CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 marzo 2021
Cassazione n. 12189/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze emessa in data 16/03/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle conclusioni scritte, già rassegnate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020, con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lucca in data 06/12/2017, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, quale amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarata fallita in data 22/03/2010, rideterminava la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, confermando, nel resto, la sentenza impugnata. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., in quanto le argomentazioni della sentenza impugnata risultano palesemente confliggenti con quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale, con particolare riferimento alla motivazione della sentenza con il cui il D'Ambrosio è stato assolto in riferimento al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per non aver commesso il fatto, posto che, essendo palesemente inibito al ricorrente l'accesso ai locali della fallita società, non si comprende come egli avrebbe potuto giustificare le movimentazioni bancarie poste a fondamento della condotta ascrittagli; peraltro, la difesa aveva esibito delle fatture a giustificazione degli esborsi ascritti al ricorrente, in quanto la [OSCURATO:SOCIETA]. usufruiva dei macchinari e degli spazi della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., pagando, quindi, un canone di affitto, i cui pagamenti sono ampiamente giustificati dalle fatture prodotte; inoltre, l'imputato si era allontanato da tempo dalla società, per cui i successivi amministratori della stessa ben avrebbero potuto disporre dei macchinari all'insaputa del [OSCURATO:PERSONA], così come non sono state considerate le prove testimoniali, univocamente dimostrative del fatto che il ricorrente non aveva potuto accedere alla società dopo il novembre 2008, al fine di reperire la necessaria documentazione, essendo pacifico che Mauro e [OSCURATO:PERSONA] avessero amministrato la società, come dichiarato dal teste [OSCURATO:PERSONA]; ancora, era stata omessa, da parte della Corte di merito, la valutazione della deposizione del teste Fanucchi e della registrazione prodotta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata ha del tutto omesso di motivare circa la sussistenza dell'elemento psicologico del reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. 1.11 primo motivo di ricorso non si confronta con l'assunto che, in caso di "doppia conforme", le argomentazioni delle sentenze di merito si fondono in un unico apparato motivazionale, avendo, nel caso di specie, già la sentenza di primo grado chiarito inequivocabilmente il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente, anche in epoca successiva, quindi, alla cessazione delle cariche di amministratore unico, prima, e di presidente del Consiglio di amministrazione, poi. Il primo giudice, in particolare, aveva ricordato come la segretaria della società, [OSCURATO:PERSONA], avesse affermato che la società era stata sempre amministrata dal [OSCURATO:PERSONA], mentre i Cerasomnna, padre e figlio, erano semplici operai, che nulla sapevano della gestione dell'attività; dello stesso tenore era la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], resa ex art. 197-bis cod. proc. pen.; nello stesso senso si era espresso il curatore fallimentare, risultando, infine, gestita dal ricorrente anche l'attività di assunzione e gestione del personale. In ogni caso, la sentenza impugnata ha evidenziato come i prelevamenti, ascritti all'imputato quali condotte distrattive, si collocano in un periodo in cui questi non aveva ancora rassegnato le proprie dimissioni; non a caso, infatti, gli assegni erano stati sottoscritti dal [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore unico della società fallita e risultano, altresì, sottoscritti dal medesimo per girata, quale amministratore della società beneficiaria, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorso, quindi, si fonda su di una ricostruzione alternativa della vicenda, ossia sull'impossibilità per il ricorrente di acquisire documentazione funzionale a dimostrare come la società fallita fosse gestita da [OSCURATO:PERSONA], padre dell'amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA], e come i predetti gli avessero impedito l'accesso alla documentazione contabile; inoltre, si sottolinea come detta circostanza fosse stata riconosciuta dallo stesso Tribunale di Lucca, che, nell'ambito del procedimento conseguente al fallimento anche della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., aveva assolto il [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto. In realtà, le deduzioni difensive eludono del tutto la motivazione offerta dalla Corte di merito, che ha sottolineato come i prelevamenti fossero dimostrati da assegni acquisiti agli atti processuali, emessi dall'imputato nel periodo in cui egli era legale rappresentante della società fallita, peraltro a beneficio di altra società, di cui lo stesso era legale rappresentante. Sulla giustificazione di tali prelevamenti il motivo di ricorso risulta, pertanto, irrimediabilmente generico, anche considerato che non si confronta affatto con altra circostanza sottolineata dalla sentenza impugnata, ossia che il curatore fallimentare, all'esito dell'analisi delle scritture contabili, la cui regolare tenuta non è mai stata contestata, non aveva rinvenuto alcun documento giustificativo dei pagamenti effettuati alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tal senso, quindi, non si comprende quale rilevanza possa avere la sentenza di assoluzione emessa nel processo relativo al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., anche considerato che si tratta di sentenza di cui non è stata neanche attestata l'irrevocabilità. 2. Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso risulta affetto da evidente genericità, come, peraltro, del tutto generico risulta il corrispondente motivo di appello, a fronte del richiamo, da parte della sentenza impugnata, al dolo generico richiesto per l'integrazione della fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione contestata all'imputato. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così