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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 07766/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sul ricorso n. 27566/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, sez. staccata di [OSCURATO:PERSONA], n. 1448/5/2022depositata il 2 maggio 2022.

Visto l’atto depositato il 22 novembre2024con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.152,50, oltre spese prenotate a debito.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 27566/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, sez. staccata di [OSCURATO:PERSONA], n. 1448/5/2022depositata il 2 maggio 2022. Visto l’atto depositato il 22 novembre2024con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.152,50, oltre spese prenotate a debito. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 07766/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris