CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 19486/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19716/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, ope legis domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 10/2017 depositata il 11/03/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G.N. 19716/2017 Pag.Rilevatoche: 1. con sentenza n. 10 del 2017, la Corte d’appello di Campobasso, in riforma della decisione del Tribunale, accoglieva il gravame proposto dal Miur e, per l’effetto, rigettava il ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA], dirigente scolastico alle dipendenze dell’appellante; 2. il Fasciano, nell’anno 2012-2013, già dirigente scolastico del I Circolo didattico “Ovidio” di Campobasso, aveva ricevuto in affidamento, in conseguenza di una deliberazione unilaterale dell’Amministrazione, ulteriori due sedi: il [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso e l’I.C. “Ricciardi” di Palata; a fronte di quest’ulteriore prestazione, il lavoratore aveva lamentato la mancata spettanza della dovuta indennità di reggenza e, pertanto, aveva adito il Tribunale di Campobasso; 3. il primo giudice aveva accolto il ricorso, poiché, riconducendo la fattispecie in esame all’istituto tipico della reggenza, aveva ritenuto che l’atto unilaterale con il quale l’Amministrazione aveva attribuitol’incarico di reggenza ex art. 19 , comma 5 , d.l. n. 98/2011 senza diritto ad alcuna remunerazione, si fosse posto in contrasto con la competenza esclusiva della contrattazione collettiva in materia; perciò, aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 5.000,00 in favoredel ricorrente; 4. decidendo sull’impugnazione del Miur, la Corte d’appello riformava detta pronuncia; evidenziava le differenze “sostanziali” tra la posizione del dirigente titolare di sede “autonoma”, al quale sia chiesto di occuparsi, in regime di reggenza, di una ulteriore sede scolastica, il che identifica l’ipotesi tipica di reggenza e quella, come nel caso del prof. Fasciano, del dirigente soprannumerario ad incarico annuale al quale siano state assegnate due o più sedi sottodimensionate; riteneva che in questo secondo caso non vi fosse il necessario presupposto per l’ottenimento del compenso ulteriore, e cioè lo svolgimento di prestazioni accessorie; in sostanza, ad avviso della Corte di merito, l’indennità di reggenza identifica un compenso spettante a chi, già dirigente “normodimensionato”, svolga incarichi aggiuntivi rispetto alle proprie ordinarie funzioni; fattispecie non ravvisabile nel caso in esame; riteneva sussistere, in aggiunta a quanto già evidenziato, un’altra specificità rispetto alla figura tipica della “reggenza”, ossia il carattere soprannumerario della posizione lavorativa dell’appellato nell’ambito dei DS assegnati a sedi sottodimensionate; in riferimento a ciò, dopo aver richiamato il disposto di cui all’art. 19, comma 5, L. n. 111/2011, così come modificato dalla L. n. 183/2011, rilevava che l’attribuzione ai R.G.N. 19716/2017 Pag.soprannumerari di una o più istituzioni scolastiche - beninteso, anch ’ esse sottodimensionate come quella di precedente titolarità -ulteriori rispetto a quella già loro affidata, trovava giustificazione nell’esiguità del carico di lavoro da questi svolto presso la sede originaria; di talché, il nuovo affidamento, lungi dal costituire un incarico aggiuntivo (come nella fattispecie tipica della “reggenza”), integrava il completamento della prestazione lavorativa ordinaria del DS; da tanto derivava la legittimità del comportamento tenuto dall’Amministrazione nel non riconoscere al dipendente il compenso aggiuntivo; in definitiva, la Corte d’appello, sulla base della non sussumibilità della fattispecie in esame all’interno della figura della “reggenza”, rigettava la domanda del lavoratore, ritenendo che il MIUR non avesse invaso, con un proprio atto unilaterale, un campo di competenza esclusiva della contrattazione collettiva; 5. avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo di censura; 6. il Ministero ha resistito con controricorso. Considerato che: 1. con il motivo di ricorso il lavoratore denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 69 c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] del 1995, come confermato dall’art. 142 del c.c.n.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dall’art. 142 c.c.n.l. del 2007; premette che, dal combinato disposto degli artt. 2, comma 3, 40 ultimo comma e 45 del TUPI, si desume l’esistenza di una riserva esclusiva della contrattazione collettiva in materia retributiva, tale che nessun ruolo autonomo può essere riconosciuto al contratto individuale di lavoro, né all’iniziativa unilaterale dell’Amministrazione; assume che, a mente dell’art. 69 c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] del 1995 (poi confermato dai c.c.n.l. del 2003 e del 2007), la corresponsione dell’indennità è collegata al mero fatto di ricevere l’affidamento in reggenza dell’ufficio di direzione o presidenza di un altro istituto scolastico diverso dal proprio ed è totalmente svincolata dalla ricognizione materiale delle attività in concreto svolte dall’incaricato; in sostanza, la norma prevederebbe un automatismo applicativo idoneo a far sorgere, in capo al dirigente, il diritto all’indennità ogniqualvolta, lo stesso, venga affidato alla reggenza di un Ufficio diverso dal proprio, senza alcun riferimento alla “prestazioni aggiuntive” elevate dalla Corte territoriale a requisito indispensabile per l’applicazione della norma; sempre con lo stesso rilievo, censura la decisione ricorsa per aver erroneamente interpretato l’art. 19, comma 5, L. n. 111/2011, come modificato dalla L. n. 183/2011; R.G.N. 19716/2017 Pag.invero, tale disposizione, lungi dall’escludere la remunerazione dell’attività svolta in reggenza delle sedi sottodimensionate, tutto al contrario favorisce tale modulo organizzativo, scoraggiando il conferimento di un incarico di dirigente a tempo indeterminato, stanti le modeste dimensioni degli Istituti, e avvantaggiando l’Amministrazione del relativo risparmio di spesa; pertanto, tale norma si limita ad affermare che le istituzioni scolastiche sottodimensionate non possono più essere sede di dirigenza scolastica, ma certamente non pone una deroga all’art. 69 c.c.n.l., il quale rimane, a tutti gli effetti, la disciplina comune per ogni ipotesi di reggenza; alla luce di quanto detto, ritiene che la riforma del 2011 non abbia comportato la creazione di una fattispecie diversa ed eccezionale rispetto a quella tipica di reggenza disciplinata dall’art. 69 c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] del 1995, poi come confermato dai successivi c.c.n.l. del 2003 e del 2007; 2. il ricorso non coglie nel segno; la Corte territoriale ha fondato la propria decisione su di un unico assunto: la non sussumibilità del fatto in esame nella fattispecie astratta di “reggenza”; al fine di suffragare la propria tesi, ha poi fatto leva su due diverse argomentazioni, entrambe espressive di una specificità, quindi, di una diversità di fondo della figura in esame da quella disciplinata dall’art. 69 c.c.n.l.; così, ha rilevato, da una parte, il mancato svolgimento nel caso de quo di “prestazioni aggiuntive” e, dall’altra, il carattere soprannumerario della posizione lavorativa del prof. Fasciano; dal raffronto di questi due fattori con gli elementi costituivi della “reggenza”, il giudice ha fatto scaturire “atipicità” dell’ipotesi concreta e, sul punto, il ricorrente non ha opposto alcuna censura decisiva; 3. in ogni caso, il motivo è infondato; occorre puntualizzare, in diritto, che il processo di razionalizzazione della rete scolastica risale all’art. 64 della legge finanziaria di cui al d.l. n. 112/2008 convertito in legge n. 133 del 2008, che, nell’ambitodel capo II rubricato “Contenimento della spesa pubblica”, ha previsto una serie di misure di razionalizzazione del sistema istruzione in riferimento al servizio scolastico, al personale docente, e a quello amministrativo tecnico ausiliario; tra le misure di programmazione ivi disciplinate, in funzione di una revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della rete scolastica esistente, al comma 4 lettera f bis) si stabiliva la definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e articolazione dell’azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l’attivazione di R.G.N. 19716/2017 Pag.servizi qualificati per la migliore fruizione dell’offerta formativa, ed alla lettera f ter)la previsione da parte dello Stato, delle Regioni e degli enti locali di specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli Comuni; a sua volta l’art.19 del d.l. n. 98/2011, in tema di razionalizzazione della spesa scolastica, conv. in legge n. 111/2011, al comma 4 ha previsto la soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado, nonché, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012, l’aggregazione in IstitutiComprensivi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado; la stessa norma ha stabilito che gli Istituti comprensivi, per acquisire autonomia, dovevano essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche; il medesimo art. 19, al comma 5, ha previsto che alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato; tali sedi sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome; a parziale rettifica del descritto impianto normativo è intervenuta in due occasioni la Corte Costituzionale che, con una prima sentenza n. 200 del 2.07.2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale -ai sensi dell’art. 117 comma 6 Cost. - dell ’ art. 64,comma 4 lettere f bis ) ed f ter ) , poiché la disposizione c ensurata, non potendo essere qualificata norma generale sull’istruzione, invadeva spazi riservati alle competenze spettanti alla Regione nell’attività di dimensionamento della rete scolastica sul territorio; si è ivi chiarito che la predisposizione dei criteri volti all’attuazione di tale dimensionamento ha una diretta incidenza su situazioni strettamente legate alle varie realtà territoriali ed alle connesse esigenze socio economiche di ciascun territorio, che ben possono e devono essere apprezzate insede regionale; con la successiva sentenza n. 147 del 7.06.2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del comma 4 dell’art. 19 d.l. n. 98/2011 perché, fissando in 1000 alunni il limite per costituire un’istituzione scolastica in via ordinaria e in 500 alunni quello relativo alle scuole di montagna e nelle piccole isole, invadeva la competenza del legislatore regionale; R.G.N. 19716/2017 Pag.ha precisato la Corte che, in materia di istruzione, lo Stato può dettare solo le regole generali, ferma restando la piena potestà legislativa statale in materia di determinazione dei tetti di spesa, ma non può spingersi fino a dettare la disciplina di dettaglio; il potere di emanare le disposizioni di attuazione spetta alle Regioni, onde consentire agli enti regionali di adattare le disposizioni alle esigenze del territorio; con la stessa pronuncia è stata dichiarata non fondata l’analoga questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento al comma 5 del medesimo art. 19, affermandosi che tale disposizione non sopprime i posti di dirigente, ma si limita a stabilirne un diverso modo di copertura e, tenendo presente che i dirigenti scolastici sono dipendenti pubblici statali e non regionali -come risulta sia dal loro reclutamento che dal lorocomplessivo status giuridico - il titolo di competenza esclusiva statale, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., assume un peso decisamente prevalente rispetto al titolo di competenza concorrente previsto in materia di istruzione dal medesimo art. 117, terzo comma; la disposizione, in sostanza, persegue l’evidente finalità di riduzione del numero dei dirigenti scolastici -al fine di contenimento della spesa pubblica - attraverso nuovi criteri per la loro assegnazione nella copertura dei posti di dirigenza e questa materia rientra nell’ambito della competenza esclusiva dello Stato; dal quadro normativo testé delineato è stata quindi riservata alla competenza regionale la determinazione dei criteri e parametri numerici atti alconseguimento del dimensionamento ottimale della rete scolastica locale, ferma restando la disposizione di legge statale che imponeva il numero minimo di 600 alunni iscritti, ridotto a 400 per i Comuni montani, per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo indeterminato: in difetto di tale contingente numerico minimo è previsto il conferimento dell’incarico di reggenza ad una istituzione scolastica autonoma; 4. ed allora, nel caso in esame, una volta effettuato il dimensionamento ottimale nei termini prima evidenziati, e rivista la dimensione della sede di assegnazione del ricorrente, rispetto ad un carattere soprannumerario dello stesso si è scelto di accorpare a tale sede altre due di dimensioni ridotte; ciò consente di affermare che non si versa in ipotesi di reggenza (che comporta l’affidamento di una istituzione scolastica normodimensionata a seguito di assenza o impedimento del titolare, con conseguente corresponsione del compenso ac cessorio) venendo in rilievo il diverso istituto dell’accorpamento ovvero unificazione orizzontale (previsto sicuramente per un più razionale ed efficiente funzionamento delle singole istituzioni scolastiche e per rispondere ad esigenze di risparmio economico in relazione alla gestione e organizzazione dirigenziale eamministrativa di ogni scuola coinvolta nel R.G.N. 19716/2017 Pag.dimensionamento ma anche per consentire ai soprannumerari di restare nella sede di precedente titolarità, se pur sottodimensionata, nell’ipotesi di assenza di sedi dimensionate disponibili); 5. da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto; 6. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza; 7. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Miur, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 1.800,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processual