CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2024
Cassazione n. 03545/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che RIZZO Marilena ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma che ha parzialmente riformato (riducendo l'importo della confisca, e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia, emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Cassino, in relazione al delitto di cui all'art. 10-ter d.l.vo n. 74 del 2000, a lei ascritto in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; rilevato che, in particolare, la ricorrente ha censurato la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; ritenuto che le doglianze difensive siano per un verso meramente reiterative di quanto già esaminato e motivatamente disatteso dalla Corte territoriale, e - per altro verso - risultino prive delle indispensabili connotazioni di specificità, come già evidenziato dalla Corte territoriale in ordine al corrispondente motivo di appello con cui era stata dedotta una crisi di liquidità (cfr. il § 4.3. della sentenza impugnata); ritenuto, in particolare, che il difensore si è limitato ad una generica trattazione della problematica, senza alcuna specificazione in ordine alle concrete circostanze impeditive del versamento dell'imposta, eccezion fatta per un richiamo alla decisione della RIZZO di provvedere al pagamento di stipendi e fornitori: decisione del tutto priva, all'evidenza, degli auspicati effetti liberatori per l'agente. Più in generale, cfr. Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Minardi, Rv. 275967 - 01, secondo la quale «in tema di reato di omesso versamento dell'IVA, la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l'omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell'IVA per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l'emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo»); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 novembre 2024 Il consigli estenso