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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 aprile 2026

Cassazione n. 10678/2026

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!Numero registro generale 26414/2025Numero sezionale 376/2026Numero di raccolta generale 10678/2026Data pubblicazione 22/04/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOEsaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 26414/2025;vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio,formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata aidifensori delle parti;rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazionedell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto ladecisione del ricorso;ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e chedeve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio dicassazione;di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che siliquidano come in dispositivo; P.Q.Mvisti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio dicassazione e condanna la ricorrente alla refusione, in favore dellacontroricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro1.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come perlegge.Roma, 19 aprile 2026Il Consigliere delegatoCesare Trapuzzano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 26414/2025Numero sezionale 376/2026Numero di raccolta generale 10678/2026Data pubblicazione 22/04/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOEsaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 26414/2025;vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio,formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata aidifensori delle parti;rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazionedell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto ladecisione del ricorso;ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e chedeve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio dicassazione;di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che siliquidano come in dispositivo; P.Q.Mvisti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio dicassazione e condanna la ricorrente alla refusione, in favore dellacontroricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro1.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come perlegge.Roma, 19 aprile 2026Il Consigliere delegatoCesare Trapuzzano
Sentenza Cassazione n. 10678/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris