CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2026
Cassazione n. 22118/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'AvvocatoAgostino Cacciavillani giusta procura speciale in atti, elettivamente domici-liati presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II° n. 33e con domicilio digitale ex lege-ricorrenti e controricorrenti al ricorso incidentale -controComune di Chiampo (VI), in persona del Sindaco in carica, rappresentato edifeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti e condomicilio digitale ex lege-controricorrente e ricorrente incidentale -avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Venezia pronunciata nel proce-dimento n. 113/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24059/2024Numero sezionale 1770/2026Numero di raccolta generale 22118/2026Data pubblicazione 27/06/20261. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AdamiMaria Pia ricorrono con due motivi per la cassazione dell'ordinanza inepigrafe indicata, adottata dalla Corte d'Appello di Venezia in un giudizio diopposizione alla indennità determinata all'esito e nell'ambito di unprocedimento per acquisizione al patrimonio dell'ente ex art. 42-bis D.P.R.327/2001.La Corte di merito ha deciso su due ricorsi, riuniti, proposti dairicorrenti, nei termini e ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 150/2011 e dell'art. 702-bis c.p.c., per l'accertamento del diritto alla giusta indennità,all'esito della intervenuta acquisizione degli immobili (terreni e fabbricati)interessati dall'ampliamento del complesso scolastico “[OSCURATO:PERSONA]” e dallarealizzazione della viabilità circostante per due decreti, adottati il 16dicembre e il 20 ottobre 2023, dal Comune di Chiampo.La Corte d'Appello di Venezia, sugli esiti della disposta c.t.u., ha rile-vato l'inserimento dell'area in cui cadevano i terreni interessati nella zonadata del provvedimento di acquisizione, escludendo il valore dell'opera pub-blica realizzata.La destinazione a edilizia scolastica dell'area, per i giudici di appello,avrebbe integrato un vincolo conformativo, con conseguente inedificabilitàdell'area stessa; disattesi quindi gli esiti della c.t.u., nell'apprezzato sfrut-tamento agricolo del bene, la Corte territoriale ha confermato la stima ope-rata dal Comune nel decreto di acquisizione sanante, pari ad euro 7,90/mq,quale risultanza, in applicazione del metodo comparativo, della media deivalori più alti di terreni agricoli nelle annualità 2021/2022.È stata esclusa la distinzione tra l'area su cui insiste l'edificio scola-stico e quella destinata a strada, avendo i giudici dell'opposizione ritenutoricomprese nell'edilizia scolastica le opere strumentali al complesso, eNumero registro generale 24059/2024Numero sezionale 1770/2026Numero di raccolta generale 22118/2026Data pubblicazione 27/06/2026avendo quantificato il valore del bene in euro 42.288,70, oltre il pregiudizionon patrimoniale nella misura del 10% e quindi pari ad euro 4.228,87.Quanto al periodo di occupazione illegittima, nel contrasto tra le parti,la Corte territoriale ha escluso la prescrizione del relativo diritto, valoriz-zando - all'interno di una più complessa vicenda definita con sentenza dellaCorte di cassazione n. 3698 del 24.02.2015 - l'esito della precedente con-troversia promossa dai privati proprietari per contestare l'illecita occupa-zione del fondo Adami-Verza da parte del Comune di Chiampo per edificarvil'ampliamento della locale [OSCURATO:PERSONA].I Giudici di merito hanno riconosciuto per l'indicata voce la somma dieuro 93.209,80, pari al 5% annuo dall'inizio dell'occupazione (1980) alprovvedimento di acquisizione (2023).2. Resiste con controricorso il Comune di Chiampo, che propone al-tresì ricorso incidentale affidato a tre motivi, cui si oppongono con contro-ricorso le altre parti.Il giudizio è stato avviato a trattazione camerale.Tutte le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I ricorrenti principali con il primo motivo deducono violazione ofalsa applicazione dell'art. 42-bis del DPR 327 del 2001, in relazione all'art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d'Appello, disattese lerisultanze della c.t.u., confermato la stima del Comune con metodo compa-rativo, in difetto di una previa verifica della rappresentatività dei parametrie con utilizzo di parametri non omogenei, nella dedotta differenza esistentetra un terreno agricolo e quello destinato a edilizia scolastica.Laddove il c.t.u., distinguendo tra le due ipotesi, aveva correttamentequantificato in € 54,21/mq il valore venale dei terreni in argomento, inquanto edificabili, e in € 22,59/mq il valore venale dei primi, in quanto con-siderati come “non edificabili”, la Corte d'Appello di Venezia, disattendendoNumero registro generale 24059/2024Numero sezionale 1770/2026Numero di raccolta generale 22118/2026Data pubblicazione 27/06/2026entrambi i valori, aveva immotivatamente sposato la stima del Comune ba-sata sulla perizia di parte.I beni, anche quando dovessero essere qualificati come “non-edifica-bili”, avrebbero comunque sviluppato come valore corretto quello espostoin c.t.u., in via subordinata, pari ad euro 22,59/mq.1.1. Il motivo è infondato.Ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio (o del risarci-mento del danno da occupazione appropriativa), la destinazione di aree aedilizia scolastica, nella cui nozione devono ricomprendersi tutte le opere enell'ambito della pianificazione urbanistica comunale, ne determina il carat-tere non edificabile, avendo l'effetto di configurare un tipico vincolo confor-mativo, come destinazione ad un servizio che trascende le necessità di zonecircoscritte ed è concepibile solo nella complessiva sistemazione del territo-rio, nel quadro di una ripartizione in base a criteri generali ed astratti; népuò esserne ritenuta per altro verso l'edificabilità, sotto il profilo di una rea-lizzabilità della destinazione ad iniziativa privata o promiscua pubblico-pri-vata, giacché l'edilizia scolastica è riconducibile ad un servizio strettamentepubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio ed istituzionaledello Stato, su cui non interferisce la parità assicurata all'insegnamento pri-vato (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 32422 del 22/11/2023; Cass., Sez. 1,Sentenza n. 5247 del 16/03/2016).Nella specie, difetta il riscontro della rappresentatività dei dati utiliz-zati in comparazione proprio alla stregua dei principi sopra enunciati, poichéla destinazione a edilizia scolastica esclude qualsivoglia utilizzo intermedio,che è stato, pertanto, come tale erroneamente dedotto dai ricorrenti.Il bene è compreso in “Zona F1” e la giurisprudenza sugli usi intermedinon trova applicazione.La stima dei terreni non edificabili deve tenere conto non solo del loroutilizzo agricolo, ma anche delle potenzialità giuridiche ed effettive diverseNumero registro generale 24059/2024Numero sezionale 1770/2026Numero di raccolta generale 22118/2026Data pubblicazione 27/06/2026(verde pubblico, servizi, attrezzature di interesse generale), che ne incre-mentano il valore rispetto a quello proprio dei terreni agricoli in sensostretto, per una categoria intermedia o tertium genus, la cui esistenza hatrovato conferma nella giurisprudenza costante di questa Corte per altracategoria di beni, però, in cui vi è spazio per una valutazione attenta econcreta delle caratteristiche del bene nel potenziale loro utilizzo sul mer-cato ad opera dei privati.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano vizio di motivazioneper omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, in relazione alla motivazione assente o apparenteche avrebbe disatteso le risultanze della c.t.u., ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c.Il motivo è inammissibile.La quantificazione dell'indennità, che si assume non corretta, non siconfigura affatto come “fatto storico” di rilevanza, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ.In tema di giudizio di cassazione, il motivo di ricorso di cui all'art. 360,n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettivaesistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decisedal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso,comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risul-tanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente ap-prezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle proveacquisite nel corso del relativo giudizio (tra le molte, Cass., Sez. 2, Ordi-nanza n. 10525 del 31/03/2022).Le censure, così come formulate, in buona sostanza, impropriamentesollecitano, piuttosto, il riesame di valutazioni meritali in punto di edificabi-lità dell'area, sotto l'apparente denuncia di vizi di violazione di legge, diomesso esame di fatti decisivi e di vizi motivazionali, ricondotti, questi ul-timi, secondo la prospettazione dei ricorrenti, non a contraddittorietà o ap-Numero registro generale 24059/2024Numero sezionale 1770/2026Numero di raccolta generale 22118/2026Data pubblicazione 27/06/2026parenza della motivazione, ma al dedotto erroneo recepimento delle con-clusioni della consulenza d'ufficio (tra le molte: Cass., Sez. Un., Sentenzan. 34476 del 27/12/2019).3. Sul ricorso incidentale.3.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale, il Comune deduce, inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 2947c.c. nella eccepita prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento peroccupazione illegittima, per le annualità oltre il quinquennio anteriore alladomanda.Il motivo è infondato.Le ragioni, diverse da quelle poste dalla Corte d'Appello di Venezia afondamento della sentenza impugnata, le cui motivazioni andranno per-tanto corrette, ai sensi dell'art. 384, quarto comma, c.p.c., sono quelle dicui ai termini di seguito indicati e precisati.Deve richiamarsi la giurisprudenza, nei tempi più recenti via via con-solidatasi, che ha chiarito come l'indennizzo ex art. 42-bis d.P.R. n. 327 cit.costituisca un credito unico, non scomponibile in poste di diversa natura(Cass., Sez. I, 23 ottobre 2024, n. 28647).La locuzione “a titolo risarcitorio” usata per la componente del cinqueper cento dell'indennizzo per la pregressa occupazione senza titolo ha merocarattere descrittivo e non muta la natura indennitaria e unitaria della pre-stazione dovuta in virtù dell'esercizio di un potere ablatorio lecito ancorchétardivo (Cass., Sez. Un., Sentenza n. 20691 del 20/07/2021).Si tratta di principio ancora ribadito in correlazione ad altro esito,quello sulla giurisdizione, nell'affermazione, congiunta agli altri profili e de-stinata a comporre un quadro unico e omogeneo, che in tema di espropria-zione per pubblica utilità, sono devolute al Giudice ordinario e alla Corte diappello, in unico grado, le controversie sulla determinazione e correspon-sione dell'indennizzo ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, data la naturaintrinsecamente indennitaria del credito vantato dal proprietario del bene,Numero registro generale 24059/2024Numero sezionale 1770/2026Numero di raccolta generale 22118/2026Data pubblicazione 27/06/2026globalmente inteso dal legislatore come un “unicum” non scomponibile nellediverse voci, con la conseguenza che l'attribuzione di una somma forfetta-riamente determinata a titolo risarcitorio (pari all'interesse del cinque percento annuo sul valore venale del bene, a norma del comma 3 dell'art. 42bis cit.) si riferisce unicamente ad uno degli elementi (il mancato godimentodel bene per essere il cespite occupato senza titolo dall'Amministrazione)rilevanti per la determinazione dell'indennizzo in favore del proprietario, ilquale non fa valere una duplice legittimazione, cioè di soggetto avente titoloora a un «indennizzo» (quando agisce per il pregiudizio patrimoniale, e nonpatrimoniale, conseguente alla perdita della proprietà del bene), ora a un«risarcimento» di un danno scaturito da un comportamento originariamente“contra ius” dell'Amministrazione.Da tale unitarietà discende l'applicabilità dell'ordinario termine di pre-scrizione decennale della posta rivendicata ex art. 2946 c.c.Ancora, a definizione del nuovo regime ordinario che origina dal prov-vedimento di acquisizione sanante, per una fattispecie connotata da terminisuoi propri quanto a contenuti e prescrizione del diritto, si inserisce l'affer-mazione di principio secondo la quale il termine perentorio previsto dall'art.54, comma 2, del d.P.R n. 327 del 2001 e, successivamente, dall'art. 29,comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, per l'opposizione alla stima definitivadell'indennità di esproprio, non è applicabile alla contestazione relativa alladeterminazione dell'indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivoadottato a norma dell'art. 42-bis del d.P.R n. 327 del 2001.Anche per siffatto profilo, questa Corte ha avuto occasione di affer-mare che il soggetto attinto dal decreto di acquisizione ha facoltà di conte-stare la liquidazione e chiederne la determinazione giudiziale nel termineordinario di prescrizione, per ragioni d'indole sistematica, quale il mancatorinvio dell'art. 29 citato, pur essendo successivo al precedente art. 42-bisdel menzionato d.P.R n. 327, nel rilievo, interpretativo, del divieto di esegesiestensive e analogiche di norme che condizionano l'esercizio del diritto diNumero registro generale 24059/2024Numero sezionale 1770/2026Numero di raccolta generale 22118/2026Data pubblicazione 27/06/2026azione con riferimento a termini di decadenza e inammissibilità non speci-ficamente previsti dalla legge anche nella diversità strutturale dei relativiprocedimenti amministrativi (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35287 del 18/12/2023; in termini, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10077 del 16/04/2025).Va pertanto respinta la tesi della prescrizione breve quinquennale pro-pria dell'illecito extracontrattuale; il termine decorre dall'atto acquisitivofonte del diritto, prima ancora che valga il rilievo per il quale, poiché l'occu-pazione illegittima configura un illecito permanente, il termine non può co-munque decorrere prima della cessazione della condotta illecita, avvenutacon l'adozione dell'atto acquisitivo.La decisione della Corte d'Appello sul punto va pertanto confermata,nella valorizzata, però, natura indennitaria della posta che copre, nella suavalenza, anche quella nominativamente qualificata come risarcitoria e cheindividua all'adozione del titolo il dies a quo della nuova prescrizione decen-nale.3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente in via incidentale fa valere laviolazione dell'art. 91 c.p.c.; la rilevanza del solo quinquennio anteriore alladomanda al fine di determinare la misura della somma spettante alle partiprivate per l'occupazione illegittima, avrebbe prodotto effetti sulle spese digiudizio che avrebbero dovuto parimenti ridursi.3.2.1. Il motivo, infondato, resta assorbito dagli esiti di scrutinio delprecedente mezzo.3.2.2. La critica è comunque inammissibile in relazione al principio percui soltanto la parte completamente vittoriosa non può essere condannata,nemmeno in minima quota, al pagamento delle spese di lite laddove vice-versa, nell'ipotesi assai frequente di soccombenza reciproca, è rimessoall'apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legitti-mità, decidere se, e in quale misura, debba farsi luogo a compensazioneoppure no (ex multis, in termini: Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9860 del15/04/2025).Numero registro generale 24059/2024Numero sezionale 1770/2026Numero di raccolta generale 22118/2026Data pubblicazione 27/06/2026Nel caso di specie, la Corte veneziana ha correttamente statuito emotivato in ordine alle spese di lite.4. In via conclusiva sono infondati e come tali vanno respinti il ricorsoprincipale e incidentale. Le spese restano compensate.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inse-rito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussi-stenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali edel ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi-cato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale;Compensa integralmente le spese processuali.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inse-rito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e delricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/04/2026.Il PresidenteGuido Mercolino