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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 33122/2022

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[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 17 settembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo introdotto dal Ministero della Giustizia avverso la decisione emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Milano in data 18 dicembre 2020, nella procedura ex art.35 bis ord.pen. introdotta da [OSCURATO:PERSONA].

2. Oggetto del procedimento è rappresentato dalle modalità di fruizione del tempo di socialità in saletta (il Madonia è destinatario di decreto di sottoposizione al regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen.), in aggiunta alle due ore di permanenza all'aria aperta (trascorse sempre con il gruppo di socialità). 2.1 Tanto il Magistrato di Sorveglianza che il Tribunale affermano, in sintesi, che la diversa finalità della «permanenza all'aperto», rispetto alla fruizione di spazi interni dedicati alla socialità, non consente di operare riduzioni - senza specifica motivazione -delle due ore di permanenza all'aperto anche in riferimento ai soggetti sottoposti al regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen. .

Al contempo, l'ora di socialità 'interna' resta fruibile e non può essere oggetto di 'sostituzione' con una delle due ore di permanenza all'aperto.

3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, a mezzo della [OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Milano. 3.1 Dopo ampi riferimenti ai contenuti delle decisioni, il ricorrente deduce la erronea applicazione delle disposizioni regolatrici, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 41 bis comma 2-quater lett. f) ord.pen. .

La prospettiva seguita dal ricorrente può essere sintetizzata come segue.

La novella del 2018 (d.lgs. n.123 del 2 ottobre 2018) nel riformulare l'art.10 della legge di ordinamento penitenziario ha stabilito, al primo comma, che per i detenuti comuni che non effettuano lavoro all'aperto, il tempo di permanenza all'aperto è pari a quattro ore al giorno (primo comma).

Per giustificati motivi la permanenza all'aperto può essere ridotta a due ore al giorno.

La precedente disposizione prevedeva al primo comma il limite minimo di un'ora al giorno .

Al contempo, il legislatore del 2018 non è intervenuto sul testo dell'art.41 bis comma 2-quater lett. f), lì dove detta disposizione continua a prevedere, quanto alla permanenza all'aperto, che « non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone e con durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10».Da ciò in tesi, deriverebbe la abrogazione tacita del riferimento, contenuto nell'art.41 bis comma 2-quater lett. f), al limite minimo di cui all'art.10 (determinato oggi in due ore, limite massimo per il soggetto sottoposto al regime differenziato) e la conseguente discrezionalità dell'Amministrazione di contenere la complessiva 'socialità' in due ore (comprensive anche della permanenza in saletta), mentre la lettura della disposizione fornita dal Tribunale di Sorveglianza di Milano porta ad una costante fruizione di tre ore di complessiva 'socialità' al giorno.

4. Con memoria difensiva del 15 febbraio 2022 la parte privata [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la inammissibilità o il rigetto del ricorso.

5. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 5.1 Questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di precisare, nella sentenza n. 17580 del 28.2.2019, che la «permanenza all'aperto» è una modalità trattamentale specifica e diversa rispetto alla «socialità», con impossibilità di ritenere la prima una modalità di attuazione della seconda.

In detto arresto si è precisato, in particolare, che [..] Collegio ritiene di aderire all'interpretazione offerta dal magistrato e dal tribunale di sorveglianza sassaresi, secondo cui la "permanenza all'aperto" non possa essere confusa con la fruizione della cd. socialità, attesa la differente funzione dei due istituti, diretti, il primo, alla tutela della salute e ad assicurare il benessere psicofisico e, il secondo, a garantire il soddisfacimento delle esigenze e degli interessi culturali, relazionali e di trattamento.

Dunque, i due istituti non possono essere sovrapposti e l'ora di socialità non potrebbe essere considerata come una modalità di fruizione delle ore di permanenza all'aperto.

Ciò anche sulla base del dato letterale, che rimanda all'aria aperta e non certo alla presenza fuori dalla camera di detenzione, oltre che dall'argomento sistematico costituito dal fatto che l'art. 10 Ord. pen., che costituisce chiaramente la norma generale di riferimento, definisce la permanenza all'aperto come permanenza all'aria aperta, come chiarito anche dall'art. 16 del d.P.R. n. 230 del 2000, che a tale disposizione dà attuazione, prevedendo, al comma 2, che in quei frangenti vengano utilizzati "spazi all'aperto [..] Tale assetto interpretativo va qui ribadito, non essendo intervenute variazioni di assetto legislativo tali da determinare rivalutazioni.5.2 In particolare, va rilevato che con la riforma di settore del 2018 è stata valorizzata - in via generale - la funzione trattamentale della permanenza all'aperto, posto che il limite 'minimo' di tempo è stato elevato da un'ora a due ore, nell'attuale testo dell'articolo 10 ord.pen. .

Da simile intervento riformatore, teso alla valorizzazione dell'istituto, non può certo derivare un effetto «peggiorativo» della disciplina trattamentale dei soggetti sottoposti al regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen. .

La interpretazione letterale delle disposizioni vigenti porta effettivamente ad un risultato non del tutto congruo, posto che la sostituzione - nel corpo dell'art.10 - della singola ora (precedente limite minimo) con le due ore (limite minimo attuale) porta a far coincidere - quanto ai soggetti sottoposti al regime differenziato - il limite massimo (due ore) e quello minimo (anch'esso pari a due ore).

Ma il difetto di coordinamento tra le due disposizioni, pur evidente, può determinare al più una sollecitazione verso una futura riformulazione del testo dell'art. . 41 bis comma 2-quater lett. f) ord.pen., lì dove si intenda raggiungere l'obiettivo di mantenere una facoltà di riduzione, con provvedimento motivato, ad una sola ora della permanenza all'aperto per i soggetti destinatari del trattamento differenziato.

Il testo attuale, infatti, impone di fare costante riferimento al limite 'minimo' di cui all'articolo 10, oggi determinato in due ore e non derogabile, non potendosi parlare di abrogazione implicita della norma di legge, in tale parte.

Ciò posto, la decisione emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ferme restando le due ore di permanenza all'aperto ritiene inderogabile la fruizione, in aggiunta alle medesime, dell'ora di socialità interna si fonda sulla richiamata distinzione tra i due strumenti trattamentali e risulta immune da vizi in diritto. 5.3 Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato siccome infondato, senza che il Ministero della Giustizia ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali (così Sez.

U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 26/01/2018, M. Giustizia in proc.

Tuttolomondo).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in data 11 maggi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 17 settembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo introdotto dal Ministero della Giustizia avverso la decisione emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Milano in data 18 dicembre 2020, nella procedura ex art.35 bis ord.pen. introdotta da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Oggetto del procedimento è rappresentato dalle modalità di fruizione del tempo di socialità in saletta (il Madonia è destinatario di decreto di sottoposizione al regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen.), in aggiunta alle due ore di permanenza all'aria aperta (trascorse sempre con il gruppo di socialità). 2.1 Tanto il Magistrato di Sorveglianza che il Tribunale affermano, in sintesi, che la diversa finalità della «permanenza all'aperto», rispetto alla fruizione di spazi interni dedicati alla socialità, non consente di operare riduzioni - senza specifica motivazione -delle due ore di permanenza all'aperto anche in riferimento ai soggetti sottoposti al regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen. . Al contempo, l'ora di socialità 'interna' resta fruibile e non può essere oggetto di 'sostituzione' con una delle due ore di permanenza all'aperto. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, a mezzo della [OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Milano. 3.1 Dopo ampi riferimenti ai contenuti delle decisioni, il ricorrente deduce la erronea applicazione delle disposizioni regolatrici, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 41 bis comma 2-quater lett. f) ord.pen. . La prospettiva seguita dal ricorrente può essere sintetizzata come segue. La novella del 2018 (d.lgs. n.123 del 2 ottobre 2018) nel riformulare l'art.10 della legge di ordinamento penitenziario ha stabilito, al primo comma, che per i detenuti comuni che non effettuano lavoro all'aperto, il tempo di permanenza all'aperto è pari a quattro ore al giorno (primo comma). Per giustificati motivi la permanenza all'aperto può essere ridotta a due ore al giorno. La precedente disposizione prevedeva al primo comma il limite minimo di un'ora al giorno . Al contempo, il legislatore del 2018 non è intervenuto sul testo dell'art.41 bis comma 2-quater lett. f), lì dove detta disposizione continua a prevedere, quanto alla permanenza all'aperto, che « non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone e con durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10».Da ciò in tesi, deriverebbe la abrogazione tacita del riferimento, contenuto nell'art.41 bis comma 2-quater lett. f), al limite minimo di cui all'art.10 (determinato oggi in due ore, limite massimo per il soggetto sottoposto al regime differenziato) e la conseguente discrezionalità dell'Amministrazione di contenere la complessiva 'socialità' in due ore (comprensive anche della permanenza in saletta), mentre la lettura della disposizione fornita dal Tribunale di Sorveglianza di Milano porta ad una costante fruizione di tre ore di complessiva 'socialità' al giorno. 4. Con memoria difensiva del 15 febbraio 2022 la parte privata [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la inammissibilità o il rigetto del ricorso. 5. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 5.1 Questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di precisare, nella sentenza n. 17580 del 28.2.2019, che la «permanenza all'aperto» è una modalità trattamentale specifica e diversa rispetto alla «socialità», con impossibilità di ritenere la prima una modalità di attuazione della seconda. In detto arresto si è precisato, in particolare, che [..] Collegio ritiene di aderire all'interpretazione offerta dal magistrato e dal tribunale di sorveglianza sassaresi, secondo cui la "permanenza all'aperto" non possa essere confusa con la fruizione della cd. socialità, attesa la differente funzione dei due istituti, diretti, il primo, alla tutela della salute e ad assicurare il benessere psicofisico e, il secondo, a garantire il soddisfacimento delle esigenze e degli interessi culturali, relazionali e di trattamento. Dunque, i due istituti non possono essere sovrapposti e l'ora di socialità non potrebbe essere considerata come una modalità di fruizione delle ore di permanenza all'aperto. Ciò anche sulla base del dato letterale, che rimanda all'aria aperta e non certo alla presenza fuori dalla camera di detenzione, oltre che dall'argomento sistematico costituito dal fatto che l'art. 10 Ord. pen., che costituisce chiaramente la norma generale di riferimento, definisce la permanenza all'aperto come permanenza all'aria aperta, come chiarito anche dall'art. 16 del d.P.R. n. 230 del 2000, che a tale disposizione dà attuazione, prevedendo, al comma 2, che in quei frangenti vengano utilizzati "spazi all'aperto [..] Tale assetto interpretativo va qui ribadito, non essendo intervenute variazioni di assetto legislativo tali da determinare rivalutazioni.5.2 In particolare, va rilevato che con la riforma di settore del 2018 è stata valorizzata - in via generale - la funzione trattamentale della permanenza all'aperto, posto che il limite 'minimo' di tempo è stato elevato da un'ora a due ore, nell'attuale testo dell'articolo 10 ord.pen. . Da simile intervento riformatore, teso alla valorizzazione dell'istituto, non può certo derivare un effetto «peggiorativo» della disciplina trattamentale dei soggetti sottoposti al regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen. . La interpretazione letterale delle disposizioni vigenti porta effettivamente ad un risultato non del tutto congruo, posto che la sostituzione - nel corpo dell'art.10 - della singola ora (precedente limite minimo) con le due ore (limite minimo attuale) porta a far coincidere - quanto ai soggetti sottoposti al regime differenziato - il limite massimo (due ore) e quello minimo (anch'esso pari a due ore). Ma il difetto di coordinamento tra le due disposizioni, pur evidente, può determinare al più una sollecitazione verso una futura riformulazione del testo dell'art. . 41 bis comma 2-quater lett. f) ord.pen., lì dove si intenda raggiungere l'obiettivo di mantenere una facoltà di riduzione, con provvedimento motivato, ad una sola ora della permanenza all'aperto per i soggetti destinatari del trattamento differenziato. Il testo attuale, infatti, impone di fare costante riferimento al limite 'minimo' di cui all'articolo 10, oggi determinato in due ore e non derogabile, non potendosi parlare di abrogazione implicita della norma di legge, in tale parte. Ciò posto, la decisione emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ferme restando le due ore di permanenza all'aperto ritiene inderogabile la fruizione, in aggiunta alle medesime, dell'ora di socialità interna si fonda sulla richiamata distinzione tra i due strumenti trattamentali e risulta immune da vizi in diritto. 5.3 Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato siccome infondato, senza che il Ministero della Giustizia ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali (così Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 26/01/2018, M. Giustizia in proc. Tuttolomondo). P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso in data 11 maggi
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