CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 13993/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Perugia udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. Tampieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, relativo alla proroga del visto di censura sulla corrispondenza, imposto al detenuto in regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., per la durata di due anni. 2.Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso il condannato, per il tramite del difensore, avv. F. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con motivo unico, violazione ed erronea applicazione dell'art. 18-ter e 41-bis Ord. pen. in relazione all'art. 15 Cost. 2.1. Secondo il Tribunale, il Magistrato di sorveglianza aveva correttamente emesso il provvedimento di controllo della corrispondenza e della stampa relativo al detenuto in regime differenziato, per la durata di due anni, corrispondente a quella della proroga disposta, quanto al regime in atto a carico del detenuto, con decreto ministeriale, invece che per la durata di tre mesi, come previsto dall'art. 18-ter Ord. pen. La difesa osserva che la disciplina deriva dal combinato disposto degli artt. 41-bis, comma 2-quater, lett. e) e 18-ter Ord. pen. L'art. 18-ter cit. è norma che disciplina le regole sulla competenza, lo strumento e i termini di impugnazione del provvedimento di sottoposizione a visto della corrispondenza, la sua durata (non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiore a tre mesi), i suoi presupposti, mentre l'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e) Ord. pen., stabilisce che tutti i detenuti nei confronti dei quali è emesso decreto ministeriale di sottoposizione a regime differenziato, devono essere sottoposti a visto di censura della corrispondenza, senza altro disporre quanto alla durata del provvedimento che, dunque, a parere del ricorrente, resta quella fissata dalla norma citata di cui all'art. 18-ter. Si fa riferimento anche alla circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, emessa il 2 ottobre 2017, che fa richiamo all'art. 18-ter cit. quanto alla sottoposizione a controllo della corrispondenza. Sicché, a parere della difesa, proprio per la necessaria tutela costituzionale secondo i canoni fissati dall'art. 15 Cost. che impone che la libertà e segretezza della corrispondenza siano limitati solo per atto motivato, nella materia deve intervenire l'Autorità giudiziaria, con l'unico limite, che derva dall'art. 41-bis Ord. pen. per il quale il Giudice non può valutare l'emissione del provvedimento che, invece, è obbligatorio per i detenuti in regime differenziato, ma sempre secondo i presupposti e per la durata fissata dall'art. 18-ter cit.3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale di questa Corte, L. Tampieri, ha chiesto con requisitoria scritta il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 2. L'art. 18-ter Ord. pen., nella formulazione introdotta dalla legge 8 aprile 2004, n. 95, individua le tipologie di limitazioni che possono essere imposte alla libertà e alla segretezza della corrispondenza, i relativi presupposti e tempi, nonché le autorità competenti e i meccanismi di tutela giurisdizionale. L'art. 18-ter dispone, al primo comma, che per esigenze attinenti alle indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'Istituto, possano essere disposte, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi, tre diverse forme di restrizione all'invio e alla ricezione di missive, connotate da un crescente grado di intrusività. La forma più lieve di restrizione è il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima, finalizzato a verificare, alla presenza dell'interessato, che nell'involucro non siano celati valori o oggetti non consentiti. La limitazione più intensa consiste, invece, nell'inibizione totale o parziale della facoltà di spedire o di ricevere corrispondenza, cui è propedeutica la sottoposizione a visto di controllo, operazione di lettura e analisi — ad opera dell'autorità giudiziaria ovvero, su sua delega, del Direttore del carcere o di un appartenente all'Amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore — del contenuto delle missive in entrata ed in uscita. Essa può, dunque, eventualmente sfociare nel trattenimento della missiva, disposto con provvedimento giurisdizionale, adottato dal Magistrato di sorveglianza, per i condannati, o dal giudice che procede, per gli imputati, per effetto del quale lo scritto non viene consegnato al suo destinatario, il quale ne deve essere immediatamente informato. L'art. 18-ter cit., pur contenendo una specifica disciplina anche della successiva operazione di trattenimento, non individua espressamente le ragioni che lo consentono. La giurisprudenza di legittimità ha, sul punto, chiarito che, stante lo stretto collegamento funzionale con il visto di censura, il trattenimento può essere disposto qualora, dall'esame dei contenuti della corrispondenza, l'Autorità giudiziaria ritenga che sussista una situazione di pericolo concreto per quelle esigenze di ordine e di sicurezza pubblica che costituiscono i presupposti per l'adozione del visto di controllo (tra le altre, Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479, e Sez. 5, n. 32452 dei 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527, entrambe in motivazione). 3. Tale essendo la disciplina a carattere generale, si osserva che questa è derogata dall'art. 41-bis Ord. pen. che contiene, tra l'altro, regole specificamente dedicate alla tutela della libertà e della segretezza della corrispondenza epistolare e telegrafica con specifico riferimento ai detenuti sottoposti al regime differenziato. Tale disposizione — nel testo modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 — contiene al comma 2-quater, un elenco puntuale di limitazioni al trattamento penitenziario tra le quali, alla lett. e), la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia. L'utilizzo di un termine («censura») diverso da quello indicato all'art. 18- ter («controllo») non ha impedito la sostanziale assimilazione in giurisprudenza, dei concetti, che rimandano, in entrambi i casi, all'esame di una missiva, effettuato dall'autorità preposta, attività strumentale ad evitare la trasmissione di informazioni suscettibili di mettere a repentaglio i valori a cui presidio le disposizioni sono rispettivamente poste. 4. La ritenuta sostanziale equivalenza tra visto di controllo (art. 18-ter) e visto di censura (art. 41-bis) consente di affermare che tra le disposizioni che, rispettivamente, li prevedono sussiste un rapporto di specialità e che, quindi, nell'ipotesi di lettura della corrispondenza nei confronti dei detenuti sottoposti al regime speciale, la previsione di cui all'art. 18-ter cit. si applica limitatamente agli aspetti non disciplinati dall'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. 6) Ord. pen. (Sez. 1, n. 43313 del 27/20/2021, Pesce, non massimata). Va, sul punto, sottolineato che, recentemente, il Giudice delle leggi (Corte Cost. n. 18 del 2022), ha precisato che il legislatore non ha mai espressamente chiarito quale rapporto intercorra tra la previsione della «sottoposizione a visto di censura della corrispondenza» dei detenuti e internati in regime di cui all'art. 41- bis Ord. pen. e la disciplina sui «controlli della corrispondenza» applicabile alla generalità dei detenuti e internati, contenuta oggi nell'art. 18-ter Ord. pen. [OSCURATO:PERSONA] ha, però, segnalato che occorre stabilire se, in base all'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e), Ord. pen. la sottoposizione a «visto di censura» della corrispondenza - misura che, malgrado la differente denominazione, di fatto coincide con quella, menzionata nell'art. 18-ter, comma 1, Ord. pen., del «controllo della corrispondenza» - possa e, anzi, debba (dopo la modifica apportata alla disposizione censurata dalla legge n. 94 del 2009), essere disposta direttamente dal Ministro della giustizia, proprio con il medesimo provvedimento applicativo del regime penitenziario differenziato di cui allo stesso art. 41-bis Ord. pen., ovvero continui a dover essere disposta dall'Autorità giudiziaria indicata come competente dall'art. 18-ter, comma 3, Ord. pen. Su tale punto, il Giudice delle leggi richiama plurimi precedenti di legittimità, riconoscendone la corrispondenza a una interpretazione costituzionalmente orientata, in ragione del fatto che la libertà di corrispondenza dei detenuti in regime speciale può essere limitata, in virtù di quanto stabilito dall'art. 15 Cost., solo con un provvedimento dell'autorità giudiziaria, specificamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti indicati dai commi da 1 a 4 dell'art. 18-ter Ord. pen., come modificato dalla legge n. 95 del 2004 (Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019; conf. Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479, in motivazione; Sez. 1, n. 43522 del 20/06/2014; Sez. 1, n. 48365 del 21/11/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253978 - 01). 5. Ciò posto, rileva il Collegio che, pur nella carenza di un'esplicita previsione, contenuta nell'art. 41-bis Ord. pen. quanto alla durata del provvedimento con il quale viene disposto il visto di censura, va data rilevanza preminente all'obbligatorietà della sua applicazione ai detenuti in relazione ai quali vige il regime differenziato. È noto al Collegio l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, in tema di trattenimento, si è affermato che l'obbligatorietà della previsione non esime l'autorità giudiziaria dall'applicazione, agli imputati e ai condannati che siano assoggettati al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., delle regole previste, per la generalità dei detenuti, dall'art. 18-ter e dall'art. 38 del Relativo regolamento di esecuzione, in ordine a provvedimenti successivi all'applicazione della censura (Sez. 1, n. 43313 del 27/10/2021, cit., che riguarda il caso del trattenimento di missiva inoltrata dal detenuto in regime differenziato alla suocera). Diversamente, reputa il Collegio che, stante l'obbligatorietà dell'applicazione del visto di censura per effetto dell'art. 41-bis Ord pen., trattandosi di provvedimento automatico ove sia vigente il regime differenziato, effettivamente al Magistrato di sorveglianza, una volta prorogato detto regime, non residuerebbe alcuno spazio per non disporre, contemporaneamente, il visto di censura, né dopo i sei mesi iniziali, né dopo una prima proroga trimestrale. Sicché, va data preminenza alla natura automatica e obbligatoria della prevista della censura, in relazione ai detenuti di cui all'art. 41-bis Ord. pen. anche con riferimento alla durata di questa. Tanto, fermo restando che, nel caso in cui intervenga la revoca del regime differenziato, potrà essere richiesta all'Autorità giudiziaria la verifica in relazione alla disposta censura, quanto alla permanenza delle condizioni su cui fonda, in ragione delle cadenze temporali e dei presupposti sanciti dall'art. 18-ter Ord. pen. 6. Si impone, in conclusione, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.