CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 agosto 1974
Cassazione n. 38846/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/08/1974 avverso l'ordinanza del 13/12/2021 del GIP del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Nicola LETTIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da Vincenzo MARSALA in relazione ai reati giudicati con due sentenze (1. GUP del Tribunale di Bari in data 4 novembre 2016; 2. Corte d'appello di Bari in data 5 ottobre 2018). 2. [OSCURATO:PERSONA] MARSALA, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione poiché i fatti giudicati sono tutti relativi a reati in tema di stupefacenti, commessi in un contiguo ambito spaziale e temporale. Il ricorso contesta la decisione del giudice dell'esecuzione di disconoscere l'applicazione dell'istituto della continuazione in executivis a due condanne per reati tra loro connessi: primo reato, consistente nella partecipazione ad una consorteria criminale avente ad oggetto lo spaccio di sostanze stupefacenti, oltre a reati-fine relativi a undici episodi di cessione di stupefacenti commessi nel 2011; secondo reato relativo alla detenzione a fini di spaccio di stupefacenti commessa il 27 novembre 2009. Il ricorso deduce, in particolare, l'omessa o illogica valutazione della circostanza che i fatti si collocano nel contesto di un medesimo disegno criminoso, come desumibile anche dal fatto che il reato di cui alla seconda condanna è un reato-fine di quello associativo giudicato con la prima sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. È bene premettere che secondo l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Va, inoltre, ribadito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale «in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, è legittima l'ordinanza che esclude la sussistenza del vincolo della continuazione in considerazione sia del notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie), sia dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l'espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progetto esecutivo» (Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984). 3. Ciò premesso, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato, nel respingere l'istanza, che la medesimezza del designo criminoso è soltanto affermata dal ricorrente, dovendosi la stessa riconoscere, ad avviso del condannato, anche soltanto sulla base della contiguità cronologica degli addebiti e dell'analogia dei titoli di reato. 3.1. Premesso che il condannato che invoca l'applicazione della disciplina della continuazione in executivis ha un mero interesse all'allegazione di elementi specifici sintomatici della riconducibilità dei reati a una preventiva programmazione unitaria, sicché, non configurandosi un onere giuridico, la mancata allegazione di tali elementi non può essere valorizzata negativamente dal giudice (Sez. 1, n. 12914 del 23/02/2022, Altavilla, Rv. 283083), resta fermo che, secondo la stessa prospettazione difensiva, si tratta di reati commessi in data 27 novembre 2009 (con arresto in flagranza) e nel 2011. Sulla base di tali elementi di fatto, che non sono controversi, il giudice dell'esecuzione ha tratto la convinzione che non vi siano elementi per ritenere che i reati giudicati possano essere uniti dal vincolo della continuazione in sede esecutiva. Il giudizio del giudice dell'esecuzione, per quanto sintetico, è però solidamente ancorato a specifici elementi di fatto che il ricorso non è in grado di superare.5'k In particolare, deve essere evidenziato che difetta, in concreto, qualunque elemento da cui possa desumersi una preventiva programmazione (e addirittura un'astratta programmabilità) degli episodi delittuosi. Del resto, il lasso di tempo trascorso tra le condotte è estremamente ampio, sicché può senza dubbio farsi richiamo al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale «in tema di continuazione, il considerevole lasso di tempo intercorso fra le singole azioni delittuose può essere dal giudice negativamente apprezzato, costituendo esso un elemento di valutazione che, seppur privo di validità assoluta, è certamente rilevante ai fini dell' esclusione dell'unicità del disegno criminoso» (Sez. 1, n. 2529 del 01/06/1992, Pantellaro, Rv. 191458). D'altra parte, l'arresto subito per la sentenza sub. 2) costituisce ostacolo, in mancanza di specifici elementi di segno contrario, per ravvisare l'unicità del disegno criminoso. 3.3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il percorso logico argomentativo dell'ordinanza impugnata, che non è affetta dal denunciato difetto di motivazione, appare coerente e non contraddittorio, essendo stata motivatamente esclusa la ricorrenza degli indicatori specifici sopra ricordati. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa