CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 gennaio 2001
Cassazione n. 14984/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/01/2001 avverso l'ordinanza del 16/09/2021 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiede di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Patti, che insiste per l'accoglimento del ricorso. L [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale delle Libertà di Messina ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di Patti aveva applicato al predetto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. per il reato ex art. 73 d.P.R. 309/1990. 2. Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, con cui deduce, con un unico motivo, il vizio di manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Assume il difensore che il Tribunale cautelare non avrebbe considerato le minime dimensioni della coltivazione, relativa a sette piante, e avrebbe illogicamente ritenuto ravvisato la destinazione a terzi della marijuana, sulla base del fatto che fossero due le persone coinvolte nella coltivazione e che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero due distinti involucri di sostanza stupefacente, tipo marijuana, rinvenuti all'atto della perquisizione. Tali circostanze di fatto, invece, ad avviso del difensore sarebbero compatibili con una ripartizione tra i due della sostanza stupefacente per uso personale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Si rammenta che, secondo l'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828) in tema di misure cautelar' personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione sulla valutazione- degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Secondo le Sezioni Unite, la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo; la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista_ strutturale, deve essere conformata al modello delineato dall'articolo 292 cod. proc. pen., ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. Tenuto conto, altresì, dei limiti ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., si è affermato che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. in tal senso Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). 3. Ciò posto, le Sezioni Unite, con la recente sentenza Caruso, hanno affermato i seguenti principi di diritto: non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione 'esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (C SU n. 12348 del 19/12/2019, dep. il 16/04/2020, Caruso, Rv. 278624-01); a ancora: il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente (C SU n. 12348, Rv. 278624-02). 4. In motivazione le Sezioni Unite hanno sviluppato un duplice ordine di argomentazioni. 4.1. In primo luogo hanno escluso dal perimetro della tipicità la coltivazione svolta in forma "domestica" che, in relazione agli indici del caso concreto (quali, ad esempio, la rudimentalità delle tecniche, l'esiguità del numero di piantine, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, l'assenza di ulteriori indici indicativi di uno stabile inserimento del marcato degli stupefacenti), appare destinata a produrre sostanza stupefacente destinata all'uso esclusivamente personale del coltivatore.Invero, secondo le Sezioni Unite "l'irrilevanza penale della coltivazione di minime dimensioni, finalizzata esclusivamente al consumo personale, deve (...) essere ancorata, non alla sua assimilazione alla detenzione e al regime giuridico di quest'ultima, ma, più linearmente, alla sua non riconducibilità alla definizione di coltivazione come attività penalmente rilevante; dandosi, così, un'interpretazione restrittiva della fattispecie penale". La Corte ha perciò ritenuto che l'affermazione, ricorrente in una parte della giurisprudenza, secondo cui la coltivazione, a differenza della detenzione, è attività suscettibile di creare nuove e non predeterminabili disponibilità di stupefacenti "non si attaglia alle coltivazioni domestiche di minime dimensioni, intraprese con l'intento di soddisfare esigenze di consumo personale, perché queste hanno, per definizione, una produttività ridottissima e, dunque, insuscettibile di aumentare in modo significativo la provvista di stupefacenti". 4.2. Sotto il profilo dell'offensività dell'attività di coltivazione, la Corte ha precisato che "il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficiente la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e produrre sostanza stupefacente. E per coltivazione dovrà intendersi l'attività svolta dall'agente in ogni fase dello sviluppo della pianta, dalla semina fino al raccolto". Ad avviso della Corte, "la verifica dell'offensività in concreto deve essere diversificata a seconda del grado di sviluppo della coltivazione al momento dell'accertamento"; e quindi, nel caso in cui il ciclo delle piante sia completato, l'accertamento deve avere per oggetto l'esistenza di una quantità dì principio attivo necessario a produrre effetto drogante; in relazione alle fasi precedenti, rileva penalmente la coltivazione a qualsiasi stadio della pianta che corrisponda al tipo botanico, purché si svolga in condizioni tali da potersene prefigurare il positivo sviluppo a giungere a maturazione e a produrre un effetto drogante. 5. Nel caso in esame, si fuoriesce dal perimetro della coltivazione domestica, come tracciato dalla sentenza Caruso, non tanto perché, come ritenuto dal Tribunale, la coltivazione era effettuata da due persone trovate in possesso dì due involucri di sostanze stupefacente, ma per modalità stesse della coltivazione, come accertate nel caso concreto, e non oggetto di contestazione da parte del ricorrente, vale a dire che essa avveniva in un campo e, a suo supporto, era previsto un sistema d'irrigazione e l'uso di fertilizzanti, evidentemente per incrementare la produzione e per consentire l'estrazione di un quantitativo maggiore di principio attivo: elementi che, quindi, non consentono di qualificare il fatto quale coltivazione domestica, essendo indicativi, piuttosto, di una .. coltivazione cd. tecnico-agraria. 6. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam