CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11935/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 3ENDOUBI WAHID nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bologna con sentenza del 25/03/2021 confermava la sentenza del 26/05/2020 emessa all' esito di giudizio abbreviato con la quale il G.U.P. del Tribunale di Modena aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di rapina aggravata di cui ai capi A), B), C), D) ed E) condannandolo alla pena ritenuta di giustizia di anni cinque e mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.2. L' imputato propone a mezzo difensori di fiducia, due ricorsi per cassazione. 2.1. Con un primo ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] formula due motivi: a. violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità della ricorrente per il reato di rapina di cui al capo D). Lamenta che la corte territoriale aveva fondato l'affermazione della penale responsabilità su taluni elementi privi di decisività che non consentivano di ritenere dimostrata la commissione della rapina in questione dall' imputato oltre ogni ragionevole dubbio; b. violazione di legge ex art. 133 c.p. quanto al calcolo della pena. Assume che la corte di appello aveva irrogato una pena immotivatamente afflittiva in relazione all' effettivo disvalore dei fatti. Con il secondo ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo articolato in più censure deduce in relazione al capo D) violazione artt. 110 c.p. e 192 c.p.p.; in relazione ai capi A), E) F) violazione dell'ad 628 comma III n. 3 c.p.; erronea applicazione degli artt. 132 e 133 e 81 c.p. ed omessa motivazione sulla legittimità e congruità dell'aumento operato a titolo di continuazione; vizi di motivazione; violazione art. 125 c.p.p. Assume che la condanna relativamente al capo D) era del tutto immotivata e frutto di una inosservanza della regola di apprezzamento fissata dall' art. 192 c.p. La difesa rileva, ancora, che quanto al reato di cui al capo A) l'avere costretto le commesse del negozio ad entrare nel "bagno di servizio riservato al personale dove era presente la cassaforte" non avrebbe potuto comportare l'applicazione automatica dell'aggravante di cui all'ad. 628 comma III n. 3 c.p., non essendo il bagno un ambiente equiparabile alla privata dimora; riguardo alla rapina di cui al capo F), sostiene che l'intimazione ai dipendenti di attendere la fuga dei rapinatori nel locale posto sul retro del negozio non consentiva di ritenere la rapina consumata in uno dei luoghi di cui all'ad 624 bis c.p.; analoghe considerazioni svolge la difesa riguardo alla rapina di cui al capo E), in cui vi fu la costrizione a far stazionare la farmacista presso il locale adibito a studio del titolare. Osserva, infine, che la corte di appello aveva omesso di esaminare la specifica censura relativa alla esorbitanza dell'aumento operato a titolo di continuazione nella misura pari ad anni tre e mesi dieci di reclusione pena da ritenere illegale in quanto in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 132 e 133 c.p. che impongono di correlare la sanzione alla personalità dell'autore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva la Corte che entrambi i ricorsi sono inammissibili 2. Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. La censura riguardante la sola condanna per il capo D) dell'imputazione, ossia la rapina ai danni di [OSCURATO:PERSONA], è da ritenere generica ed aspecifica perchè il ricorrente non si confronta con gli effettivi argomenti utilizzati in sede di motivazione del provvedimento impugnato. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Le censure proposte, infatti, non si confrontano in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata, sono totalmente generiche ed aspecifiche e, quindi, inidonee ad inficiare, in alcun modo, le argomentazioni di cui alla pronunzia della corte di appello la quale, nel confermare la ricostruzione di fatto operata dai giudici di primo grado, ha rilevato che il complessivo compendio istruttorio era tale da comprovare in modo univoco la responsabilità di di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di concorso in rapina in questione. 2.2. Il secondo motivo di censura è anch' esso totalmente generico nonchè manifestamente infondato atteso che risulta che la corte territoriale nello stabilire la pena ha tenuto in considerazione i fatti contestati e la acclarata intensità del dolo e, per altro verso, in considerazione del fatto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre. 3. Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Il primo motivo contiene censure tutte manifestamente infondate. Il motivo, afferente la responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo D), contiene censure di puro fatto, meramente reiterative di questioni già disattese dalla corte di appello con argomentazioni congrue e prive di aporie logico-giuridiche. La affermazione di responsabilità è stata basata sulla valutazione congiunta di plurimi elementi che, unitariamente valutati, sostengono in modo logico e più che ragionevole la conclusione del coinvolgimento dell'imputato nella rapina de qua: non può, invero, negarsi la grave, precisa e concordante valenza indiziaria delle inconsuete domande rivolte alla p.o. nel corso di telefonate esplorative precedenti alla rapina e dell'impiego di un'autovettura dello stesso tipo e colore di quella in uso all'imputato una [OSCURATO:PERSONA] riconosciuta dalla vittima.A fronte di tale ricostruzione, operata conformemente in due gradi di giudizio, le censure proposte appaiono volte a sindacare nel merito il convincimento raggiunto dai giudici senza riuscire ad introdurre sufficienti incrinature nell'assetto logico-argomentativo della decisione. Osserva, poi, la Corte che secondo la difesa, quanto al capo A) l'avere costretto le commesse del negozio ad entrare nel "bagno di servizio riservato al personale dove era presente la cassaforte" non avrebbe potuto comportare l'applicazione automatica dell'aggravante di cui all'art. 628 comma III n. 3 c.p., non essendo il bagno un ambiente equiparabile alla privata dimora; riguardo alla rapina di cui al capo F), sostiene che l'intimazione ai dipendenti di attendere la fuga dei rapinatori nel locale posto sul retro del negozio non consentiva di ritenere la rapina consumata in uno dei luoghi di cui all'ad 624 bis c.p.; analoghe considerazioni svolge la difesa riguardo alla rapina di cui al capo E) in cui vi fu la costrizione a far stazionare la farmacista presso il locale adibito a studio del titolare. Le censure in questione non colgono in alcun modo nel segno. La sentenza si è, infatti, conformata al principio di diritto per cui ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen., costituisce "luogo di privata dimora" ogni ambiente in cui la persona autorizzata a soggiornarvi sia titolare di uno "ius exludendi alios" e che sia in concreto idoneo a sottrarre il soggetto da ingerenze esterne e a proteggere il diritto alla riservatezza. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'aggravante con riferimento a rapine in banca consumate all'interno dei locali di ricezione della clientela in orari di apertura al pubblico). (Sez. 2, Sentenza n. 30419 del 16/03/2016 Ud. (dep. 18/07/2016) Rv. 267411 - 01. Ne discende che non può certamente negarsi tale natura al bagno (rapine di cui ai capi A-C) e allo studio del titolare della farmacia (rapina di cui al capo E), locali nei quali è sicuramente ipotizzabile, secondo l' id quod plerumque accidit, l'esistenza di un diritto del legittimo possessore ad escludere l'accesso alle persone non autorizzate. Quanto ai locali retrostanti gli esercizi commerciali di cui alle rapine di cui ai capi B) ed F), la corte di merito li ha configurati "parti isolate dell'esercizio commerciale, inaccessibili al pubblico e riservati alla cura degli interessi dei soli titolari o dipendenti": trattasi di ricostruzione frutto di un accertamento di fatto svolto nei giudizi di merito e in questa sede non adeguatamente confutato attraverso deduzioni contrarie agganciate ad eventuali diverse emergenze processuali, sicchè le doglianze in questione devono ritenersi inammissibili. 3.3. Richiamato quanto già evidenziato al §. 2.2. va, infine, rilevato che del tutto generiche appaiono le censure relative al trattamento sanzionatorio che, complessivamente considerato appare tutt'altro che eccessivo, tenuto conto della estrema gravità dei fatti de quibus. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del