CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2021
Cassazione n. 32229/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1746-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro F.I.P.E. [OSCURATO:PERSONA], (già F.I.P.C.F. - [OSCURATO:PERSONA] E CULTURA 2021 FISICA), in persona del legale rappresentante pro 2209 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1448/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/05/2014 R.G.N. 863/2009; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 9 maggio 2014, la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti dal marzo 2002 al gennaio 2006 e della conseguente illegittimità del recesso e la condanna della Federazione al ripristino del rapporto ed al risarcimento del danno; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto sussistente la legittimazione passiva della Federazione, ben potendo questa, da qualificarsi giuridicamente, non più come organo del CONI bensì come associazione di diritto privato, assumere la titolarità di autonomi rapporti privatistici, legittimi, i contratti di collaborazione a progetto instaurati con la Mazzella essendo riferiti ad un progetto specifico ed essendo rimasto privo di prova, per l'inattendibilità dei testi escussi in sede istruttoria, il rilievo circa l'avvenuta esecuzione del rapporto secondo modalità difformi da quelle contrattualmente definite; - che, per la cassazione di tale decisione ricorreva la Mazzella, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resisteva, con controricorso, la Federazione; - che, nelle more della fissazione dell'udienza t11-Wrazugi, la Mazzella depositava atto di rinuncia al ricorso corredato della notifica dello stesso al controricorrente e dell'accettazione della rinuncia da parte di questi; - che all'odierna udienza dill]MritIB3 il Collegio, dato atto, dichiara estinto il processo senza attribuzione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] i/DIZIARIO [OSCURATO:PERSONA] in Cancelleria og