deciso di impadronirsi della sua società e di saccheggiarla, e, dall’altro, che egli non ha alcuna possibilità di difendere i suoi diritti di proprietà, sebbene la sua libertà, la sua sicurezza e la sua vita siano minacciate.

Tale giudice aggiunge che il ricorrente dichiara di non essere impegnato in politica, ma solo negli affari e che, in tale contesto, egli si è scontrato con persone strettamente legate al potere, fatto che comporta la minaccia di procedimenti penali a causa delle sue opinioni politiche.

Secondo detto giudice, il ricorrente contesta l’analisi del dipartimento dell’immigrazione secondo cui il sistema di cui è vittima è un sistema giudiziario e politico civilizzato e non vi è alcun legame tra il proprietario della società che non ha rispettato il contratto e una violazione dei diritti umani, nonostante il fatto che egli stia affrontando un procedimento penale viziato da corruzione e che uno dei suoi interlocutori collabori con i funzionari del sistema carcerario.

20. Il giudice del rinvio rileva che il dipartimento dell’immigrazione ha ritenuto che il ricorrente non avesse né i requisiti per ottenere lo status di rifugiato né quelli per beneficiare della protezione sussidiaria, in quanto il rischio di essere assoggettato ad azioni penali può dare accesso allo status di rifugiato solo se queste sono basate su uno dei motivi della [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra e quindi, nel caso di specie, su opinioni politiche reali o attribuite.

Detto giudice aggiunge che il dipartimento dell’immigrazione riferisce che la sua indagine ha accertato che i motivi individuati e considerati plausibili sono interessi di natura economica, vantaggi finanziari o legami di corruzione.

21. Dopo aver ricordato che, in forza dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/95, deve sussistere un collegamento tra i motivi di cui all’articolo 10 di tale direttiva e gli atti di persecuzione, il giudice del rinvio si chiede cosa si debba intendere per «convinzioni politiche» ai sensi della suddetta direttiva.

22. Detto giudice ricorda che il ricorrente aveva coerentemente affermato, nel corso dell’intera indagine, che persone legate al potere da vincoli di corruzione si erano impossessate dei suoi beni in condizioni a lui sfavorevoli; che, in seguito alla sua opposizione a tali operazioni, era stato avviato un procedimento penale a suo carico su iniziativa di uno di questi uomini d’affari e che tale procedimento, dopo essere stato sospeso, era stato ripreso, dopo un tentativo da parte del ricorrente di far valere i propri diritti dinanzi ai giudici, ed era sfociato nell’emanazione di decisioni processuali e un ordine di detenzione.

23. Il giudice del rinvio afferma che, in base al diritto nazionale, un procedimento penale o una sanzione penale costituiscono una persecuzione se sono sproporzionati e discriminatori, vale a dire basati, in particolare, sulle opinioni politiche, e gli sembra che sia più probabile piuttosto che improbabile che il ricorrente sia a rischio di persecuzione.

24. Detto giudice aggiunge che la persecuzione non è sufficiente e deve essere fondata su almeno uno dei motivi previsti dalla [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra che presenti un nesso di causalità con gli atti di persecuzione.

Esso precisa che, secondo il ricorrente, tale motivo è costituito dalle sue opinioni politiche, nozione ampiamente definita dall’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/95.

25. Il giudice del rinvio osserva che l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) indica che la nozione di opinione politica deve essere interpretata estensivamente al fine di dare piena attuazione alla [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra e che tale nozione può comprendere qualsiasi opinione su qualsiasi questione in cui l’apparato dello Stato, il governo e la politica possono essere coinvolti.

Tale giudice ne desume che, nell’ambito della direttiva 2011/95, talune azioni possano essere considerate politiche nel paese di origine, sebbene lo siano solo in misura limitata o addirittura non siano apertamente politiche.

26. Il giudice del rinvio aggiunge che anche il manuale dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (in prosieguo: l’«UNHCR») promuove un’interpretazione in senso ampio della nozione di «opinione politica», ricomprendendovi qualsiasi opinione su questioni nelle quali sono coinvolti lo Stato, le autorità o la società, e indica che la questione essenziale è se tali opinioni siano tollerate dalle autorità o dalla comunità.

Tale giudice afferma che una guida pratica ( 7 ), pubblicata e aggiornata nel febbraio 2019 dall’UNHCR, precisa che non è sempre possibile individuare un rapporto di causalità tra le opinioni espresse dal richiedente e il trattamento da lui subito o temuto, e che tale trattamento si presenta molto più spesso sotto forma di sanzioni inflitte per pretesi reati commessi contro l’autorità.

27. Il giudice del rinvio riferisce che, per la dottrina, la giurisprudenza canadese e l’UNHCR, la resistenza a un gruppo che esercita influenza mediante la corruzione e che agisce con modalità illecite, che opprime un richiedente asilo tramite l’apparato dello Stato e contro il quale è impossibile difendersi per vie legali a causa dell’ampia estensione della corruzione nello Stato, equivale a opinioni politiche attribuite al richiedente e che alla vittima di tale persecuzione deve essere riconosciuto lo status di rifugiato.

28. In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se opporsi a un gruppo che agisce con mezzi illeciti ed esercita influenza mediante la corruzione, il quale opprime un richiedente asilo avvalendosi dell’apparato dello Stato e contro il quale non è possibile difendersi per vie legali a causa dell’ampia estensione della corruzione nello Stato, debba considerarsi equivalente a un’opinione politica attribuita [in lingua inglese: attributed political opinion], ai sensi dell’articolo 10 della [direttiva 2011/95]».

29. Osservazioni scritte sono state presentate da P.I., dal governo lituano e dalla Commissione europea.

IV. Analisi

30. In via preliminare, occorre ricordare che l’interpretazione della direttiva 2011/95 deve essere effettuata alla luce dell’impianto sistematico e della finalità di quest’ultima, nel rispetto della [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra e degli altri trattati pertinenti di cui all’articolo 78, paragrafo 1, TFUE.

Come risulta dal considerando 16 della citata direttiva, tale interpretazione deve essere operata anche nel rispetto dei diritti riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 8 ).

La libertà di opinione è quindi protetta dall’articolo 11 di detta Carta e dall’articolo 10 della CEDU.

31. L’articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95 definisce il rifugiato come un cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese.

32. Dagli articoli 9 e 10 di detta direttiva si evince che l’atto di persecuzione è costituito da due elementi che devono essere collegati tra loro: – un elemento materiale, vale a dire l’«atto di persecuzione», come definito all’articolo 9 della suddetta direttiva, che è la causa del timore del richiedente e del suo rifiuto o dell’impossibilità di avvalersi della protezione del suo paese d’origine, e – un elemento intellettuale, ossia il «motivo», definito all’articolo 10 della medesima direttiva, che è alla base di tali atti di persecuzione.

33. Nel caso di specie, non sono in discussione né il primo elemento né il collegamento tra i due elementi, anche se dovranno essere accertati dinanzi al giudice del rinvio.

Solo il motivo di persecuzione è sottoposto all’interpretazione della Corte da parte del giudice del rinvio, da un punto di vista molto specifico, quello dell’opinione politica attribuita.

34. Infatti, nel silenzio della [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra sulla definizione delle «opinioni politiche» che costituiscono uno dei cinque motivi per cui può essere riconosciuto lo status di rifugiato, la direttiva 2011/95 ha segnato un passo avanti volto a consentire una valutazione più uniforme di detto motivo all’interno degli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 9 ).

Essa ha proposto, da un lato, una definizione di «opinione politica» all’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), e, dall’altro, ha precisato, al paragrafo 2 del medesimo articolo, che è sufficiente che l’opinione politica venga attribuita dall’autore delle persecuzioni al richiedente, senza che sia l’opinione effettiva di quest’ultimo.

35. La questione posta dal giudice del rinvio condurrà la Corte a chiarire i contorni di queste due nozioni e il modo in cui si relazionano tra loro.

36. Per quanto riguarda l’opinione politica, l’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/95 fornisce una definizione non esaustiva, indicando che tale nozione «si riferisce, in particolare, alla professione di un’opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori (...) e alle loro politiche o metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti».

37. Tale definizione comprende quattro elementi distinti cumulativi: – un’opinione, un pensiero o una convinzione; – su una questione inerente ai persecutori, come definiti dalla citata direttiva; – e alle loro politiche o metodi, – indipendentemente dal fatto che il richiedente li traduca in atti concreti.

38. Spetta all’autorità nazionale competente verificare e valutare le prove che le sono state fornite relativamente a ciascuno degli elementi, in conformità alle condizioni previste dall’articolo 4 della direttiva 2011/95.

39. La dottrina è stata in grado di classificare i rifugiati politici in due categorie: da un lato, gli autori di reati politici, tenendo conto del motivo del reato, della sua gravità e del contesto politico dello stesso ( 10 ), e, dall’altro, gli individui perseguitati a causa dell’espressione delle loro opinioni politiche dissenzienti ( 11 ).

40. È tale seconda categoria di richiedenti ad essere notevolmente aumentata sotto l’influenza del riconoscimento, da parte delle giurisprudenze nazionali e poi del diritto dell’Unione, della teoria dell’opinione politica attribuita.

41. Infatti, dopo essere stata sancita dalle giurisprudenze in particolare americana ( 12 ), canadese ( 13 ), francese ( 14 ) e belga ( 15 ), la teoria dell’attribuzione dell’opinione politica è stata introdotta nel diritto dell’Unione dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 e recepita dalla Corte nella sentenza del 4 ottobre 2018, Ahmedbekova ( 16 ).

42. In detta sentenza, la Corte ha stabilito che «la partecipazione del richiedente protezione internazionale alla proposizione di un ricorso contro il suo paese dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo (...) deve essere considerata come un motivo di persecuzione per “opinione politica”, ai sensi [dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/95] se sussistono fondati motivi di temere che la partecipazione alla proposizione di tale ricorso sia percepita da detto paese come un atto di dissidenza politica contro il quale esso potrebbe prevedere di esercitare rappresaglie» ( 17 ).

43. La nozione di «opinione politica» traspare dalla decisione della Corte, poiché essa indica che il ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») deve essere percepito dal paese come un atto di dissidenza politica, il che implica che non tutti i cittadini di quel paese che si rivolgono alla suddetta Corte possono essere classificati quali «oppositori politici» in detto paese.

Quindi, il mero fatto di proporre un ricorso dinanzi alla Corte EDU non può costituire un’«opinione politica» ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/95.

44. Ritengo che il principio enunciato dalla Corte nella sentenza Ahmedbekova debba essere chiarito nella presente causa.

45. La questione posta dal giudice del rinvio consente così di definire i contorni della nozione di «atto di dissidenza politica», che la Corte ha utilizzato nella sentenza Ahmedbekova in un contesto molto diverso da quello della presente causa.

46. Infatti, una cittadina azera faceva valere che, oltre che a un ricorso dinanzi alla Corte EDU diretto contro l’Azerbaigian nel quale era intervenuta, essa partecipava alla difesa delle persone perseguitate dalle autorità nazionali a motivo delle loro attività nel campo della difesa dei diritti fondamentali e di contribuire a un mezzo d’informazione audiovisivo attivo nella campagna di opposizione al regime al potere ( 18 ).

Sono stati tutti questi elementi a permettere al giudice del rinvio di qualificare tali attività come «atto di dissidenza politica».

47. Orbene, nel caso di specie, secondo le conclusioni del giudice del rinvio, P.I. afferma di aver concluso un contratto che non è stato adempiuto dalla sua controparte contrattuale.

Egli ne ha chiesto l’adempimento una prima volta, con modalità non specificate, e successivamente, una seconda volta, in sede giudiziale.

Egli ha rinunciato all’azione a causa di un procedimento penale avviato a suo carico dopo il suo primo reclamo.

Detto procedimento è stato riattivato come conseguenza della sua azione giudiziaria, su impulso della sua controparte contrattuale e delle persone che si erano appropriate dei suoi beni.

Nel corso del suddetto procedimento penale, è stata presa una decisione di custodia cautelare.

P.I. non rivendica alcuna opinione politica, ma ritiene che il fatto di agire in giudizio per ottenere la restituzione di quanto gli spetta e dei suoi beni costituisca un atto di resistenza a un sistema corrotto.

Tale resistenza potrebbe essere considerata come un atto di dissidenza politica dal responsabile della persecuzione, e quindi come un’opinione politica.

48. Una volta che un’opinione politica viene attribuita al richiedente dal responsabile della persecuzione e costituisce, agli occhi di quest’ultimo, un atto di dissidenza politica, poco importa, ai fini di ritenere che egli sia perseguitato per tale motivo, che il richiedente non aderisca a detta opinione politica.

49. D’altro canto, ci si chiede se sia necessario che detta opinione politica corrisponda alla definizione contenuta nella direttiva 2011/95.

50. Sono convinto che, poiché una definizione di opinione politica è stata elaborata nella direttiva 2011/95, essa debba essere utilizzata allo stesso modo per qualificare sia un’opinione politica autentica sia un’opinione politica attribuita.

Pertanto, i quattro elementi richiamati al paragrafo 37 delle presenti conclusioni, vale a dire un’opinione in un ambito inerente al responsabile della persecuzione o che ne critica la politica o i metodi, indipendentemente dal fatto che si traduca in un atto, devono essere comprovati secondo le modalità previste dall’articolo 4 di detta direttiva.

51. Infatti, è la compresenza di questi quattro elementi che consentirà di distinguere tra la persecuzione per un’opinione politica attribuita e una controversia commerciale che sfocia in un procedimento penale, finalizzato a esercitare pressioni su uno dei contraenti, il che può avvenire indipendentemente dall’opinione politica, ivi compreso in un contesto di corruzione.

Non tutte le vittime di reati sono oppositori politici, foss’anche per attribuzione di opinione: deve trattarsi altresì di un’opinione politica.

52. Orbene, la Corte ha già ammesso che contrasterebbe con l’impianto sistematico e con gli obiettivi della direttiva 2011/95 la concessione degli status da essa previsti a cittadini di paesi terzi che si trovino in situazioni prive di qualsiasi nesso con la logica della protezione internazionale ( 19 ).

Essa ha inoltre precisato che il rifiuto di prestare servizio militare poteva essere motivato da ragioni politiche o da altre ragioni non riconducibili a nessuno dei motivi previsti dalla direttiva ( 20 ), il che implica che la protezione internazionale non venga di conseguenza attuata.

53. È vero, come sottolinea il giudice del rinvio, che in alcuni paesi la giurisprudenza ha ammesso che la denuncia della corruzione possa costituire un’opinione politica attribuita ( 21 ) e che l’UNHCR, in alcune sue linee guida, ha indicato che i cartelli della droga possono avere, oltre al mero profitto, lo scopo di «consolidare o espandere la base di potere del gruppo nella società» ( 22 ), il che potrebbe consentire di qualificare come «politica» la resistenza ai loro abusi.

54. Tuttavia, in entrambi i casi, il carattere politico è caratterizzato o dalla denuncia attiva attraverso la presentazione di una denuncia per corruzione, che sia riconosciuta come ampiamente diffusa, o dalla constatazione che il gruppo armato persegue obiettivi politici che potrebbero portare a considerare la resistenza ai suoi abusi come un’opinione politica.

Così, tali situazioni potrebbero soddisfare le condizioni della definizione di opinione politica di cui alla direttiva 2011/95, il che consente di distinguerle dai casi di abuso basati esclusivamente sull’interesse finanziario.

55. Inoltre, la giurisprudenza, in alcuni paesi, ha considerato che «il rifiuto di sottomettersi alla corruzione possa essere considerato alla stregua di un’opinione politica dissidente se l’intero sistema politico è basato sulla corruzione» ( 23 ).

Così, il rifiuto di prestarsi alla corruzione, senza un espresso atto di denuncia, raggiunge un livello politico solo qualora la corruzione sia generalizzata e non soltanto opera di alcuni individui isolati.

Mi sembra che anche tale situazione risponda alla definizione di «opinione politica» di cui alla direttiva 2011/95 e non possa essere equiparata a una situazione in cui si difendono solo interessi patrimoniali, anche in sede giudiziale, senza «che sia implicata una questione di più ampio impatto sociale o collettivo» ( 24 ).

56. In tutti questi casi, è stata accertata l’esistenza di un motivo politico.

Pertanto, la difficoltà si sposta sul campo della prova.

57. Infatti, quando a una persona è attribuita un’opinione politica, occorre dimostrare che il responsabile della persecuzione considera la resistenza o la denuncia come un’opinione politica.

Orbene, il responsabile della persecuzione è assente dalla procedura di richiesta di protezione internazionale e non può essere interrogato.

Per evitare che la nozione di «opinione politica attribuita» conduca a un ampliamento smisurato della categoria dei rifugiati politici dissidenti, taluni [OSCURATO:PERSONA], tra cui gli [OSCURATO:PERSONA] d’America dal 2005, esigono che il richiedente fornisca prove dirette del fatto che il responsabile della persecuzione gli abbia attribuito un’opinione politica ( 25 ).

58. Tuttavia, tale questione relativa all’entità degli elementi probatori richiesti è già stata affrontata dalla Corte, che ha interpretato i requisiti di cui all’articolo 4 della direttiva 2011/95.

Essa ha dichiarato che, «[d]a un lato, (…) l’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva consente solamente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di imporre al richiedente l’onere di “produrre quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale” e incarica lo Stato membro al quale viene presentata la domanda di valutarne gli elementi significativi.

D’altro lato, (…) l’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2011/95 riconosce che un richiedente possa non essere sempre in grado di circostanziare la sua domanda con prove documentali o di altro tipo ed elenca le condizioni cumulative in presenza delle quali tali prove non sono richieste.

A tal riguardo, i motivi del rifiuto di prestare servizio militare e, di conseguenza, delle azioni giudiziarie alle quali tale rifiuto espone costituiscono elementi soggettivi della domanda di cui può essere particolarmente difficile fornire una prova diretta» ( 26 ).

59. Tale ragionamento può essere trasposto in materia di prova di un motivo di persecuzione.

Spetta quindi al giudice del rinvio valutare, nel caso di specie, alla luce dell’insieme delle circostanze, se l’opinione politica attribuita a P.I. sia plausibile.

60. In effetti, il fatto di dover desistere da un ricorso giurisdizionale connesso ad un inadempimento contrattuale somigliante ad una ingente spoliazione di beni, a causa di un procedimento penale avviato dalla controparte contrattuale che intrattiene legami con il sistema carcerario, e in cui sono state disposte misure attive, non è sufficiente per dimostrare il carattere politico dell’opinione attribuita.

È inoltre necessario che il responsabile della persecuzione consideri il ricorso giurisdizionale quale intollerabile atto di dissidenza politica, ossia come una critica ai suoi metodi e alle sue politiche.

Ciò implica che detto responsabile agisca ad un alto livello politico o che nel paese in questione la corruzione sia generalizzata e che egli non consideri tale ricorso quale semplice domanda di adempimento contrattuale.

Spetta al giudice del rinvio, tenendo conto di tali criteri, valutare la situazione sottopostagli.

61. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale nei seguenti termini: L’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 2, della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che un’azione in giudizio intentata da una persona contro soggetti non statali in difesa dei propri interessi patrimoniali può essere considerata un’«opinione politica» se ‑ circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare ‑ sussistono fondati motivi di temere che tale azione possa essere considerata come un atto di resistenza e percepita dalle autorità statali come un atto di dissidenza politica contro il quale esse potrebbero prevedere di esercitare rappresaglie.

V. Conclusione

62. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alla questione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini: L’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che un’azione in giudizio intentata da una persona contro soggetti non statali in difesa dei propri interessi patrimoniali può essere considerata un’«opinione politica» se ‑ circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare ‑ sussistono fondati motivi di temere che tale azione possa essere considerata come un atto di resistenza e percepita dalle autorità statali come un atto di dissidenza politica contro il quale esse potrebbero prevedere di esercitare rappresaglie. ( 1 ) Lingua originale : il francese. ( 2 ) GU 2011, L 337, pag. 9 . ( 3 ) Recueil des traités des Nations unies , vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954). [OSCURATO:PERSONA] è entrata in vigore il 22 aprile 1954. ( 4 ) [OSCURATO:PERSONA] è entrato in vigore il 4 ottobre 1967. ( 5 ) Firmata a Roma il 4 novembre 1950; in prosieguo: la «CEDU». ( 6 ) Žin., 2004, n. 73-2539. ( 7

) V. UNHCR,

Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato e linee guida sulla protezione internazionale , Ginevra, 2019, pag. 24, disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.unhcr.org/publications/legal/5ddfcdc47/handbook-procedures-criteria-determining-refugee-status-under-1951 ( 8 )

V. sentenza del 5 settembre 2012, Y e Z ( C-71/11 e C-99/11 , EU:C:2012:518 , punto 48 e giurisprudenza citata). ( 9 )

V. considerando 25 della direttiva 2011/95. ( 10 )

V. Tissier-Raffin, M., La qualité de réfugié de l’article 1 de la Convention de Genève à la lumière des jurisprudences occidentales , 1 a ed., Bruylant, Bruxelles, 2016, pagg. da 94 a 99, punti da 58 a

60. ( 11 )

V. Tissier-Raffin, M., La qualité de réfugié de l’article 1 de la Convention de Genève à la lumière des jurisprudences occidentales , 1 a ed., Bruylant, Bruxelles, pagg. da 100 a 107, punti da 61 a

64. ( 12 )

V. sentenza della [OSCURATO:PERSONA] of Appeals for the [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello degli [OSCURATO:PERSONA] d’America per il nono circuito), del 7 marzo 1998, Desir v.

Ilchert (840 F.2d 723), riguardante un pescatore haitiano che ha subito estorsioni da parte delle forze di sicurezza haitiane, note come «gli zii sacco di juta». ( 13 )

V. sentenza della [OSCURATO:PERSONA] du [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema del [OSCURATO:PERSONA]), del 30 giugno 1993, [OSCURATO:PERSONA] (Procuratore generale) c.

Ward [(1993) 2 RCS 689], riguardante un membro dell’[OSCURATO:PERSONA] (Esercito repubblicano irlandese) che aveva agevolato la liberazione clandestina di ostaggi civili di cui aveva contribuito a provocare il rapimento, dopo aver compreso che sarebbero stati giustiziati. ( 14 )

V. sentenza del Conseil d’Etat (Consiglio di Stato, Francia) del 27 aprile 1998, 10/7 SSR (n. 168335, pubblicata nella raccolta Lebon). ( 15 )

V. sentenza del Conseil du Contentieux des Étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, Belgio), del 18 dicembre 2008 (n. 20772), relativa a un richiedente afghano considerato talebano. ( 16 ) C-652/16; in prosieguo: la «sentenza Ahmedbekova, EU:C:2018:801 .

V., altresì, sentenza del 19 novembre 2020, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Servizio militare e asilo) ( C-238/19 , EU:C:2020:945 , punto 60 ). ( 17 ) Sentenza Ahmedbekova (punto 90 e dispositivo). ( 18 )

V. sentenza Ahmedbekova (punto 41). ( 19 )

V. sentenza del 23 maggio 2019, Bilali ( C-720/17 , EU:C:2019:448 , punto 44 e giurisprudenza citata). ( 20 )

V. sentenza del 19 novembre 2020, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Servizio militare e asilo) ( C-238/19 , EU:C:2020:945 , punti 47 e 48 ). ( 21 ) [OSCURATO:PERSONA], v. sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale), del 16 aprile 1998, Klinko v. [OSCURATO:PERSONA] (Minister of Citizenship and Immigration) [(1998) 148 F.T.R. 69 (TD)], riguardante una denuncia pubblica contro la corruzione diffusa nel sistema statale ucraino. ( 22 )

V. UNHCR, «Linee guida in materia di protezione internazionale n. 12: Domande di riconoscimento dello status di rifugiato legate a situazioni di conflitto armato e violenza nell’ambito dell’articolo 1A(2) della [OSCURATO:PERSONA] del 1951 e/o del suo [OSCURATO:PERSONA] del 1967 relativi allo status dei rifugiati e delle definizioni regionali di rifugiato», 2 dicembre 2016 (UNHCR/GIP/16/12), punto 36, disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=58ac41d14. ( 23 ) Tissier-Raffin, M., La qualité de réfugié de l’article 1 de la Convention de Genève à la lumière des jurisprudences occidentales , 1 a ed., Bruylant, Bruxelles, pag. 111, punto 66 e giurisprudenza citata alle note 287 e

288. ( 24 ) «Recommandations de Michigan sur le risque en raison d’opinions politiques», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2015, vol. 27, n. 3, pagg. da 508 a 511, punto

11. ( 25 ) Tissier-Raffin, M., La qualité de réfugié de l’article 1 de la convention de Genève à la lumière des jurisprudences occidentales , 1 a ed., Bruylant, Bruxelles, 2016, pag. 107, punto 65 e giurisprudenza citata alle note 245 e

284. ( 26 ) Sentenza del 19 novembre 2020, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Servizio militare e asilo) ( C-238/19 , EU:C:2020:945 , punto 55 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CC0280 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] presentate il 30 giugno 2022 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA]280/21 P.I. con l’intervento di Migracijos departamentas prie [OSCURATO:PERSONA] vidaus reikalų ministerijos [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95/UE – Requisiti per la concessione dello status di rifugiato – Rischio di subire persecuzioni – Motivi di persecuzione – Nozione di “opinione politica” – Resistenza a un gruppo corrotto con influenza a livello statale» I. Introduzione 1. La presente causa verte sull’interpretazione della nozione di «opinione politica», come definita dalla direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta ( 2 ). 2. Rispondendo alla questione sollevata, la Corte potrà chiarire a cosa corrispondano le opinioni politiche atte a fondare una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato quando esse non siano rivendicate dal richiedente, bensì attribuitegli dal responsabile della persecuzione. 3. Proporrò alla Corte di rispondere che le opinioni politiche attribuite devono, al contempo, corrispondere alla definizione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/95, essere dimostrate alle condizioni di cui all’articolo 4 di detta direttiva ed essere tali da comportare rappresaglie da parte delle autorità statali. II. Contesto normativo A. Diritto internazionale 4. [OSCURATO:PERSONA] relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 ( 3 ), come integrata dal [OSCURATO:PERSONA] relativo allo status dei rifugiati, concluso a [OSCURATO:PERSONA] il 31 gennaio 1967 ( 4 ) (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] di Ginevra»), prevede al capo I, articolo 1, sezione A, paragrafo 2, primo comma, che il termine «rifugiato» si applica a chiunque, «nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio (…), non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi». B. Diritto dell’Unione 5. Il considerando 12 della direttiva 2011/95 enuncia quanto segue: «Lo scopo principale della presente direttiva è quello, da una parte, di assicurare che gli [OSCURATO:PERSONA] membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall’altra, di assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali persone in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri». 6. L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (...) d) “rifugiato”: cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l’articolo 12; (...)». 7. L’articolo 4, paragrafo 5, della suddetta direttiva prevede quanto segue: «Quando gli [OSCURATO:PERSONA] membri applicano il principio in base al quale il richiedente è tenuto a motivare la sua domanda di protezione internazionale e qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una spiegazione soddisfacente dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla; e e) è accertato che il richiedente è in generale attendibile». 8. L’articolo 6 della medesima direttiva, intitolato «Responsabili della persecuzione o del danno grave», così dispone: «I responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere: a) lo Stato; (...) c) soggetti non statuali, se può essere dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire la protezione contro persecuzioni o danni gravi di cui all’articolo 7». 9. L’articolo 9 della direttiva 2011/95, intitolato «Atti di persecuzione», è così formulato: «1.   Sono atti di persecuzione ai sensi dell’articolo 1 A della convenzione di Ginevra gli atti che: a) sono, per loro natura o frequenza, sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [ ( 5 )]; oppure b) costituiscono la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). 2.   Gli atti di persecuzione che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1 possono, tra l’altro, assumere la forma di: (...) b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; (...) 3.   In conformità dell’articolo 2, lettera d), i motivi di cui all’articolo 10 devono essere collegati agli atti di persecuzione quali definiti al paragrafo 1 del presente articolo o alla mancanza di protezione contro tali atti». 10. L’articolo 10 della direttiva 2011/95, intitolato «Motivi di persecuzione», prevede al paragrafo 1, lettera e), e al paragrafo 2: «1.   Nel valutare i motivi di persecuzione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri tengono conto dei seguenti elementi: (...) e) il termine “opinione politica” si riferisce, in particolare, alla professione di un’opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all’articolo 6 e alle loro politiche o metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti. 2.   Nell’esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall’autore delle persecuzioni». C. Diritto lituano 11. [OSCURATO:PERSONA], lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria sono regolati dalla [OSCURATO:PERSONA] įstatymas «Dėl užsieniečių teisinės padėties» Nr. IX-2206 (legge della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] sullo status giuridico degli stranieri n. IX-2206) ( 6 ), del 29 aprile 2004, nella versione applicabile al caso di specie, che recepisce nel diritto interno, tra l’altro, la direttiva 2011/95. 12. L’articolo 71, paragrafo 3, punto 4, di tale legge così dispone: «[È responsabilità] del richiedente asilo presentare, al momento dell’esame della sua domanda, tutti i documenti di cui dispone e spiegazioni dettagliate corrispondenti alla realtà in merito ai motivi della sua domanda d’asilo, alla sua identità e alle circostanze del suo ingresso e soggiorno nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], oltre all’obbligo di collaborare con i dipendenti e i funzionari delle autorità competenti». 13. L’articolo 83 di detta legge, che disciplina la valutazione della domanda di asilo, dispone, ai paragrafi 1, 2 e 5: «1.   La domanda di asilo e le informazioni fornite dal richiedente a sostegno della sua domanda sono valutate in collaborazione con il richiedente asilo medesimo. 2.   Qualora, nel corso dell’esame della domanda, si accerti che gli elementi relativi alla determinazione dello status del richiedente asilo non possono essere dimostrati da prove documentali, nonostante i suoi sinceri sforzi, tali elementi sono valutati a favore del richiedente e la domanda di asilo è considerata fondata, se detta domanda è stata presentata non appena possibile, a meno che il richiedente non possa addurre un valido motivo per non averlo fatto, se il richiedente asilo ha presentato tutti gli elementi pertinenti a sua disposizione e ha fornito una spiegazione soddisfacente in merito alla mancanza di altre prove, e se le sue dichiarazioni sono considerate plausibili e coerenti e non contraddette dalle informazioni specifiche e generali note e pertinenti per la sua domanda. (...) 5.   Il paragrafo 2 del presente articolo non si applica e gli elementi che non possono essere confermati da prove documentali sono respinti se, nel corso dell’esame della domanda di asilo, il richiedente altera l’indagine, la ritarda con atti o omissioni o tenta di sviarla, o se si riscontrano tra i fatti addotti dal richiedente contraddizioni che influiscono in modo decisivo sulla concessione dell’asilo». 14. Ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, della stessa legge: «Lo status di rifugiato è concesso al richiedente asilo che, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova al di fuori dello Stato di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Stato, oppure non ha la cittadinanza di uno Stato estero, si trova fuori dallo Stato in cui aveva la residenza abituale e, per i motivi sopra elencati, non può o teme di rientrarvi, a condizione che non rientri nei motivi di esclusione di cui all’articolo 88, paragrafi 1 e 2, della presente legge». III. Fatti della controversia principale e questione pregiudiziale 15. P.I. ha contestato in sede giudiziale il rifiuto, emesso con decisione del 21 settembre 2020, del Migracijos departamentas prie [OSCURATO:PERSONA] vidaus reikalų ministerijos (dipartimento dell’immigrazione presso il Ministero dell’Interno della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «dipartimento dell’immigrazione») di riconoscergli lo status di rifugiato in [OSCURATO:PERSONA] in quanto egli non soddisfaceva le condizioni per la concessione di tale status, previste dall’articolo 86 della legge della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] sullo status giuridico degli stranieri n. IX-2206 e dall’articolo 1, sezione A, della [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra. 16. Dopo il rigetto di tale ricorso con decisione del 21 gennaio 2021 del Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), P.I. ha interposto appello avverso tale decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di [OSCURATO:PERSONA]). 17. Il giudice del rinvio riferisce che il 15 luglio 2019 il ricorrente ha presentato una domanda di asilo, nella quale spiegava di aver concluso nel 2010 un contratto, in un paese terzo di cui ha la cittadinanza, con un’impresa appartenente a una persona legata alle sfere del potere e ai servizi di intelligence, in forza del quale egli aveva versato a tale società 690000 dollari statunitensi (USD) (circa EUR 647500), di cui aveva chiesto la restituzione, in quanto la sua controparte contrattuale non aveva trasferito le azioni che ne costituivano il corrispettivo. 18. Il giudice del rinvio aggiunge che il ricorrente è stato oggetto, a ottobre-novembre 2015, di misure attive nell’ambito di un procedimento istruttorio penale, avviato su iniziativa del titolare dell’impresa con cui aveva stipulato il contratto; che, per questo motivo, nel dicembre 2015, egli aveva rinunciato alla maggior parte del suo progetto in condizioni sfavorevoli e che il controllo della sua società è passato alle imprese di proprietà di altre due persone. Detto giudice precisa che il procedimento penale è stato interrotto nel gennaio 2016 e che il ricorrente ha tentato di difendersi in giudizio contro l’appropriazione illegale del suo progetto. Il suddetto giudice osserva che nell’aprile 2016, a seguito della testimonianza resa contro di lui da un uomo collegato ai nuovi proprietari della sua impresa, il procedimento penale è stato riaperto ed è sfociato nel dicembre 2016 e nel gennaio 2017 in ordinanze di incriminazione e di custodia cautelare, e che egli è stato spossessato della parte rimanente del progetto. 19. Il giudice del rinvio spiega, da un lato, che il ricorrente contesta la constatazione del dipartimento dell’immigrazione secondo cui non vi è alcuna probabilità che egli rischi di essere perseguitato a causa delle sue opinioni politiche, pur essendo oggetto di un procedimento penale nel contesto di un caso montato artificiosamente da persone appartenenti alla cerchia cleptocratica più elevata, che hanno deciso di impadronirsi della sua società e di saccheggiarla, e, dall’altro, che egli non ha alcuna possibilità di difendere i suoi diritti di proprietà, sebbene la sua libertà, la sua sicurezza e la sua vita siano minacciate. Tale giudice aggiunge che il ricorrente dichiara di non essere impegnato in politica, ma solo negli affari e che, in tale contesto, egli si è scontrato con persone strettamente legate al potere, fatto che comporta la minaccia di procedimenti penali a causa delle sue opinioni politiche. Secondo detto giudice, il ricorrente contesta l’analisi del dipartimento dell’immigrazione secondo cui il sistema di cui è vittima è un sistema giudiziario e politico civilizzato e non vi è alcun legame tra il proprietario della società che non ha rispettato il contratto e una violazione dei diritti umani, nonostante il fatto che egli stia affrontando un procedimento penale viziato da corruzione e che uno dei suoi interlocutori collabori con i funzionari del sistema carcerario. 20. Il giudice del rinvio rileva che il dipartimento dell’immigrazione ha ritenuto che il ricorrente non avesse né i requisiti per ottenere lo status di rifugiato né quelli per beneficiare della protezione sussidiaria, in quanto il rischio di essere assoggettato ad azioni penali può dare accesso allo status di rifugiato solo se queste sono basate su uno dei motivi della [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra e quindi, nel caso di specie, su opinioni politiche reali o attribuite. Detto giudice aggiunge che il dipartimento dell’immigrazione riferisce che la sua indagine ha accertato che i motivi individuati e considerati plausibili sono interessi di natura economica, vantaggi finanziari o legami di corruzione. 21. Dopo aver ricordato che, in forza dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/95, deve sussistere un collegamento tra i motivi di cui all’articolo 10 di tale direttiva e gli atti di persecuzione, il giudice del rinvio si chiede cosa si debba intendere per «convinzioni politiche» ai sensi della suddetta direttiva. 22. Detto giudice ricorda che il ricorrente aveva coerentemente affermato, nel corso dell’intera indagine, che persone legate al potere da vincoli di corruzione si erano impossessate dei suoi beni in condizioni a lui sfavorevoli; che, in seguito alla sua opposizione a tali operazioni, era stato avviato un procedimento penale a suo carico su iniziativa di uno di questi uomini d’affari e che tale procedimento, dopo essere stato sospeso, era stato ripreso, dopo un tentativo da parte del ricorrente di far valere i propri diritti dinanzi ai giudici, ed era sfociato nell’emanazione di decisioni processuali e un ordine di detenzione. 23. Il giudice del rinvio afferma che, in base al diritto nazionale, un procedimento penale o una sanzione penale costituiscono una persecuzione se sono sproporzionati e discriminatori, vale a dire basati, in particolare, sulle opinioni politiche, e gli sembra che sia più probabile piuttosto che improbabile che il ricorrente sia a rischio di persecuzione. 24. Detto giudice aggiunge che la persecuzione non è sufficiente e deve essere fondata su almeno uno dei motivi previsti dalla [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra che presenti un nesso di causalità con gli atti di persecuzione. Esso precisa che, secondo il ricorrente, tale motivo è costituito dalle sue opinioni politiche, nozione ampiamente definita dall’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/95. 25. Il giudice del rinvio osserva che l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) indica che la nozione di opinione politica deve essere interpretata estensivamente al fine di dare piena attuazione alla [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra e che tale nozione può comprendere qualsiasi opinione su qualsiasi questione in cui l’apparato dello Stato, il governo e la politica possono essere coinvolti. Tale giudice ne desume che, nell’ambito della direttiva 2011/95, talune azioni possano essere considerate politiche nel paese di origine, sebbene lo siano solo in misura limitata o addirittura non siano apertamente politiche. 26. Il giudice del rinvio aggiunge che anche il manuale dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (in prosieguo: l’«UNHCR») promuove un’interpretazione in senso ampio della nozione di «opinione politica», ricomprendendovi qualsiasi opinione su questioni nelle quali sono coinvolti lo Stato, le autorità o la società, e indica che la questione essenziale è se tali opinioni siano tollerate dalle autorità o dalla comunità. Tale giudice afferma che una guida pratica ( 7 ), pubblicata e aggiornata nel febbraio 2019 dall’UNHCR, precisa che non è sempre possibile individuare un rapporto di causalità tra le opinioni espresse dal richiedente e il trattamento da lui subito o temuto, e che tale trattamento si presenta molto più spesso sotto forma di sanzioni inflitte per pretesi reati commessi contro l’autorità. 27. Il giudice del rinvio riferisce che, per la dottrina, la giurisprudenza canadese e l’UNHCR, la resistenza a un gruppo che esercita influenza mediante la corruzione e che agisce con modalità illecite, che opprime un richiedente asilo tramite l’apparato dello Stato e contro il quale è impossibile difendersi per vie legali a causa dell’ampia estensione della corruzione nello Stato, equivale a opinioni politiche attribuite al richiedente e che alla vittima di tale persecuzione deve essere riconosciuto lo status di rifugiato. 28. In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se opporsi a un gruppo che agisce con mezzi illeciti ed esercita influenza mediante la corruzione, il quale opprime un richiedente asilo avvalendosi dell’apparato dello Stato e contro il quale non è possibile difendersi per vie legali a causa dell’ampia estensione della corruzione nello Stato, debba considerarsi equivalente a un’opinione politica attribuita [in lingua inglese: attributed political opinion], ai sensi dell’articolo 10 della [direttiva 2011/95]». 29. Osservazioni scritte sono state presentate da P.I., dal governo lituano e dalla Commissione europea. IV. Analisi 30. In via preliminare, occorre ricordare che l’interpretazione della direttiva 2011/95 deve essere effettuata alla luce dell’impianto sistematico e della finalità di quest’ultima, nel rispetto della [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra e degli altri trattati pertinenti di cui all’articolo 78, paragrafo 1, TFUE. Come risulta dal considerando 16 della citata direttiva, tale interpretazione deve essere operata anche nel rispetto dei diritti riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 8 ). La libertà di opinione è quindi protetta dall’articolo 11 di detta Carta e dall’articolo 10 della CEDU. 31. L’articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95 definisce il rifugiato come un cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese. 32. Dagli articoli 9 e 10 di detta direttiva si evince che l’atto di persecuzione è costituito da due elementi che devono essere collegati tra loro: – un elemento materiale, vale a dire l’«atto di persecuzione», come definito all’articolo 9 della suddetta direttiva, che è la causa del timore del richiedente e del suo rifiuto o dell’impossibilità di avvalersi della protezione del suo paese d’origine, e – un elemento intellettuale, ossia il «motivo», definito all’articolo 10 della medesima direttiva, che è alla base di tali atti di persecuzione. 33. Nel caso di specie, non sono in discussione né il primo elemento né il collegamento tra i due elementi, anche se dovranno essere accertati dinanzi al giudice del rinvio. Solo il motivo di persecuzione è sottoposto all’interpretazione della Corte da parte del giudice del rinvio, da un punto di vista molto specifico, quello dell’opinione politica attribuita. 34. Infatti, nel silenzio della [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra sulla definizione delle «opinioni politiche» che costituiscono uno dei cinque motivi per cui può essere riconosciuto lo status di rifugiato, la direttiva 2011/95 ha segnato un passo avanti volto a consentire una valutazione più uniforme di detto motivo all’interno degli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 9 ). Essa ha proposto, da un lato, una definizione di «opinione politica» all’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), e, dall’altro, ha precisato, al paragrafo 2 del medesimo articolo, che è sufficiente che l’opinione politica venga attribuita dall’autore delle persecuzioni al richiedente, senza che sia l’opinione effettiva di quest’ultimo. 35. La questione posta dal giudice del rinvio condurrà la Corte a chiarire i contorni di queste due nozioni e il modo in cui si relazionano tra loro. 36. Per quanto riguarda l’opinione politica, l’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/95 fornisce una definizione non esaustiva, indicando che tale nozione «si riferisce, in particolare, alla professione di un’opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori (...) e alle loro politiche o metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti». 37. Tale definizione comprende quattro elementi distinti cumulativi: – un’opinione, un pensiero o una convinzione; – su una questione inerente ai persecutori, come definiti dalla citata direttiva; – e alle loro politiche o metodi, – indipendentemente dal fatto che il richiedente li traduca in atti concreti. 38. Spetta all’autorità nazionale competente verificare e valutare le prove che le sono state fornite relativamente a ciascuno degli elementi, in conformità alle condizioni previste dall’articolo 4 della direttiva 2011/95. 39. La dottrina è stata in grado di classificare i rifugiati politici in due categorie: da un lato, gli autori di reati politici, tenendo conto del motivo del reato, della sua gravità e del contesto politico dello stesso ( 10 ), e, dall’altro, gli individui perseguitati a causa dell’espressione delle loro opinioni politiche dissenzienti ( 11 ). 40. È tale seconda categoria di richiedenti ad essere notevolmente aumentata sotto l’influenza del riconoscimento, da parte delle giurisprudenze nazionali e poi del diritto dell’Unione, della teoria dell’opinione politica attribuita. 41. Infatti, dopo essere stata sancita dalle giurisprudenze in particolare americana ( 12 ), canadese ( 13 ), francese ( 14 ) e belga ( 15 ), la teoria dell’attribuzione dell’opinione politica è stata introdotta nel diritto dell’Unione dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 e recepita dalla Corte nella sentenza del 4 ottobre 2018, Ahmedbekova ( 16 ). 42. In detta sentenza, la Corte ha stabilito che «la partecipazione del richiedente protezione internazionale alla proposizione di un ricorso contro il suo paese dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo (...) deve essere considerata come un motivo di persecuzione per “opinione politica”, ai sensi [dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/95] se sussistono fondati motivi di temere che la partecipazione alla proposizione di tale ricorso sia percepita da detto paese come un atto di dissidenza politica contro il quale esso potrebbe prevedere di esercitare rappresaglie» ( 17 ). 43. La nozione di «opinione politica» traspare dalla decisione della Corte, poiché essa indica che il ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») deve essere percepito dal paese come un atto di dissidenza politica, il che implica che non tutti i cittadini di quel paese che si rivolgono alla suddetta Corte possono essere classificati quali «oppositori politici» in detto paese. Quindi, il mero fatto di proporre un ricorso dinanzi alla Corte EDU non può costituire un’«opinione politica» ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/95. 44. Ritengo che il principio enunciato dalla Corte nella sentenza Ahmedbekova debba essere chiarito nella presente causa. 45. La questione posta dal giudice del rinvio consente così di definire i contorni della nozione di «atto di dissidenza politica», che la Corte ha utilizzato nella sentenza Ahmedbekova in un contesto molto diverso da quello della presente causa. 46. Infatti, una cittadina azera faceva valere che, oltre che a un ricorso dinanzi alla Corte EDU diretto contro l’Azerbaigian nel quale era intervenuta, essa partecipava alla difesa delle persone perseguitate dalle autorità nazionali a motivo delle loro attività nel campo della difesa dei diritti fondamentali e di contribuire a un mezzo d’informazione audiovisivo attivo nella campagna di opposizione al regime al potere ( 18 ). Sono stati tutti questi elementi a permettere al giudice del rinvio di qualificare tali attività come «atto di dissidenza politica». 47. Orbene, nel caso di specie, secondo le conclusioni del giudice del rinvio, P.I. afferma di aver concluso un contratto che non è stato adempiuto dalla sua controparte contrattuale. Egli ne ha chiesto l’adempimento una prima volta, con modalità non specificate, e successivamente, una seconda volta, in sede giudiziale. Egli ha rinunciato all’azione a causa di un procedimento penale avviato a suo carico dopo il suo primo reclamo. Detto procedimento è stato riattivato come conseguenza della sua azione giudiziaria, su impulso della sua controparte contrattuale e delle persone che si erano appropriate dei suoi beni. Nel corso del suddetto procedimento penale, è stata presa una decisione di custodia cautelare. P.I. non rivendica alcuna opinione politica, ma ritiene che il fatto di agire in giudizio per ottenere la restituzione di quanto gli spetta e dei suoi beni costituisca un atto di resistenza a un sistema corrotto. Tale resistenza potrebbe essere considerata come un atto di dissidenza politica dal responsabile della persecuzione, e quindi come un’opinione politica. 48. Una volta che un’opinione politica viene attribuita al richiedente dal responsabile della persecuzione e costituisce, agli occhi di quest’ultimo, un atto di dissidenza politica, poco importa, ai fini di ritenere che egli sia perseguitato per tale motivo, che il richiedente non aderisca a detta opinione politica. 49. D’altro canto, ci si chiede se sia necessario che detta opinione politica corrisponda alla definizione contenuta nella direttiva 2011/95. 50. Sono convinto che, poiché una definizione di opinione politica è stata elaborata nella direttiva 2011/95, essa debba essere utilizzata allo stesso modo per qualificare sia un’opinione politica autentica sia un’opinione politica attribuita. Pertanto, i quattro elementi richiamati al paragrafo 37 delle presenti conclusioni, vale a dire un’opinione in un ambito inerente al responsabile della persecuzione o che ne critica la politica o i metodi, indipendentemente dal fatto che si traduca in un atto, devono essere comprovati secondo le modalità previste dall’articolo 4 di detta direttiva. 51. Infatti, è la compresenza di questi quattro elementi che consentirà di distinguere tra la persecuzione per un’opinione politica attribuita e una controversia commerciale che sfocia in un procedimento penale, finalizzato a esercitare pressioni su uno dei contraenti, il che può avvenire indipendentemente dall’opinione politica, ivi compreso in un contesto di corruzione. Non tutte le vittime di reati sono oppositori politici, foss’anche per attribuzione di opinione: deve trattarsi altresì di un’opinione politica. 52. Orbene, la Corte ha già ammesso che contrasterebbe con l’impianto sistematico e con gli obiettivi della direttiva 2011/95 la concessione degli status da essa previsti a cittadini di paesi terzi che si trovino in situazioni prive di qualsiasi nesso con la logica della protezione internazionale ( 19 ). Essa ha inoltre precisato che il rifiuto di prestare servizio militare poteva essere motivato da ragioni politiche o da altre ragioni non riconducibili a nessuno dei motivi previsti dalla direttiva ( 20 ), il che implica che la protezione internazionale non venga di conseguenza attuata. 53. È vero, come sottolinea il giudice del rinvio, che in alcuni paesi la giurisprudenza ha ammesso che la denuncia della corruzione possa costituire un’opinione politica attribuita ( 21 ) e che l’UNHCR, in alcune sue linee guida, ha indicato che i cartelli della droga possono avere, oltre al mero profitto, lo scopo di «consolidare o espandere la base di potere del gruppo nella società» ( 22 ), il che potrebbe consentire di qualificare come «politica» la resistenza ai loro abusi. 54. Tuttavia, in entrambi i casi, il carattere politico è caratterizzato o dalla denuncia attiva attraverso la presentazione di una denuncia per corruzione, che sia riconosciuta come ampiamente diffusa, o dalla constatazione che il gruppo armato persegue obiettivi politici che potrebbero portare a considerare la resistenza ai suoi abusi come un’opinione politica. Così, tali situazioni potrebbero soddisfare le condizioni della definizione di opinione politica di cui alla direttiva 2011/95, il che consente di distinguerle dai casi di abuso basati esclusivamente sull’interesse finanziario. 55. Inoltre, la giurisprudenza, in alcuni paesi, ha considerato che «il rifiuto di sottomettersi alla corruzione possa essere considerato alla stregua di un’opinione politica dissidente se l’intero sistema politico è basato sulla corruzione» ( 23 ). Così, il rifiuto di prestarsi alla corruzione, senza un espresso atto di denuncia, raggiunge un livello politico solo qualora la corruzione sia generalizzata e non soltanto opera di alcuni individui isolati. Mi sembra che anche tale situazione risponda alla definizione di «opinione politica» di cui alla direttiva 2011/95 e non possa essere equiparata a una situazione in cui si difendono solo interessi patrimoniali, anche in sede giudiziale, senza «che sia implicata una questione di più ampio impatto sociale o collettivo» ( 24 ). 56. In tutti questi casi, è stata accertata l’esistenza di un motivo politico. Pertanto, la difficoltà si sposta sul campo della prova. 57. Infatti, quando a una persona è attribuita un’opinione politica, occorre dimostrare che il responsabile della persecuzione considera la resistenza o la denuncia come un’opinione politica. Orbene, il responsabile della persecuzione è assente dalla procedura di richiesta di protezione internazionale e non può essere interrogato. Per evitare che la nozione di «opinione politica attribuita» conduca a un ampliamento smisurato della categoria dei rifugiati politici dissidenti, taluni [OSCURATO:PERSONA], tra cui gli [OSCURATO:PERSONA] d’America dal 2005, esigono che il richiedente fornisca prove dirette del fatto che il responsabile della persecuzione gli abbia attribuito un’opinione politica ( 25 ). 58. Tuttavia, tale questione relativa all’entità degli elementi probatori richiesti è già stata affrontata dalla Corte, che ha interpretato i requisiti di cui all’articolo 4 della direttiva 2011/95. Essa ha dichiarato che, «[d]a un lato, (…) l’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva consente solamente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di imporre al richiedente l’onere di “produrre quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale” e incarica lo Stato membro al quale viene presentata la domanda di valutarne gli elementi significativi. D’altro lato, (…) l’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2011/95 riconosce che un richiedente possa non essere sempre in grado di circostanziare la sua domanda con prove documentali o di altro tipo ed elenca le condizioni cumulative in presenza delle quali tali prove non sono richieste. A tal riguardo, i motivi del rifiuto di prestare servizio militare e, di conseguenza, delle azioni giudiziarie alle quali tale rifiuto espone costituiscono elementi soggettivi della domanda di cui può essere particolarmente difficile fornire una prova diretta» ( 26 ). 59. Tale ragionamento può essere trasposto in materia di prova di un motivo di persecuzione. Spetta quindi al giudice del rinvio valutare, nel caso di specie, alla luce dell’insieme delle circostanze, se l’opinione politica attribuita a P.I. sia plausibile. 60. In effetti, il fatto di dover desistere da un ricorso giurisdizionale connesso ad un inadempimento contrattuale somigliante ad una ingente spoliazione di beni, a causa di un procedimento penale avviato dalla controparte contrattuale che intrattiene legami con il sistema carcerario, e in cui sono state disposte misure attive, non è sufficiente per dimostrare il carattere politico dell’opinione attribuita. È inoltre necessario che il responsabile della persecuzione consideri il ricorso giurisdizionale quale intollerabile atto di dissidenza politica, ossia come una critica ai suoi metodi e alle sue politiche. Ciò implica che detto responsabile agisca ad un alto livello politico o che nel paese in questione la corruzione sia generalizzata e che egli non consideri tale ricorso quale semplice domanda di adempimento contrattuale. Spetta al giudice del rinvio, tenendo conto di tali criteri, valutare la situazione sottopostagli. 61. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale nei seguenti termini: L’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 2, della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che un’azione in giudizio intentata da una persona contro soggetti non statali in difesa dei propri interessi patrimoniali può essere considerata un’«opinione politica» se ‑ circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare ‑ sussistono fondati motivi di temere che tale azione possa essere considerata come un atto di resistenza e percepita dalle autorità statali come un atto di dissidenza politica contro il quale esse potrebbero prevedere di esercitare rappresaglie. V. Conclusione 62. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alla questione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini: L’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che un’azione in giudizio intentata da una persona contro soggetti non statali in difesa dei propri interessi patrimoniali può essere considerata un’«opinione politica» se ‑ circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare ‑ sussistono fondati motivi di temere che tale azione possa essere considerata come un atto di resistenza e percepita dalle autorità statali come un atto di dissidenza politica contro il quale esse potrebbero prevedere di esercitare rappresaglie. ( 1 ) Lingua originale : il francese. ( 2 ) GU 2011, L 337, pag. 9 . ( 3 ) Recueil des traités des Nations unies , vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954). [OSCURATO:PERSONA] è entrata in vigore il 22 aprile 1954. ( 4 ) [OSCURATO:PERSONA] è entrato in vigore il 4 ottobre 1967. ( 5 ) Firmata a Roma il 4 novembre 1950; in prosieguo: la «CEDU». ( 6 ) Žin., 2004, n. 73-2539. ( 7 ) V. UNHCR, Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato e linee guida sulla protezione internazionale , Ginevra, 2019, pag. 24, disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.unhcr.org/publications/legal/5ddfcdc47/handbook-procedures-criteria-determining-refugee-status-under-1951 ( 8 ) V. sentenza del 5 settembre 2012, Y e Z ( C-71/11 e C-99/11 , EU:C:2012:518 , punto 48 e giurisprudenza citata). ( 9 ) V. considerando 25 della direttiva 2011/95. ( 10 ) V. Tissier-Raffin, M., La qualité de réfugié de l’article 1 de la Convention de Genève à la lumière des jurisprudences occidentales , 1 a ed., Bruylant, Bruxelles, 2016, pagg. da 94 a 99, punti da 58 a 60. ( 11 ) V. Tissier-Raffin, M., La qualité de réfugié de l’article 1 de la Convention de Genève à la lumière des jurisprudences occidentales , 1 a ed., Bruylant, Bruxelles, pagg. da 100 a 107, punti da 61 a 64. ( 12 ) V. sentenza della [OSCURATO:PERSONA] of Appeals for the [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello degli [OSCURATO:PERSONA] d’America per il nono circuito), del 7 marzo 1998, Desir v. Ilchert (840 F.2d 723), riguardante un pescatore haitiano che ha subito estorsioni da parte delle forze di sicurezza haitiane, note come «gli zii sacco di juta». ( 13 ) V. sentenza della [OSCURATO:PERSONA] du [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema del [OSCURATO:PERSONA]), del 30 giugno 1993, [OSCURATO:PERSONA] (Procuratore generale) c. Ward [(1993) 2 RCS 689], riguardante un membro dell’[OSCURATO:PERSONA] (Esercito repubblicano irlandese) che aveva agevolato la liberazione clandestina di ostaggi civili di cui aveva contribuito a provocare il rapimento, dopo aver compreso che sarebbero stati giustiziati. ( 14 ) V. sentenza del Conseil d’Etat (Consiglio di Stato, Francia) del 27 aprile 1998, 10/7 SSR (n. 168335, pubblicata nella raccolta Lebon). ( 15 ) V. sentenza del Conseil du Contentieux des Étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, Belgio), del 18 dicembre 2008 (n. 20772), relativa a un richiedente afghano considerato talebano. ( 16 ) C-652/16; in prosieguo: la «sentenza Ahmedbekova, EU:C:2018:801 . V., altresì, sentenza del 19 novembre 2020, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Servizio militare e asilo) ( C-238/19 , EU:C:2020:945 , punto 60 ). ( 17 ) Sentenza Ahmedbekova (punto 90 e dispositivo). ( 18 ) V. sentenza Ahmedbekova (punto 41). ( 19 ) V. sentenza del 23 maggio 2019, Bilali ( C-720/17 , EU:C:2019:448 , punto 44 e giurisprudenza citata). ( 20 ) V. sentenza del 19 novembre 2020, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Servizio militare e asilo) ( C-238/19 , EU:C:2020:945 , punti 47 e 48 ). ( 21 ) [OSCURATO:PERSONA], v. sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (Corte federale), del 16 aprile 1998, Klinko v. [OSCURATO:PERSONA] (Minister of Citizenship and Immigration) [(1998) 148 F.T.R. 69 (TD)], riguardante una denuncia pubblica contro la corruzione diffusa nel sistema statale ucraino. ( 22 ) V. UNHCR, «Linee guida in materia di protezione internazionale n. 12: Domande di riconoscimento dello status di rifugiato legate a situazioni di conflitto armato e violenza nell’ambito dell’articolo 1A(2) della [OSCURATO:PERSONA] del 1951 e/o del suo [OSCURATO:PERSONA] del 1967 relativi allo status dei rifugiati e delle definizioni regionali di rifugiato», 2 dicembre 2016 (UNHCR/GIP/16/12), punto 36, disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=58ac41d14. ( 23 ) Tissier-Raffin, M., La qualité de réfugié de l’article 1 de la Convention de Genève à la lumière des jurisprudences occidentales , 1 a ed., Bruylant, Bruxelles, pag. 111, punto 66 e giurisprudenza citata alle note 287 e 288. ( 24 ) «Recommandations de Michigan sur le risque en raison d’opinions politiques», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2015, vol. 27, n. 3, pagg. da 508 a 511, punto 11. ( 25 ) Tissier-Raffin, M., La qualité de réfugié de l’article 1 de la convention de Genève à la lumière des jurisprudences occidentales , 1 a ed., Bruylant, Bruxelles, 2016, pag. 107, punto 65 e giurisprudenza citata alle note 245 e 284. ( 26 ) Sentenza del 19 novembre 2020, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Servizio militare e asilo) ( C-238/19 , EU:C:2020:945 , punto 55 ).
Sentenza Corte di giustizia UE/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris