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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2025

Cassazione n. 00001/2026

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difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c., con recapito Pec indicato in ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –resistente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, n. 4275/2024, depositata in data 26 giugno 2024; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA]Atri impugnava, dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma (di seguito, CGT-1), l’intimazione di pagamento n. 097 2022 9004636403000 e tre delle prodromiche cartelle esattoriali, aventi rispettivamente n. 0972012 0013476948000 per tassa auto 2006 - Oggetto: Irpef2012 - Intimazione di pagamento - Contestata nullità della costituzione dell’[OSCURATO:PERSONA] - Notifica della cartella di pagamento a mezzo P ec da indirizzo non presente in pubblici registri -Nullità -Esclusione. 2007 per l’importo di euro 584,51, n. 09720160052042558000 per ritenute Irpef 2012, tassa auto 2013 ed altro per l’importo di euro 2.255,70 e n. 09720180084448572000 per imposta di registro 2013 per l’importo di euro 280,16.

A sostegno del ricorso il contribuente deduceva: l’omessa, o comunque tardiva, notifica delle cartelle con conseguente prescrizione della pretesa tributaria; la decadenza dalla iscrizione al ruolo; l’omissione di elementi informativi; errori di calcolo per sanzioni e maggiorazioni.

La CGT-1 rigettava il ricorso, assumendo che le impugnate cartelle erano state tutte regolarmente e tempestivamente notificate, sicché il ricorrente non poteva dedurre vizi inerenti al merito del credito ingiunto, ossia alla fase del suo accertamento e della sua iscrizione nel ruolo esattoriale, bensì solo vizi propri dell’intimazione stessa.

2. Il contribuente proponeva gravame dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (di seguito, CGT-2), che lo dichiarava inammissibile, confermando la sentenza di primo grado nella parte in cui questa aveva ritenuto regolarmente notificate e non opposte le tre cartelle sottese all’intimazione di pagamento oggetto di causa, ed aggiungendo che l’agente della riscossione si era regolarmente costituito in primo grado.

3. Avverso la decisione del giudice d’appello il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a cinque motivi.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, [OSCURATO:PERSONA]) ha depositato, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], atto con il quale ha chiesto di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa.

È stata, quindi, fissata adunanza camerale per il 19/11/2025.

Il ricorrente ha depositato, in data 07/11/2025, memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce «Violazione di legge – articolo 360 cpc n. 3 –articoli 82 ed 83 c.p.c. – articoli 11 e 12 d.lgs. 546 del 1992 – articolo 182 cpc in relazione all’articolo 1 del d.lgs. 546 del 1992 – controllo officioso della valida procura alla lite – modalità di conferimento della procura – articolo 112 cpc per omessa statuizione su eccezione in I grado con riferimento all’articolo 91 cpc – nullità delle procure».

Il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia della CGT-2 in ordine all’eccezione, tempestivamente sollevata, di nullità della costituzione in giudizio dell’[OSCURATO:PERSONA] sia in primo grado che in appello, avendo la resistente depositato una procura ad litemnon sottoscritta dal funzionario conferente la stessa ed omesso di depositare la procura notarile di delega al predetto funzionario, sebbene richiamata nell’atto difensivo dell’Ufficio.

Si assume che, peraltro, se il giudice d’appello avesse dichiarato la contumacia dell’[OSCURATO:PERSONA] perché non regolarmente costituita, non avrebbe potuto prendere in esame, ai fini della decisione, la documentazione prodotta dalla resistente, né avrebbe potuto condannare il contribuente al pagamento delle spese giudiziali in favore di quest’ultima. 1.1 Il motivo – articolato in realtà in due doglianze, di cui la prima inerente alla violazione di legge in relazione agli artt. 82, 83 e 182 c.p.c., e la seconda avente ad oggetto la nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine all’eccezione di invalida costituzione dell’[OSCURATO:PERSONA] nei gradi di merito, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. -è fondato. 1.2 Il contribuente ha tempestivamente eccepito, sia in primo grado che in appello, la nullità della costituzione in giudizio dell’[OSCURATO:PERSONA] deducendo che, da un lato, le procure ad litem per i due gradi di giudizio non risultano sottoscritte, neppure digitalmente, né dal funzionario conferente nè dal difensore autenticante e che, dall’altro, manca la procura notarile del capo dell’ufficio al funzionario (per abilitare quest’ultimo al rilascio della procura ad litemal difensore), soltanto richiamata negli atti difensivi dell’Agente della riscossione.

Dalla documentazione in atti, puntualmente richiamata nel ricorso per cassazione, emerge che la CGT-1 ha del tutto ignorato la predetta eccezione, mentre la CGT-2, in riferimento al giudizio di primo grado, si è limitata a sostenere apoditticamente che «Risulta dagli atti di causa che l’ufficio si sia regolarmente costituito», senza minimamente indicare le ragioni di tale asserzione, e, per quanto attiene al giudizio di appello, ha omesso qualsivoglia pronuncia in ordine all’eccezione sollevata dal contribuente.

La statuizione del giudice d’appello risulta, quindi, del tutto carente o, in relazione al primo grado di giudizio, meramente apparente, essendo priva di motivazione, ragion per cui il motivo va accolto con rinvio al giudice di secondo grado affinché valuti l’eccezione predetta e, ovviamente, le conseguenze derivanti dall’eventuale accoglimento della stessa.

2. Con il secondo motivo si lamenta «Violazione di legge – articolo 360 cpc in relazione all’articolo 295 cpc – la sospensione necessaria – gli atti della esecuzione esattoriale – natura di precetto della cartella e della intimazione – presupposti della esecuzione – dovere del contribuente di impugnarli».

Il ricorrente si duole del rigetto dell’istanza di sospensione del giudizio d’appello, che si rendeva necessaria per la pendenza di altri giudizi vertenti sulla questione della validità della notifica delle stesse cartelle di pagamento opposte in questa sede. 2.1 Il motivo è assorbito in conseguenza dell’accoglimento con rinvio del primo motivo.

3. Con il terzo motivo si deduce «Violazione di legge – articolo 360 cpc in relazione agli articoli 2956 cc e articolo 5 del d.l. 953/82, modificato dall’articolo 3 del d.l. 2/86 convertito da l. 60/86 – la notificazione ex articolo 140 cpc – indirizzo non utile perché destinatario trasferito – la prescrizione del tributo».

Il ricorrente assume che la cartella n. 097 2012 0013476948000 non è stata validamente notificata, in quanto, poiché il destinatario è risultato “trasferito” all’indirizzo indicato, il messo notificatore, prima di procedere con le modalità previste nei casi di “irreperibilità assoluta”, avrebbe dovuto effettuare delle ricerche anagrafiche. 3.1 Il motivo è fondato. 3.2 La CGT-2, richiamando genericamente la statuizione di primo grado, ha ritenuto regolarmente notificata la cartella di pagamento n. 097 2012 0013476948000, senza tuttavia esaminare le specifiche doglianze reiterate dal contribuente, in sede d’appello, in ordine alla nullità della relativa notifica per essere risultato il destinatario “trasferito” all’indirizzo indicato, come emerge dalla relata di notifica riprodotta nel ricorso per cassazione (pag. 29). 3.3 Ne deriva che, in accoglimento del motivo, la causa va rimessa al giudice di appello perché esamini le eccezioni sollevate dal ricorrente.

4. Con il quarto motivo si deduce «Violazione di legge – articolo 360 cpc in relazione all’articolo 26 del dpr 602 del 1973 – al d.p.r. del 11/02/2005 n. 68, articolo 2 -articolo 14 – la notificazione della cartella – la disciplina e le modalità della notificazione pec – la registrazione degli indirizzi - d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 - la notificazione da indirizzo non registrato».

Il ricorrente assume che la CGT-2 non avrebbe esaminato il motivo di gravame inerente alla inesistenza o nullità della notifica della cartella di pagamento perché effettuata a mezzo pec da indirizzo non registrato in pubblici elenchi, e dunque non riconducibile con certezza all’[OSCURATO:PERSONA]. 4.1 Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 4.2 L’inammissibilità discende dal difetto di specificità, non essendo stato indicato, nella non lineare esposizione del motivo, a quale cartella di pagamento si riferisca la notifica asseritamente nulla (cfr. pagg. 32-35 del ricorso per cassazione, in cui non è specificato il numero della cartella oggetto della censura in esame). 4.3 In ogni caso, il motivo è infondato nel merito, in quanto, come già sostenuto da questa Corte, laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo Pec non risultante nei pubblici registri (Reginde, Ini-Pec e Ipa), non si verifica alcuna nullità della notifica e, poiché l’estraneità dell’indirizzo del mittente dai registri non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, ma del quale sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass.23/06/2025, n. 16719; Cass. 07/05/2025, n. 12050; Cass. 16/01/2023, n. 982).

Nella specie, va rilevato che, da un lato, l’indirizzo della casella pec di provenienza, riportato nel ricorso per cassazione, faceva chiaramente riferimento all’Agenzia delle Entrate Riscossione quale mittente ([OSCURATO:EMAIL]), e che, dall’altro, il ricorrente non ha in alcun modo indicato quali concreti pregiudizi al diritto di difesa avrebbe patito in conseguenza della ricezione della notifica da un indirizzo non corrispondente al domicilio digitale dell’Agenzia risultante da pubblici registri, ragion per cui la doglianza risulta infondata.

5. Con il quinto motivo si deduce «Violazione di legge –articolo 360 cpc in relazione al dm. 147 del 2022 – la liquidazione delle spese del giudizio – violazione delle tariffe – il valore di riferimento – i parametri minimi –articolo 4 – articolo 288 cpc».

La doglianza attiene al fatto che il giudice di appello, pur avendo dichiarato di voler applicare i valori minimi dei parametri forensi, avrebbe, nonostante l’importo complessivo dei tributi non raggiungesse i mille euro, liquidato a titolo di compenso la somma abnorme di euro 3.608,00, anziché quella corretta di euro 231,00. 5.1 Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo e del terzo motivo, che comportano, come già evidenziato, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio.

6. Nella memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c., depositata il 07/11/2025, il ricorrente ha dedotto un ulteriore profilo di inesistenza o radicale nullità della notificazione della cartella di pagamento, inerente alla decorrenza temporale del regime normativo di utilizzabilità della Pec come mezzo di comunicazione delle cartelle: la doglianza è inammissibile in quanto mai dedotta in precedenza e non oggetto del ricorso per cassazione.

Il ricorrente, infatti, non indica in quale atto difensivo avrebbe sollevato in precedenza tale eccezione.

7. In definitiva, vanno accolti il primo ed il terzo motivo di ricorso, rigettato il quarto, assorbiti il secondo ed il quinto, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché, in diversa composizione, si attenga agli indicati principi, provvedendo anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, rigettato il quarto, assorbiti il secondo ed il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, alla quale demanda anche la regolamentazione delle spese del present

