CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 agosto 1991
Cassazione n. 46661/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/08/1991 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/01/1997 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/04/1996 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/12/1986 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Genova ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti in ordine a fattispecie di rapina, furti consumati attentati e lesioni per come rispettivamente la scritta con contestazione di recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale per CIZMIC Adisa, HAMIDOVIC Stella, HAMIDOVIC Tahira già pronunciata dal GIP del Tribunale di Genova con sentenza 18 dicembre 2019. 2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati, CIZMIC Adisa, HAMIDOVIC Stella, HAMIDOVIC Tahira, OSMANOVIC Fata, articolando i seguenti motivi qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al cod proc pen, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Violazione di legge vizio di motivazione in conseguenza della insufficienza degli elementi a carico delle videoregistrazioni in atti risultando del tutto ipotetica l'affermazione di un concorso tra OSMANOVIC Fata e CIZMIC Fikreta a 2.2. Violazione di legge vizio di motivazione in conseguenza della mancata determinazione dei contributi che avrebbero determinato l'ipotizzabile a di un concorso tra CIZMIC Adisa, HAMIDOVIC Stella, HAMIDOVIC Tahira nelle fattispecie contestate ai capi C-D. 3. Il ricorsi sono inammissibili perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato logicamente corretta, il ricorrente si richiama a principi pienamente condivisibili ma non fa riferimenti concreti a passaggi della decisione specifici limitandosi a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa senza indicare specifiche carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione (Sez. 2, Sent. n. 30918 del 07/05/2015 Rv. 264441 - 01) con la conseguenza che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi altri ricorsi straordinari (Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017 - dep. 06/03/2018 - Rv. 272725 - 01). 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna Del Ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Ca