CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 25396/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 ottobre 2022 la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del 18 settembre 2020 del Tribunale di Torino resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, riconosciuta l'equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1400 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, stante la contestata attività di detenzione e di cessione di hashish rispettivamente per 11,3 e 1,5 grammi, con confisca e distruzione dello stupefacente, confisca di dieci euro e restituzione del restante denaro. 2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stato richiesto l'annullamento della decisione, ritenuta viziata quanto al trattamento sanzionatorio laddove il ritenuto pessimo curriculum dell'imputato era stato valutato più volte, prima ai fini del giudizio di bilanciamento di circostanze e poi in sede di giudizio di congruità della pena base, siccome determinata in mesi nove di reclusione ed euro 2.100 di multa. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 4. In relazione al motivo di censura proposto, è nozione comune che, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini, senza che ciò comporti lesione del principio del ne bis in idem (mediante il riferimento ai precedenti penali, era stato negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed applicata la recidiva)(Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425). Il principio del cosiddetto ne bis in idem sostanziale, valido nell'ambito di operatività dell'art. 15 cod. pen., non può essere invece invocato per negare che il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale in punto di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e determinazione della sanzione ex art. 133 cod. pen., possa utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare le scelte operate in ordine agli elementi la cui determinazione è affidata al suo prudente apprezzamento, purché il fattore stesso presenti un significato polivalente (così, in motivazione, Sez. 6, n. 45623 cit.). Questa Corte ha così ad es. ritenuto immune da vizi la motivazione della Corte territoriale che aveva fatto riferimento ai medesimi elementi indicativi della gravità del fatto, per determinare la pena in misura superiore al minimo e per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, proprio in quanto il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini, senza che ciò comporti lesione del principio del ne bis in idem (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904). In specie i precedenti penali sono stati considerati in primo luogo per il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e ritenuta recidiva, e quindi per la determinazione di una pena base lievemente superiore ai minimi edittali 5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/04/2023 I