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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2022

Cassazione n. 01810/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di CAGUARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 7 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari, in data 19 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, in ordine alla mancata esclusione della recidiva reiterata contestata, risulta manifestamente infondato, trattandosi di doglianza genericamente proposta con l'atto di appello, inammissibile in sede di legittimità, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di CAGUARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 7 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari, in data 19 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, in ordine alla mancata esclusione della recidiva reiterata contestata, risulta manifestamente infondato, trattandosi di doglianza genericamente proposta con l'atto di appello, inammissibile in sede di legittimità, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01810/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris