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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2022

Cassazione n. 10873/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13612/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE- controricorrente e ricorrente incidentale – F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : N O N N O G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 a 9 3 c 2 2 4 1 c 7 2 9 3 c e 8 e b 9 9 e b 6 1 b d 6 0 5 d Numero registro generale 13612/2015 Numero sezionale 1065/2022 Numero di raccolta generale 10873/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 6910/27/14, depositata in data 17 dicembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2006, con il quale sono stati contestati al contribuente, in qualità di autore diretto delle violazioni, oltre che quale socio della società [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, società ritenuta a ristretta base partecipativa, maggiori IRES, IRAP e IVA, quale effetto del disconoscimento di componenti negative di reddito indeducibili all’esito dell’omessa risposta della società contribuente all’invio di un questionario, nonché quale effetto dell’omessa dichiarazione della plusvalenza derivante dalla cessione in data 17 novembre 2006 di un complesso immobiliare sito in Rozzano; che l’Ufficio ha, inoltre, notificato al contribuente un ulteriore avviso di accertamento relativo alle maggiori imposte IRPEF e addizionali non dichiarate dal contribuente, avviso separatamente impugnato dal contribuente; che il contribuente ha dedotto, tra l’altro, il proprio difetto di legittimazione passiva per estinzione della società e per avere ceduto le partecipazioni in data 15 dicembre 2006, prima della messa in liquidazione della società; che la CTP di Milano ha accolto i ricorsi riuniti del ricorrente in relazione alla preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva; che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 17 dicembre 2014, ha rigettato gli appelli riuniti proposti dall’Ufficio, ritenendo che la cancellazione della società dal Registro delle Imprese in data 14 febbraio 2012 ha comportato l’estinzione della società F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : N O N N O G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 a 9 3 c 2 2 4 1 c 7 2 9 3 c e 8 e b 9 9 e b 6 1 b d 6 0 5 d Numero registro generale 13612/2015 Numero sezionale 1065/2022 Numero di raccolta generale 10873/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 indipendentemente dai rapporti in essere e che il socio fosse receduto in data 15 dicembre 2006, circostanze in base alle quali il contribuente non potrebbe essere destinatario dell’avviso di accertamento; che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a quattro motivi, non numerati, cui resiste con controricorso il contribuente, il quale propone a sua volta ricorso incidentale affidato a un solo motivo, ulteriormente illustrato da memoria; [OSCURATO:PERSONA] Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato le proprie conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale; che il controricorrente e ricorrente incidentale, con ulteriore memoria in data 19 marzo 2022, ha allegato che - per un disguido di cancelleria - non gli è stato tempestivamente comunicato il deposito delle conclusioni scritte, avendo ricevuto una prima comunicazione in data 2 marzo 2022 dalla quale non risultavano conclusioni scritte, così non potendo replicare nella propria memoria alle avverse conclusioni del Pubblico Ministero; che la successiva comunicazione della cancelleria in data 18 marzo 2022 non ha consentito al controricorrente di approntare una tempestiva difesa sul punto, circostanza per la quale il controricorrente ha chiesto un differimento della decisione; P. Q. M. Dispone il rinvio a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, in data 22 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : N O N N O G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13612/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE- controricorrente e ricorrente incidentale – F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : N O N N O G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 a 9 3 c 2 2 4 1 c 7 2 9 3 c e 8 e b 9 9 e b 6 1 b d 6 0 5 d Numero registro generale 13612/2015 Numero sezionale 1065/2022 Numero di raccolta generale 10873/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 6910/27/14, depositata in data 17 dicembre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2006, con il quale sono stati contestati al contribuente, in qualità di autore diretto delle violazioni, oltre che quale socio della società [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, società ritenuta a ristretta base partecipativa, maggiori IRES, IRAP e IVA, quale effetto del disconoscimento di componenti negative di reddito indeducibili all’esito dell’omessa risposta della società contribuente all’invio di un questionario, nonché quale effetto dell’omessa dichiarazione della plusvalenza derivante dalla cessione in data 17 novembre 2006 di un complesso immobiliare sito in Rozzano; che l’Ufficio ha, inoltre, notificato al contribuente un ulteriore avviso di accertamento relativo alle maggiori imposte IRPEF e addizionali non dichiarate dal contribuente, avviso separatamente impugnato dal contribuente; che il contribuente ha dedotto, tra l’altro, il proprio difetto di legittimazione passiva per estinzione della società e per avere ceduto le partecipazioni in data 15 dicembre 2006, prima della messa in liquidazione della società; che la CTP di Milano ha accolto i ricorsi riuniti del ricorrente in relazione alla preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva; che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 17 dicembre 2014, ha rigettato gli appelli riuniti proposti dall’Ufficio, ritenendo che la cancellazione della società dal Registro delle Imprese in data 14 febbraio 2012 ha comportato l’estinzione della società F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : N O N N O G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 a 9 3 c 2 2 4 1 c 7 2 9 3 c e 8 e b 9 9 e b 6 1 b d 6 0 5 d Numero registro generale 13612/2015 Numero sezionale 1065/2022 Numero di raccolta generale 10873/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 indipendentemente dai rapporti in essere e che il socio fosse receduto in data 15 dicembre 2006, circostanze in base alle quali il contribuente non potrebbe essere destinatario dell’avviso di accertamento; che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a quattro motivi, non numerati, cui resiste con controricorso il contribuente, il quale propone a sua volta ricorso incidentale affidato a un solo motivo, ulteriormente illustrato da memoria; [OSCURATO:PERSONA] Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato le proprie conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale; che il controricorrente e ricorrente incidentale, con ulteriore memoria in data 19 marzo 2022, ha allegato che - per un disguido di cancelleria - non gli è stato tempestivamente comunicato il deposito delle conclusioni scritte, avendo ricevuto una prima comunicazione in data 2 marzo 2022 dalla quale non risultavano conclusioni scritte, così non potendo replicare nella propria memoria alle avverse conclusioni del Pubblico Ministero; che la successiva comunicazione della cancelleria in data 18 marzo 2022 non ha consentito al controricorrente di approntare una tempestiva difesa sul punto, circostanza per la quale il controricorrente ha chiesto un differimento della decisione; P. Q. M. Dispone il rinvio a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, in data 22 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : N O N N O G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A
Sentenza Cassazione n. 10873/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris