Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 39505/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1224-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ADDARIO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 325/2019 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 01224 sez.

M3 - ud. 12-10-2021 -2- Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] de Rossi ricorre, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza n. 325 del 2019 del Tribunale di Lecce, esponendo che: -aveva proposto opposizione all'esecuzione promossa nei propri confronti e presso il terzo INPS, dall'agente per la riscossione Soget, s.p.a., eccependo l'incompetenza territoriale del giudice investito; - il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere per dichiarazione negativa dell'ente previdenziale, e, in ragione del criterio della soccombenza virtuale, aveva condannato alle spese la Soget; -la Corte di appello aveva rimesso la causa al primo giudice per mancata integrazione del contraddittorio necessario, con il terzo pignorato, davanti al Tribunale; nessuno si è difeso per gli intimati; Rilevato che con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102, 354, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il terzo pignorato è litisconsorte necessario solo quando interessato alla liberazione dal vincolo pignoratizio; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il ricorso è improcedibile; infatti, non è stata prodotta l'asseverazione autografa della relata di notifica via p.e.c. del ricorso, da esibire a norma dell'art. 369, n. 2, cod. proc. civ.; trattandosi, dunque, di notifica telematica, nell'attuale giudizio di legittimità è necessaria l'asseverazione in parola, a mente della ricostruzione chiarita da Cass., Sez.

U., 24/09/2018, n. 22438; vT per completezza si evidenzia che risulta una «attestazione di conformità» della «copia per immagine su supporto informatico...all'originale formato...su supporto analogico» della procura: si tratta, pertanto, di elemento del tutto differente dall'asseverazione autografa della copia analogica del ricorso firmato digitalmente, e della corrispondente relata di notifica telematica, di cui si è appena detto; non deve provvedersi sulle spese attese le mancate difese delle parti intimate; P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma il giorno 12 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA].

Enr coditti [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1224-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ADDARIO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 325/2019 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 01224 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -2- Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] de Rossi ricorre, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza n. 325 del 2019 del Tribunale di Lecce, esponendo che: -aveva proposto opposizione all'esecuzione promossa nei propri confronti e presso il terzo INPS, dall'agente per la riscossione Soget, s.p.a., eccependo l'incompetenza territoriale del giudice investito; - il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere per dichiarazione negativa dell'ente previdenziale, e, in ragione del criterio della soccombenza virtuale, aveva condannato alle spese la Soget; -la Corte di appello aveva rimesso la causa al primo giudice per mancata integrazione del contraddittorio necessario, con il terzo pignorato, davanti al Tribunale; nessuno si è difeso per gli intimati; Rilevato che con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102, 354, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il terzo pignorato è litisconsorte necessario solo quando interessato alla liberazione dal vincolo pignoratizio; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il ricorso è improcedibile; infatti, non è stata prodotta l'asseverazione autografa della relata di notifica via p.e.c. del ricorso, da esibire a norma dell'art. 369, n. 2, cod. proc. civ.; trattandosi, dunque, di notifica telematica, nell'attuale giudizio di legittimità è necessaria l'asseverazione in parola, a mente della ricostruzione chiarita da Cass., Sez. U., 24/09/2018, n. 22438; vT per completezza si evidenzia che risulta una «attestazione di conformità» della «copia per immagine su supporto informatico...all'originale formato...su supporto analogico» della procura: si tratta, pertanto, di elemento del tutto differente dall'asseverazione autografa della copia analogica del ricorso firmato digitalmente, e della corrispondente relata di notifica telematica, di cui si è appena detto; non deve provvedersi sulle spese attese le mancate difese delle parti intimate; P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 12 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA]. Enr coditti [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39505/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris