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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 giugno 2026

Cassazione n. 19675/2026

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te-controComune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.1508/2021 depositata il 15/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La CTR della Toscana, con la sentenza n. 1508/1/2021, in parzialeriforma della sentenza di primo grado, rigettava l’appello principale dellacontribuente [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento dell’appello incidentale delComune di Massa, rigettava l’originario ricorso della contribuente avversoNumero registro generale 15904/2022Numero sezionale 4826/2026Numero di raccolta generale 19675/2026Data pubblicazione 13/06/2026gli avvisi di accertamento ICI relativi alle annualità 2010 e 2011, ritenendolegittimi tali atti impositivi.2.

Avverso detta pronunzia proponeva ricorso per cassazione, sullabase di due motivi, [OSCURATO:PERSONA] cui resisteva l’ente impositore concontroricorso.3.

Formulata proposta di decisione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la contribuente chiedeva la decisione del ricorso previa suariunione con il ricorso RG. 13272/2023 pendente fra le stesse parti.4.

In prossimità dell’adunanza camerale hanno depositato memorieconclusive il Comune di Massa e la contribuente la quale ha chiesto, previadichiarazione di (parziale) cessazione della materia del contendere perquanto concerneva l’ imponibilità dei cespiti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],l’annullamento “in ogni caso” degli avvisi di accertamento ICI 2010 e 2011ovvero, in subordine, di cassare la sentenza impugnata con rinvio ad altrogiudice, con vittoria delle spese di lite per i tre gradi del giudizio e condannadel Comune di Massa per lite temeraria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Deve essere, in primo luogo, disattesa l’istanza avanzata da partericorrente di riunione del presente giudizio con la causa n.

RG. 13272/2023trattandosi di ricorso fra le medesime parti – anche se a posizioni invertite– riguardante il medesimo oggetto, non sussistendo ragione dirimentealcuna di opportunità o di economicità, anche atteso che entrambe le causerisultano fissate per l’odierna adunanza camerale.2.

Va, quindi, rilevato che con il primo motivo di ricorso lacontribuente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.,l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, vale a dire il principalemotivo di doglianza formulato dalla contribuente afferente la sostanzialeinedificabilità dei terreni, con conseguente violazione e falsa applicazionedell’art. 2, comma 1, lett. b del d.lgs. 504/1992 e dell’art. 11-quaterdecies,c. 16, del D.L. 203 del 2005 anche con riguardo all’art. 3 e all’art. 53 dellaNumero registro generale 15904/2022Numero sezionale 4826/2026Numero di raccolta generale 19675/2026Data pubblicazione 13/06/2026Costituzione, in relazione al mancato riconoscimento dell’inedificabilitàassoluta delle aree sottoposte a tassazione.

La ricorrente ha, in particolare,assunto che i giudici di appello avrebbero completamente omesso dipronunciarsi in merito all’eccezione di impossibilità di sfruttamentoedificatorio dei cespiti oggetto di accertamento, fatto questo riscontrato dalc.t.u. nominato in primo grado.2.1.

Con il secondo motivo ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un (ulteriore) fatto decisivo,assumendo che la CTR non aveva in alcun modo esaminato le doglianzedella contribuente sull’illegittimità dei valori indicati nell’avviso diaccertamento, valori che ad avviso della contribuente sarebbero illegittimiperché non in linea con il valore venale in comune commercio della zona eperché non terrebbero in debita considerazione il deprezzamento derivantedai vincoli gravanti su tali cespiti.3.

I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi,sono da ritenere inammissibili e, comunque, manifestamente infondati.3.1.

Come è noto, l’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., neltesto riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamentoun vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame diun fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testodella sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); neconsegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primocomma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., il ricorrentedeve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato",testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando"tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua"decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori nonNumero registro generale 15904/2022Numero sezionale 4826/2026Numero di raccolta generale 19675/2026Data pubblicazione 13/06/2026integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora ilfatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazionedal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie (tra le tante: Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054;Cass., 27 novembre 2014, n. 25216; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415;Cass. 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass. 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824,19826 e 19827; Cass. 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., 27 luglio 2021, n.21431; Cass. 30 maggio 2022, n. 17359; Cass. 10 novembre 2023, n.31327; Cass. 29 dicembre 2023, n. 36426; Cass. 6 febbraio 2024, n. 3404;Cass., Sez. Trib., 21 maggio 2025, n. 13573).L’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., come riformulatodall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce, per vero, nell'ordinamento unvizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabilela censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass.,14 settembre 2018, n. 26305; Cass., 6 settembre 2019, n. 22397; Cass.11 maggio 2021, n. 12400; Cass., 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458;Cass., 20 dicembre 2022, n. 37346; Cass. 10 novembre 2023, n. 31327;Cass., 29 febbraio 2024, n. 5426) né l’omessa disamina di questioni oargomentazioni (Cass., 6 settembre 2019, n. 22397; Cass. 20 aprile 2021,n. 10285; Cass. 20 dicembre 2022, n. 37346; Cass., 10 novembre 2023,n. 31327; Cass., 29 febbraio 2024, n. 5426).3.2.

Orbene le censure sì come formulate si appalesano inammissibilio comunque prive di fondamento alcuno in quanto non attingono, in realtà,l’omesso esame di un fatto storico la cui valutazione avrebbe ipoteticamentepotuto sovvertire l’esito del giudizio, risolvendosi nella mera denuncia dicarenze motivazionali della sentenza impugnata.I giudici di appello hanno, del resto, esaminato la questione relativaalle “oggettive limitazioni edificatorie della zona” conformandosi all’Numero registro generale 15904/2022Numero sezionale 4826/2026Numero di raccolta generale 19675/2026Data pubblicazione 13/06/2026orientamento secondo i vincoli di destinazione possono sì incidere sulladeterminazione del valore venale dell’immobile (in ragione delle maggiori ominori potenzialità edificatorie derivanti dai vincoli stessi) e che, tuttavia,tali vincoli non sono assolutamente equiparabili ai c.d. vincoli diinedificabilità assoluta (i quali sono indicati esclusivamente, in via generalee preventiva, nel PRG) (in tal senso, vedi ex plurimis, Cass. n. 25935/2024).La parte insiste sulla tesi di una pretesa inedificabilità di fatto inragione dell’esistenza di taluni vincoli sui terreni di sua proprietà, situazioneche ha costituito oggetto di valutazione da parte dei giudici di merito i quali,valutata la natura edificabile dei terreni oggetto di causa, hanno, pure, fattoriferimento al valore delle compravendite immobiliari in zona.La contribuente richiama, poi, una memoria del Comune il qualeavrebbe proceduto ad annullare la pretesa impositiva per l’anno 2012 masul punto il ricorso, da un lato, si appalesa non autosufficiente dovendosiconsiderare che l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudiziodi merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "errorin procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo dicensura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare ilcontenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anchepuntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendotale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stessoricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso (vedi Cass.n. 24048/2021) e, peraltro, la censura si incentra su circostanze riguardantiun'altra e successiva annualità in alcun modo decisive ai fini che occupano.3.3.

Anche il secondo motivo di censura, sempre prospettato inrelazione all’art. 360, primo comma n. 5 c.p.c., non coglie nel segnorisultando evidente l’inammissibilità dello stesso in quanto la parte mira,sostanzialmente, a contestare una valutazione dei giudici di merito, i qualihanno analizzato in dettaglio la c.d. zonizzazione operata dal Comune diMassa, indicando con precisione il numero di zone in cui è stato suddiviso ilNumero registro generale 15904/2022Numero sezionale 4826/2026Numero di raccolta generale 19675/2026Data pubblicazione 13/06/2026Comune (dieci) nonché i criteri attributivi del maggiore o minor valore dellasingola zona (arrivando pure a raffrontare, a titolo esemplificativo, il minorpregio della c.d. zona C rispetto alla zona propriamente centrale delComune, esplicandone le ragioni sottese), ed individuato il corretto valoredell’area, ritenendo, conseguentemente, non decisive le allegazioni tecnichedi segno contrario formulate dalla contribuente, mentre quest’ultima,deducendo la omessa valutazioni delle proprie allegazioni di tipo tecnicononchè delle risultanze peritali, finisce per censurare nel merito levalutazioni dei giudici territoriali contestando il mancato esame non già diun preciso accadimento o di una precisa circostanza in senso storico—naturalistico bensì di “mere argomentazioni”.3.4.

Occorre, del resto, ribadire che l’attuale testo dell'art. 360,comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014 cit.), nonpuò consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle provedato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettandosolo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento,valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere trale risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova; mentre allaCorte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutareautonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sottoil profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e lavalutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamentodei fatti (cfr. Cass. n. 30878 del 2023).4.

Va, infine, precisato che del tutto inammissibile si appalesa larichiesta di cui alla memoria conclusiva di declaratoria della (parziale)cessazione della materia del contendere (circostanza in alcun mododimostrata e che non risulta confermata dal Comune che, nella propriamemoria, ha anzi formulato conclusioni incompatibili con una similepronunzia) occorrendo, infine, chiarire che la parte invoca, infondatamente,Numero registro generale 15904/2022Numero sezionale 4826/2026Numero di raccolta generale 19675/2026Data pubblicazione 13/06/2026il giudicato di cui alla sentenza della CTR Toscana n. 1582/2022 che haconfermato l’annullamento dell’avviso di accertamento relativo al 2012 perle proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] senza considerare che, atacer d’altro, detta sentenza attiene ad altra annualità successiva a quellain esame (atteso che gli avvisi di accertamento ICI in questione riguardano,come detto, le annualità pregresse 2010 e 2011) e la parte contribuentenon ha, neanche, allegato in dettaglio nel proprio scritto difensivo – comesarebbe stato suo preciso onere - che la suddetta pronunzia avrebbeaccertato dati storico-fattuali riguardanti anche gli anni in esame, elementoquesto dirimente specie ove si ponga mente al fatto che le caratteristicheedificatorie di un terreno ed il suo valore possono variare nel tempo inragione del sopraggiungere di circostante sopravvenute, quali, ad esempio,nuovi atti della P.A. ovvero varie contingenze di mercato.4.

Il ricorso va, in conclusione, respinto.4.1.

In forza del principio della soccombenza, la parte ricorrente deveessere condannata al rimborso delle spese di lite, liquidate come indispositivo.4.2.

Essendo la decisione resa in tema di procedimento per ladefinizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. novellato dal d.lgs.n. 149 del 2022, con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimocomma della norma citata ed essendo il giudizio definito in piena conformitàalla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata alpagamento delle ulteriori somme ex art. 96, terzo comma, c.p.c. nonché alpagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, sommeliquidate equitativamente come in dispositivo.Esclusa, come anche ha opportunamente precisato la Corte (Cass.,Sez.

U., n. 36069/2023), «una interpretazione della norma che conduca adautomatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile delnuovo istituto, dovendo l’applicazione in concreto delle predette sanzioniNumero registro generale 15904/2022Numero sezionale 4826/2026Numero di raccolta generale 19675/2026Data pubblicazione 13/06/2026rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso di specie»,va, peraltro, precisato che la fattispecie in esame non presenta alcunapeculiarità o ragione di sorta, tale da escludere l’applicabilità dalla sopramenzionata previsione legale.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a pagare in favoredella parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, cheliquida nell'importo di euro 3.000,00, per compensi, ed € 200,00 peresborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%ed altri accessori di legge.

Condanna, altresì, la ricorrente al pagamentodella somma di € 3.000,00 in favore della parte controricorrente ex art. 96,terzo comma, c.p.c. e di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, in data 9 giugno 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te-controComune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.1508/2021 depositata il 15/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La CTR della Toscana, con la sentenza n. 1508/1/2021, in parzialeriforma della sentenza di primo grado, rigettava l’appello principale dellacontribuente [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento dell’appello incidentale delComune di Massa, rigettava l’originario ricorso della contribuente avversoNumero registro generale 15904/2022Numero sezionale 4826/2026Numero di raccolta generale 19675/2026Data pubblicazione 13/06/2026gli avvisi di accertamento ICI relativi alle annualità 2010 e 2011, ritenendolegittimi tali atti impositivi.2. Avverso detta pronunzia proponeva ricorso per cassazione, sullabase di due motivi, [OSCURATO:PERSONA] cui resisteva l’ente impositore concontroricorso.3. Formulata proposta di decisione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la contribuente chiedeva la decisione del ricorso previa suariunione con il ricorso RG. 13272/2023 pendente fra le stesse parti.4. In prossimità dell’adunanza camerale hanno depositato memorieconclusive il Comune di Massa e la contribuente la quale ha chiesto, previadichiarazione di (parziale) cessazione della materia del contendere perquanto concerneva l’ imponibilità dei cespiti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],l’annullamento “in ogni caso” degli avvisi di accertamento ICI 2010 e 2011ovvero, in subordine, di cassare la sentenza impugnata con rinvio ad altrogiudice, con vittoria delle spese di lite per i tre gradi del giudizio e condannadel Comune di Massa per lite temeraria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Deve essere, in primo luogo, disattesa l’istanza avanzata da partericorrente di riunione del presente giudizio con la causa n. RG. 13272/2023trattandosi di ricorso fra le medesime parti – anche se a posizioni invertite– riguardante il medesimo oggetto, non sussistendo ragione dirimentealcuna di opportunità o di economicità, anche atteso che entrambe le causerisultano fissate per l’odierna adunanza camerale.2. Va, quindi, rilevato che con il primo motivo di ricorso lacontribuente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.,l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, vale a dire il principalemotivo di doglianza formulato dalla contribuente afferente la sostanzialeinedificabilità dei terreni, con conseguente violazione e falsa applicazionedell’art. 2, comma 1, lett. b del d.lgs. 504/1992 e dell’art. 11-quaterdecies,c. 16, del D.L. 203 del 2005 anche con riguardo all’art. 3 e all’art. 53 dellaNumero registro generale 15904/2022Numero sezionale 4826/2026Numero di raccolta generale 19675/2026Data pubblicazione 13/06/2026Costituzione, in relazione al mancato riconoscimento dell’inedificabilitàassoluta delle aree sottoposte a tassazione. La ricorrente ha, in particolare,assunto che i giudici di appello avrebbero completamente omesso dipronunciarsi in merito all’eccezione di impossibilità di sfruttamentoedificatorio dei cespiti oggetto di accertamento, fatto questo riscontrato dalc.t.u. nominato in primo grado.2.1. Con il secondo motivo ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un (ulteriore) fatto decisivo,assumendo che la CTR non aveva in alcun modo esaminato le doglianzedella contribuente sull’illegittimità dei valori indicati nell’avviso diaccertamento, valori che ad avviso della contribuente sarebbero illegittimiperché non in linea con il valore venale in comune commercio della zona eperché non terrebbero in debita considerazione il deprezzamento derivantedai vincoli gravanti su tali cespiti.3. I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi,sono da ritenere inammissibili e, comunque, manifestamente infondati.3.1. Come è noto, l’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., neltesto riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamentoun vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame diun fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testodella sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); neconsegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primocomma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., il ricorrentedeve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato",testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando"tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua"decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori nonNumero registro generale 15904/2022Numero sezionale 4826/2026Numero di raccolta generale 19675/2026Data pubblicazione 13/06/2026integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora ilfatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazionedal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054;Cass., 27 novembre 2014, n. 25216; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415;Cass. 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass. 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824,19826 e 19827; Cass. 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., 27 luglio 2021, n.21431; Cass. 30 maggio 2022, n. 17359; Cass. 10 novembre 2023, n.31327; Cass. 29 dicembre 2023, n. 36426; Cass. 6 febbraio 2024, n. 3404;Cass., Sez. Trib., 21 maggio 2025, n. 13573).L’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., come riformulatodall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce, per vero, nell'ordinamento unvizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabilela censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass.,14 settembre 2018, n. 26305; Cass., 6 settembre 2019, n. 22397; Cass.11 maggio 2021, n. 12400; Cass., 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458;Cass., 20 dicembre 2022, n. 37346; Cass. 10 novembre 2023, n. 31327;Cass., 29 febbraio 2024, n. 5426) né l’omessa disamina di questioni oargomentazioni (Cass., 6 settembre 2019, n. 22397; Cass. 20 aprile 2021,n. 10285; Cass. 20 dicembre 2022, n. 37346; Cass., 10 novembre 2023,n. 31327; Cass., 29 febbraio 2024, n. 5426).3.2. Orbene le censure sì come formulate si appalesano inammissibilio comunque prive di fondamento alcuno in quanto non attingono, in realtà,l’omesso esame di un fatto storico la cui valutazione avrebbe ipoteticamentepotuto sovvertire l’esito del giudizio, risolvendosi nella mera denuncia dicarenze motivazionali della sentenza impugnata.I giudici di appello hanno, del resto, esaminato la questione relativaalle “oggettive limitazioni edificatorie della zona” conformandosi all’Numero registro generale 15904/2022Numero sezionale 4826/2026Numero di raccolta generale 19675/2026Data pubblicazione 13/06/2026orientamento secondo i vincoli di destinazione possono sì incidere sulladeterminazione del valore venale dell’immobile (in ragione delle maggiori ominori potenzialità edificatorie derivanti dai vincoli stessi) e che, tuttavia,tali vincoli non sono assolutamente equiparabili ai c.d. vincoli diinedificabilità assoluta (i quali sono indicati esclusivamente, in via generalee preventiva, nel PRG) (in tal senso, vedi ex plurimis, Cass. n. 25935/2024).La parte insiste sulla tesi di una pretesa inedificabilità di fatto inragione dell’esistenza di taluni vincoli sui terreni di sua proprietà, situazioneche ha costituito oggetto di valutazione da parte dei giudici di merito i quali,valutata la natura edificabile dei terreni oggetto di causa, hanno, pure, fattoriferimento al valore delle compravendite immobiliari in zona.La contribuente richiama, poi, una memoria del Comune il qualeavrebbe proceduto ad annullare la pretesa impositiva per l’anno 2012 masul punto il ricorso, da un lato, si appalesa non autosufficiente dovendosiconsiderare che l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudiziodi merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "errorin procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo dicensura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare ilcontenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anchepuntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendotale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stessoricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso (vedi Cass.n. 24048/2021) e, peraltro, la censura si incentra su circostanze riguardantiun'altra e successiva annualità in alcun modo decisive ai fini che occupano.3.3. Anche il secondo motivo di censura, sempre prospettato inrelazione all’art. 360, primo comma n. 5 c.p.c., non coglie nel segnorisultando evidente l’inammissibilità dello stesso in quanto la parte mira,sostanzialmente, a contestare una valutazione dei giudici di merito, i qualihanno analizzato in dettaglio la c.d. zonizzazione operata dal Comune diMassa, indicando con precisione il numero di zone in cui è stato suddiviso ilNumero registro generale 15904/2022Numero sezionale 4826/2026Numero di raccolta generale 19675/2026Data pubblicazione 13/06/2026Comune (dieci) nonché i criteri attributivi del maggiore o minor valore dellasingola zona (arrivando pure a raffrontare, a titolo esemplificativo, il minorpregio della c.d. zona C rispetto alla zona propriamente centrale delComune, esplicandone le ragioni sottese), ed individuato il corretto valoredell’area, ritenendo, conseguentemente, non decisive le allegazioni tecnichedi segno contrario formulate dalla contribuente, mentre quest’ultima,deducendo la omessa valutazioni delle proprie allegazioni di tipo tecnicononchè delle risultanze peritali, finisce per censurare nel merito levalutazioni dei giudici territoriali contestando il mancato esame non già diun preciso accadimento o di una precisa circostanza in senso storico—naturalistico bensì di “mere argomentazioni”.3.4. Occorre, del resto, ribadire che l’attuale testo dell'art. 360,comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014 cit.), nonpuò consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle provedato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettandosolo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento,valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere trale risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova; mentre allaCorte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutareautonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sottoil profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e lavalutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamentodei fatti (cfr. Cass. n. 30878 del 2023).4. Va, infine, precisato che del tutto inammissibile si appalesa larichiesta di cui alla memoria conclusiva di declaratoria della (parziale)cessazione della materia del contendere (circostanza in alcun mododimostrata e che non risulta confermata dal Comune che, nella propriamemoria, ha anzi formulato conclusioni incompatibili con una similepronunzia) occorrendo, infine, chiarire che la parte invoca, infondatamente,Numero registro generale 15904/2022Numero sezionale 4826/2026Numero di raccolta generale 19675/2026Data pubblicazione 13/06/2026il giudicato di cui alla sentenza della CTR Toscana n. 1582/2022 che haconfermato l’annullamento dell’avviso di accertamento relativo al 2012 perle proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] senza considerare che, atacer d’altro, detta sentenza attiene ad altra annualità successiva a quellain esame (atteso che gli avvisi di accertamento ICI in questione riguardano,come detto, le annualità pregresse 2010 e 2011) e la parte contribuentenon ha, neanche, allegato in dettaglio nel proprio scritto difensivo – comesarebbe stato suo preciso onere - che la suddetta pronunzia avrebbeaccertato dati storico-fattuali riguardanti anche gli anni in esame, elementoquesto dirimente specie ove si ponga mente al fatto che le caratteristicheedificatorie di un terreno ed il suo valore possono variare nel tempo inragione del sopraggiungere di circostante sopravvenute, quali, ad esempio,nuovi atti della P.A. ovvero varie contingenze di mercato.4. Il ricorso va, in conclusione, respinto.4.1. In forza del principio della soccombenza, la parte ricorrente deveessere condannata al rimborso delle spese di lite, liquidate come indispositivo.4.2. Essendo la decisione resa in tema di procedimento per ladefinizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. novellato dal d.lgs.n. 149 del 2022, con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimocomma della norma citata ed essendo il giudizio definito in piena conformitàalla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata alpagamento delle ulteriori somme ex art. 96, terzo comma, c.p.c. nonché alpagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, sommeliquidate equitativamente come in dispositivo.Esclusa, come anche ha opportunamente precisato la Corte (Cass.,Sez. U., n. 36069/2023), «una interpretazione della norma che conduca adautomatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile delnuovo istituto, dovendo l’applicazione in concreto delle predette sanzioniNumero registro generale 15904/2022Numero sezionale 4826/2026Numero di raccolta generale 19675/2026Data pubblicazione 13/06/2026rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso di specie»,va, peraltro, precisato che la fattispecie in esame non presenta alcunapeculiarità o ragione di sorta, tale da escludere l’applicabilità dalla sopramenzionata previsione legale. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare in favoredella parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, cheliquida nell'importo di euro 3.000,00, per compensi, ed € 200,00 peresborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%ed altri accessori di legge. Condanna, altresì, la ricorrente al pagamentodella somma di € 3.000,00 in favore della parte controricorrente ex art. 96,terzo comma, c.p.c. e di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, in data 9 giugno 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]