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c., con recapito Pec indicato in ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –resistente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, n. 4275/2024, depositata in data 26 giugno 2024; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]Atri impugnava, dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma (di seguito, CGT-1), l’intimazione di pagamento n. 097 2022 9004636403000 e tre delle prodromiche cartelle esattoriali, aventi rispettivamente n. 0972012 0013476948000 per tassa auto 2006 - Oggetto: Irpef2012 - Intimazione di pagamento - Contestata nullità della costituzione dell’[OSCURATO:PERSONA] - Notifica della cartella di pagamento a mezzo P ec da indirizzo non presente in pubblici registri -Nullità -Esclusione. 2007 per l’importo di euro 584,51, n. 09720160052042558000 per ritenute Irpef 2012, tassa auto 2013 ed altro per l’importo di euro 2.255,70 e n. 09720180084448572000 per imposta di registro 2013 per l’importo di euro 280,16. A sostegno del ricorso il contribuente deduceva: l’omessa, o comunque tardiva, notifica delle cartelle con conseguente prescrizione della pretesa tributaria; la decadenza dalla iscrizione al ruolo; l’omissione di elementi informativi; errori di calcolo per sanzioni e maggiorazioni. La CGT-1 rigettava il ricorso, assumendo che le impugnate cartelle erano state tutte regolarmente e tempestivamente notificate, sicché il ricorrente non poteva dedurre vizi inerenti al merito del credito ingiunto, ossia alla fase del suo accertamento e della sua iscrizione nel ruolo esattoriale, bensì solo vizi propri dell’intimazione stessa. 2. Il contribuente proponeva gravame dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (di seguito, CGT-2), che lo dichiarava inammissibile, confermando la sentenza di primo grado nella parte in cui questa aveva ritenuto regolarmente notificate e non opposte le tre cartelle sottese all’intimazione di pagamento oggetto di causa, ed aggiungendo che l’agente della riscossione si era regolarmente costituito in primo grado. 3. Avverso la decisione del giudice d’appello il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a cinque motivi. L’Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, [OSCURATO:PERSONA]) ha depositato, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], atto con il quale ha chiesto di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa. È stata, quindi, fissata adunanza camerale per il 19/11/2025. Il ricorrente ha depositato, in data 07/11/2025, memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce «Violazione di legge – articolo 360 cpc n. 3 –articoli 82 ed 83 c.p.c. – articoli 11 e 12 d.lgs. 546 del 1992 – articolo 182 cpc in relazione all’articolo 1 del d.lgs. 546 del 1992 – controllo officioso della valida procura alla lite – modalità di conferimento della procura – articolo 112 cpc per omessa statuizione su eccezione in I grado con riferimento all’articolo 91 cpc – nullità delle procure». Il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia della CGT-2 in ordine all’eccezione, tempestivamente sollevata, di nullità della costituzione in giudizio dell’[OSCURATO:PERSONA] sia in primo grado che in appello, avendo la resistente depositato una procura ad litemnon sottoscritta dal funzionario conferente la stessa ed omesso di depositare la procura notarile di delega al predetto funzionario, sebbene richiamata nell’atto difensivo dell’Ufficio. Si assume che, peraltro, se il giudice d’appello avesse dichiarato la contumacia dell’[OSCURATO:PERSONA] perché non regolarmente costituita, non avrebbe potuto prendere in esame, ai fini della decisione, la documentazione prodotta dalla resistente, né avrebbe potuto condannare il contribuente al pagamento delle spese giudiziali in favore di quest’ultima. 1.1 Il motivo – articolato in realtà in due doglianze, di cui la prima inerente alla violazione di legge in relazione agli artt. 82, 83 e 182 c.p.c., e la seconda avente ad oggetto la nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine all’eccezione di invalida costituzione dell’[OSCURATO:PERSONA] nei gradi di merito, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. -è fondato. 1.2 Il contribuente ha tempestivamente eccepito, sia in primo grado che in appello, la nullità della costituzione in giudizio dell’[OSCURATO:PERSONA] deducendo che, da un lato, le procure ad litem per i due gradi di giudizio non risultano sottoscritte, neppure digitalmente, né dal funzionario conferente nè dal difensore autenticante e che, dall’altro, manca la procura notarile del capo dell’ufficio al funzionario (per abilitare quest’ultimo al rilascio della procura ad litemal difensore), soltanto richiamata negli atti difensivi dell’Agente della riscossione. Dalla documentazione in atti, puntualmente richiamata nel ricorso per cassazione, emerge che la CGT-1 ha del tutto ignorato la predetta eccezione, mentre la CGT-2, in riferimento al giudizio di primo grado, si è limitata a sostenere apoditticamente che «Risulta dagli atti di causa che l’ufficio si sia regolarmente costituito», senza minimamente indicare le ragioni di tale asserzione, e, per quanto attiene al giudizio di appello, ha omesso qualsivoglia pronuncia in ordine all’eccezione sollevata dal contribuente. La statuizione del giudice d’appello risulta, quindi, del tutto carente o, in relazione al primo grado di giudizio, meramente apparente, essendo priva di motivazione, ragion per cui il motivo va accolto con rinvio al giudice di secondo grado affinché valuti l’eccezione predetta e, ovviamente, le conseguenze derivanti dall’eventuale accoglimento della stessa. 2. Con il secondo motivo si lamenta «Violazione di legge – articolo 360 cpc in relazione all’articolo 295 cpc – la sospensione necessaria – gli atti della esecuzione esattoriale – natura di precetto della cartella e della intimazione – presupposti della esecuzione – dovere del contribuente di impugnarli». Il ricorrente si duole del rigetto dell’istanza di sospensione del giudizio d’appello, che si rendeva necessaria per la pendenza di altri giudizi vertenti sulla questione della validità della notifica delle stesse cartelle di pagamento opposte in questa sede. 2.1 Il motivo è assorbito in conseguenza dell’accoglimento con rinvio del primo motivo. 3. Con il terzo motivo si deduce «Violazione di legge – articolo 360 cpc in relazione agli articoli 2956 cc e articolo 5 del d.l. 953/82, modificato dall’articolo 3 del d.l. 2/86 convertito da l. 60/86 – la notificazione ex articolo 140 cpc – indirizzo non utile perché destinatario trasferito – la prescrizione del tributo». Il ricorrente assume che la cartella n. 097 2012 0013476948000 non è stata validamente notificata, in quanto, poiché il destinatario è risultato “trasferito” all’indirizzo indicato, il messo notificatore, prima di procedere con le modalità previste nei casi di “irreperibilità assoluta”, avrebbe dovuto effettuare delle ricerche anagrafiche. 3.1 Il motivo è fondato. 3.2 La CGT-2, richiamando genericamente la statuizione di primo grado, ha ritenuto regolarmente notificata la cartella di pagamento n. 097 2012 0013476948000, senza tuttavia esaminare le specifiche doglianze reiterate dal contribuente, in sede d’appello, in ordine alla nullità della relativa notifica per essere risultato il destinatario “trasferito” all’indirizzo indicato, come emerge dalla relata di notifica riprodotta nel ricorso per cassazione (pag. 29). 3.3 Ne deriva che, in accoglimento del motivo, la causa va rimessa al giudice di appello perché esamini le eccezioni sollevate dal ricorrente. 4. Con il quarto motivo si deduce «Violazione di legge – articolo 360 cpc in relazione all’articolo 26 del dpr 602 del 1973 – al d.p.r. del 11/02/2005 n. 68, articolo 2 -articolo 14 – la notificazione della cartella – la disciplina e le modalità della notificazione pec – la registrazione degli indirizzi - d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 - la notificazione da indirizzo non registrato». Il ricorrente assume che la CGT-2 non avrebbe esaminato il motivo di gravame inerente alla inesistenza o nullità della notifica della cartella di pagamento perché effettuata a mezzo pec da indirizzo non registrato in pubblici elenchi, e dunque non riconducibile con certezza all’[OSCURATO:PERSONA]. 4.1 Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 4.2 L’inammissibilità discende dal difetto di specificità, non essendo stato indicato, nella non lineare esposizione del motivo, a quale cartella di pagamento si riferisca la notifica asseritamente nulla (cfr. pagg. 32-35 del ricorso per cassazione, in cui non è specificato il numero della cartella oggetto della censura in esame). 4.3 In ogni caso, il motivo è infondato nel merito, in quanto, come già sostenuto da questa Corte, laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo Pec non risultante nei pubblici registri (Reginde, Ini-Pec e Ipa), non si verifica alcuna nullità della notifica e, poiché l’estraneità dell’indirizzo del mittente dai registri non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, ma del quale sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass.23/06/2025, n. 16719; Cass. 07/05/2025, n. 12050; Cass. 16/01/2023, n. 982). Nella specie, va rilevato che, da un lato, l’indirizzo della casella pec di provenienza, riportato nel ricorso per cassazione, faceva chiaramente riferimento all’Agenzia delle Entrate Riscossione quale mittente ([OSCURATO:EMAIL]), e che, dall’altro, il ricorrente non ha in alcun modo indicato quali concreti pregiudizi al diritto di difesa avrebbe patito in conseguenza della ricezione della notifica da un indirizzo non corrispondente al domicilio digitale dell’Agenzia risultante da pubblici registri, ragion per cui la doglianza risulta infondata. 5. Con il quinto motivo si deduce «Violazione di legge –articolo 360 cpc in relazione al dm. 147 del 2022 – la liquidazione delle spese del giudizio – violazione delle tariffe – il valore di riferimento – i parametri minimi –articolo 4 – articolo 288 cpc». La doglianza attiene al fatto che il giudice di appello, pur avendo dichiarato di voler applicare i valori minimi dei parametri forensi, avrebbe, nonostante l’importo complessivo dei tributi non raggiungesse i mille euro, liquidato a titolo di compenso la somma abnorme di euro 3.608,00, anziché quella corretta di euro 231,00. 5.1 Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo e del terzo motivo, che comportano, come già evidenziato, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio. 6. Nella memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c., depositata il 07/11/2025, il ricorrente ha dedotto un ulteriore profilo di inesistenza o radicale nullità della notificazione della cartella di pagamento, inerente alla decorrenza temporale del regime normativo di utilizzabilità della Pec come mezzo di comunicazione delle cartelle: la doglianza è inammissibile in quanto mai dedotta in precedenza e non oggetto del ricorso per cassazione. Il ricorrente, infatti, non indica in quale atto difensivo avrebbe sollevato in precedenza tale eccezione. 7. In definitiva, vanno accolti il primo ed il terzo motivo di ricorso, rigettato il quarto, assorbiti il secondo ed il quinto, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché, in diversa composizione, si attenga agli indicati principi, provvedendo anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, rigettato il quarto, assorbiti il secondo ed il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, alla quale demanda anche la regolamentazione delle spese del present
Sentenza Cassazione n. 00001/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris