CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 ottobre 2022
Cassazione n. 41999/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 24/01/2022 dalla Corte di Appello di L'Aquila visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con rito de plano udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 24/01/2022 la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della decisione del Gup del Tribunale di Avezzano emessa il 06/04/2021, appellata anche da [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione la Pirrozzi tramite il difensore di fiducia censurando con un unico motivo l'omessa motivazione sulla negata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti. 3. Con dichiarazione sottoscritta e autenticata dal difensore, datata 26/09/2022, [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato la rinuncia al ricorso in oggetto 4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. a Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 13 ottobre 2022 Il Consigliere estens