CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 giugno 2023
Cassazione n. 34122/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 350/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E LUCE S.p.A.; -intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BENEVENTO n. 1432/2023, depositata in data 29/06/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza n. 609/2019, il Giudice di Pace di Airola accoglieva la domanda con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. alla corresponsione degli indennizzi automatici previsti dalla normativa di settore (art. 11 e 14 della delibera ARG 126/2004 s.m.i.), per non aver ricevuto più fatturazioni da maggio 2010 ad agosto 2014 e per non essere state riportate nella fattura di chiusura le letture periodiche dei misuratori; per l’effetto, condannava la convenuta a versare all’attrice a titolo di indennizzo la somma, determinata equitativamente, di euro 760,00. Il Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 1432/2023, depositata il 29/06/2023, ha accolto l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., perché: a) la delibera ARERA n. 126/2004 di approvazione del codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali dispone la corresponsione di un indennizzo automatico pari a trenta euro per mancata lettura del contatore solo in favore dei clienti titolari di un punto di riconsegna dotato di misuratore accessibile (cioè di un misuratore per cui l’accesso al segnante del misuratore, ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori, non necessità della presenza di alcuna persona fisica); b) l’utente non aveva allegato né provato che il suo misuratore era accessibile e, per converso, l’appellante aveva prodotto in giudizio la schermata dell’utenza per cui è causa, tratta dal sistema informatico del distributore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che nella pagina dei dati tecnici indicava la non accessibilità del misuratore. [OSCURATO:PERSONA] ricorre ora per la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi. Nessuna attività difensiva è svolta in questa sede da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rimasta intimata. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. La ricorrente deposita un atto che non ha i caratteri della memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 e dell’art. 14.1 della Delibera ARERA 126/2004, ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. L’art. 11 della delibera 126/04 prescrive, per quanto di interesse, la necessità di indicare nel contratto, alla lett. e), le modalità e la periodicità di rilevazione dei consumi ai fini della fatturazione, specificando, qualora il contratto preveda letture periodiche del misuratore, il tempo massimo intercorrente tra due letture e le modalità di informazione del cliente circa l'eventuale esito negativo del tentativo di lettura e le sue conseguenze , alla lett. f), le garanzie riconosciute ai clienti per la verifica della correttezza della misurazione dei consumi, alla lett. g), le modalità di fatturazione e le modalità di pagamento del servizio da parte del cliente, specificando la periodicità di emissione delle fatture e, qualora sia prevista l'emissione di fatture basate sulla stima dei consumi, il criterio adottato per la stima dei consumi, alla lett. i), gli indennizzi automatici previsti per il mancato rispetto di standard specifici di qualità commerciale se aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa in vigore, e per i casi previsti dal successivo articolo 14 ; il successivo art. 14 comma 1° stabilisce l’indennizzo automatico per la violazione delle clausole contrattuali definite dal precedente art. 11 con la lett. e) limitatamente ai casi di mancata lettura di gruppi di misura accessibili, e per la violazione delle clausole di cui alla lettera g) punto i). Allora, secondo la ricorrente, dal combinato disposto degli artt. 11 e 14 della delibera ARERA si evince che l’indennizzo previsto, alla lett. e) dell’art. 11, riguardante le modalità e la periodicità di rilevazione dei consumi ai fini della fatturazione, è limitato ai contatori accessibili, mentre tale limitazione non è prevista per le mancate fatturazioni periodiche di cui alla lett. g, punto i). Sarebbe evidente quindi l’errore di diritto in cui è incorso il giudicante nell’interpretare le norme richiamate, anche alla luce del fatto che la domanda riguardava principalmente proprio il mancato rispetto dell’obbligo di fatturazione periodica, la cui conseguenza è stata anche il mancato rispetto delle modalità e della periodicità della rilevazione dei consumi. Il motivo è fondato p.q.r. L’indennizzo automatico di cui all’art. 14 è previsto non solo con riferimento alla violazione delle clausole recanti le modalità e la periodicità della rilevazione dei consumi, ma anche per la violazione delle clausole relative all’obbligo di fatturazione periodica. È vero anche che, stando al tenore letterale dell’art. 14, l’inaccessibilità dell’unità di misurazione fa venir meno solo l’indennizzo per il mancato rispetto dell’obbligo di rilevazione periodica dei consumi. Di qui l’errore del tribunale che invece ha esteso detto limite anche alla periodicità della fatturazione. Ora, non può non rilevarsi che la fatturazione può essere anche emessa a conguaglio, sulla base di valori di stima, in assenza quindi di una lettura effettiva dell’unità di misura, e che ove il contatore non sia accessibile non si configurerebbe l’impossibilità di leggerne le rilevazioni, ma implicherebbe solo che la lettura dei consumi dovrebbe avvenire con la collaborazione dell’utente o secondo le modalità previste dalle condizioni generali di contratto. Il che significa che l’indennizzo automatico previsto per la mancata lettura dei consumi è subordinata al fatto che l’unità di misura sia accessibile nel senso anzidetto, e che la violazione dell’obbligo di fatturazione elettronica può essere indipendente dalla impossibilità di lettura dell’unità di misura in via autonoma, data la sua inaccessibilità. Pertanto, il tribunale ha erroneamente escluso che all’utente spettasse l’indennizzo automatico anche con riferimento alla violazione dell’obbligo di fatturazione periodica. 2) Con il secondo motivo è denunziato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., rappresentato dalla produzione in giudizio da parte di [OSCURATO:PERSONA] e Luce S.p.A. delle letture del 31/07/2014, 04/11/2013, 13/05/2013, 19/11/2012, 02/05/2012, 11/11/2011, 5/05/2011 e 08/07/2010 che avrebbe dovuto dimostrare l’inconsistenza della tesi della inaccessibilità del contatore, visto che il thema decidendum era se le letture fossero state effettuate oppure no. In particolare, dalla p. 15 dell’atto di citazione in appello si evinceva che [OSCURATO:PERSONA] e Luce S.p.A. aveva sostenuto: il misuratore della Ruggiero non è accessibile e comunque le misurazioni che controparte ritiene omesse sono state eseguite da chi di competenza ; ciò proverebbe, secondo la ricorrente, che il contatore era accessibile e che [OSCURATO:PERSONA] e Luce S.p.A. avrebbe potuto trasporre le letture nelle fatture, incorrendo, per non averlo fatto, nella violazione delle modalità e della periodicità di raccolta dei consumi ai fini della fatturazione di cui al punto e) dell’art. 11 della delibera 126/04 e al punto f) dell’art. 11 della delibera 104/10. La ricorrente aggiunge che: i) la documentazione consistente nella schermata delle letture non accompagnata da foto era stata disconosciuta, come si evinceva dal verbale della prima udienza del 31.01.2018 che dava atto che l’attrice impugna la comparsa di costituzione e disconosce tutta la documentazione esibita in quanto non opponibile , perché di formazione unilaterale; ii) di tali letture non vi era traccia nella bolletta di chiusura: iii) spettava al convenuto dare prova della non accessibilità del contatore, secondo il noto principio che l’onere della prova incombe su chi afferma, e soprattutto in considerazione delle avvenute letture; iv) se il contatore non fosse stato accessibile, sarebbe stato obbligo della impresa fissare un appuntamento per la rilevazione, come si evince dalle condizioni generali del contratto applicate da [OSCURATO:PERSONA] e Luce S.p.A. a tutti i clienti finali nonché dalla delibera ARERA 47/2000 e dalla successiva 120/2008. Un altro dato trascurato sarebbe costituito dal punto 6 del contratto, relativo alle modalità di informazione del cliente circa l'eventuale esito negativo del tentativo di lettura, il quale stabiliva che in caso di mancata lettura del contatore del gas, [OSCURATO:PERSONA] e Luce S.p.A. avrebbe informato il cliente tramite la fattura: non essendo state emesse le fatture era evidente che non era stata trasferita alcuna informazione. Il motivo è fondato p.q.r. Come già si è detto, la lettura dei consumi non avviene solo in via autonoma da parte del somministrante, là dove il gruppo di misura sia accessibile, ma può avvenire anche con la cooperazione dell’utente o secondo altre modalità stabilite nelle condizioni generali di contratto. Perciò, deve escludersi che la disponibilità della lettura dei consumi implicasse la prova dell’accessibilità del contatore, come pretende la ricorrente, la quale però ha ragione quando lamenta la violazione dell’obbligo di fatturazione periodica: a) perché la fatturazione può avvenire anche sulla scorta dei valori di stima; b) perché la lettura effettiva dei consumi può essere avvenuta, come peraltro, sostiene [OSCURATO:PERSONA] e Luce S.p.A. attraverso il coinvolgimento delle persone di competenza. Pertanto, l’indennizzo automatico spettava alla ricorrente per il fatto che la somministrante non aveva provveduto a inviare le fatture con la periodicità contrattualmente prevista e non anche come ha correttamente rilevato il tribunale e non perché [OSCURATO:PERSONA] e Luce non aveva provveduto a leggere i consumi periodicamente, essendo detta richiesta subordinata alla prova, gravante sulla ricorrente, rappresentando un fatto costitutivo della pretesa, che il contatore fosse accessibile . Va pertanto accolto il motivo p.q.r., cioè limitatamente alla richiesta dell’indennizzo automatico per il mancato adempimento dell’obbligo di fatturare i consumi con la periodicità prevista. Vanno invece disattese le altre censure che si basano su circostanze di fatto dedotte in violazione degli obblighi di allegazione che devono supportare la deduzione del vizio di cui all’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ.; manca l’indicazione del dato extratestuale dal quale evincere la esistenza del fatto omesso nonché il come e il quando tale fatto fosse stato oggetto di discussione tra le parti; ciò non consente di attribuire al fatto asseritamente omesso i caratteri del tassello mancante alla plausibilità cui è giunta la sentenza rispetto a premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario. 3) Con il terzo motivo la ricorrente si duole della Violazione di legge ex art. 360 c.1 n° 3) in relazione all’applicazione della delibera ARG 126/2004 sostituita dalla delibera ARG 104/2010 la cui efficacia è sospesa nella parte in cui ha ritenuto non applicabile l’art. 14.1 della delibera 104/10 e nullità ex art. 360 c.1 n°4) in relazione all’art. 132 c.2 n°4) per non aver motivato circa la inapplicabilità della delibera ARG 126/2004 e smi . Attinta da censura è la statuizione con il tribunale ha affermato che anche qualora si volesse ritenere applicabile al rapporto di fornitura di cui è causa la disciplina del codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali, la non accessibilità del misuratore precludeva il riconoscimento dell’indennizzo. Detta motivazione sarebbe perplessa, facendo intendere di poter anche aderire in maniera immotivata alla tesi prospettata da ENI circa la non applicabilità della normativa che sarebbe limitata ai clienti del mercato libero , senza prova del regime tariffario applicato all’utenza (mercato libero o tutelato): punto su cui si era ampiamente dibattuto. Il motivo è infondato. Il tribunale ha fatto applicazione del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., là dove ha affermato che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (v., ex plurimis, Cass. 09/01/2019, n. 363). Nella sostanza, risulta evidente che la questione della mancata prova dell’accessibilità al contatore ha assorbito quella del se all’utente fosse applicabile il regime tariffario del mercato libero o di quello tutelato. Deve, di conseguenza, escludersi che il tribunale sia incorso nel vizio motivazionale imputatogli, perché la motivazione c’è ed è quella che ha portato all’assorbimento. 4) Alla fondatezza p.q.r. del primo e del secondo motivo di ricorso, rigettato il terzo, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Benevento, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, rigetta il terzo motivo . Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvi