CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 1984
Cassazione n. 15711/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/04/1984 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia del locale Tribunale in ordine a due episodi di furto aggravato in abitazione in concorso con altri soggetti giudicati separatamente. Il ricorrente si duole dell'eccessività della pena inflitta, sostenendo come non siano state valorizzate la condotta processuale collaborativa e la minima capacità a delinquere dimostrata dal prevenuto. Il ricorso è inammissibile. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, l'impianto giustificativo in ordine al trattamento sanzionatorio è coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e, perciò, a superare lo scrutinio di legittimità. Sul punto, la sentenza impugnata richiama, in particolare, la gravità del fatto, la personalità dell'imputato, il carattere seriale dei reati contestati. Quanto alla condotta collaborativa, ricorda che essa è stata tenuta presente dal primo Giudice che ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] su.- 440-1.-3 [OSCURATO:PERSONA] I zon T ESPERTO 2 iL CANCEI Man mais or Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, do