CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04151/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), atteso che il criterio temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria ed, in presenza di una distanza temporale di circa tre anni tra la prima e la seconda estorsione, non è illogica la decisione del giudice dell'esecuzione che ha ritenuto che al momento di commissione della prima la seconda non potesse essere stata programmata "almeno nelle sue linee essenziali", mentre, per ciò che attiene al rapporto tra il reato associativo e gli asseriti reati-fine, la risposta del giudice dell'esecuzione è coerente con la giurisprudenza di legittimità che ritiene che, per individuare una volizione unitaria, occorre che al momento di ingresso nel sodalizio vi fosse non un generico proposito di commettere reati, ma che i reati-fine siano stati già programmati nelle loro linee essenziali (Sez. 1, Sentenza n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso