CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 11653/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 34364-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 902/2018 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata il 16/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 34364 sez. M3 - ud. 19-01-2022 -2- Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del furto di bestiame avvenuto presso la propria azienda in forza della polizza assicurativa con la stessa stipulata in data 17 novembre 2011. Si costituì in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. contestando le pretese attore sia nell'an che nel quantum. Il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 902/2018 del 16 agosto 2018, rigettò la domanda attorea in mancanza di prova circa il numero ed il valore dei singoli capi oggetto di furto osservando altresì che non poteva attribuirsi alcuna rilevanza all'atto di accertamento conservativo del danno redatto dal perito della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. 2. [OSCURATO:PERSONA] propose appello lamentando l'erroneità della sentenza impugnata per aver il giudice di merito erroneamente ritenuto non provato l'ammontare del danno nonostante le parti avessero concluso un accordo avente la funzione di determinare definitivamente il quantum del danno complessivamente indennizzabile. La Corte d'Appello di Sassari, con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., comunicata in data 7 agosto 2019, ha rigettato l'appello proposto dall'Orritos. In particolare, il Collegio ha osservato che tra le parti non era stato raggiunto alcun accordo transattivo non potendo considerarsi tale l'atto di accertamento conservativo del danno dagli stessi stipulato. 3. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo illustrato da memoria. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].ni S.p.a.. Considerato che: 4. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Si duole dell'errata interpretazione, fornita da entrambi i giudici di merito, circa la natura e gli effetti dell'accordo di accertamento conservativo raggiunto tra le parti. In particolare osserva che, essendo stato l'accordo raggiunto nel pieno rispetto della procedura prevista nella prima parte dell'art. 12 delle "condizioni di polizza", i giudici avrebbero dovuto riconoscere all'accordo la natura di atto di transazione avente ad oggetto il definitivo accertamento dell'ammontare del danno con effettivi vincolanti tra le parti. Sostiene, pertanto, che tale atto, pur non avendo alcun valore in relazione all'accertamento dell', assumerebbe rilevanza sul profilo del quantum e solleverebbe il ricorrente dall'onere di provare l'entità del danno dallo stesso lamentato. 5. Il ricorso è inammissibile sotto diversi profili. Lo è, innanzitutto, perché il ricorrente ha omesso di indicare i motivi di appello, onere da assolvere per accertare se si sia formato un giudicato interno sulle questioni poste con il ricorso per cassazione. Orritos, infatti, nel ricorso fa solo menzione della proposizione dell'appello (l'attore proponeva appello chiedendo l'accoglimento delle domande diipiegate conclusivamente in prime cure cfr. pag. 3) E' principio di questa Corte che nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell'art. 348-ter, comma 3, c.p.c., l'atto d'appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 366, n. 3, c.p.c., è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione dei motivi di appello e della motivazione dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., al fine di evidenziare l'insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame (Cass. n. 27703/2020).Inoltre, è inammissibile il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano "nuove" e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Sez. 2, Sentenza n. 17049 del 20/08/2015). Ma il motivo sarebbe, comunque, inammissibile perché attiene comunque al profilo della prova del danno che si sostanzia in una rivalutazione dei fatti di causa, rientrante nel sovrano apprezzamento del giudice di merito e sottratte al sindacato del giudice di legittimità. Nel caso di specie, sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno esaminato l'atto di accertamento conservativo stipulato tra le parti, rilevando che non poteva considerarsi quale atto di transazione e che questo non era neppure stato ratificato dalla società assicuratrice. Si tratta di una interpretazione scevra di vizi logici giuridici e non sindacabile in questa sede. Come correttamente osservato dai giudici di merito, inoltre, un eventuale accordo tra le parti in ordine al quantum dell'eventuale risarcimento non può avere quale effetto quello di sollevare l'attore che agisca in giudizio dall'onere di dimostrare l'entità del danno asseritamente subito, potendo assumere rilevanza solo in sede transattiva tra le parti. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 6.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.200 oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della