CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 12171/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9187/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliat i in Roma, Via degli Scipioni, n. 132, presso lo studio dell’A vv . [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all’ A vv . [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. ABRUZZO , n. 941 / 2016 , depositata il 10/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2023 dal ConsigliereRosanna Angarano. [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono , con due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso , avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. haaccolto l’appello dell’Ufficioavverso la sentenza con la quale la C.t.p. aveva accolto il ricorso dei contribuenti (oltre che di [OSCURATO:PERSONA]) avverso il silenzio- rifiuto formatosi sulle separate istanzedi rimborso di quanto prelevato ex art. 11, comma 5, legge30 dicembre 1991, n. 413 sull’indennità di esproprio loro liquidata in data 16 marzo 2013 dopo un lungo contenzioso. Considerato che: 1. Con il primo motivo i ricorrenti denuncia no , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3e 5, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 11, comma 5 e ss., legge 30 dicembre 1991, n. 413 e dell’art. 115 cod. proc. civ. e l’omessa valutazione del comportamento colposo dell’Amministrazione. Assumono che nella fattispecie operava l’eccezione di cui all’art. 11 cit. stante la gestione del procedimento espropriativo e l’infondata resistenza processuale per quarantatré anni. 2. Con il secondomotivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione della legge n. 413 del 1991,dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. Censurano la sentenza impugnata per aver affermato che «il ritardo colposo della giustizia italiana»non spiegava ulteriori effetti rispetto a quanto stabilito con leggen. 89 del 2001. 3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati. 3.1.In fatto, non è controverso che il pagamento dell’indennità di esproprio in favore dei ricorrenti, nonostante l’atto ablativo risalisse al 1967, è avvenuto solo il 16 marzo 2013, a seguito della sentenza di Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 questa Corte, n. 5381 del 2011, che ha definito il contenzioso tra le parti. 3.2. L'art. 11 legge n. 413 del 1991,confluito nell'art. 35 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, stabilisce la tassazione, con una ritenuta del 20 per cento, applicata dall'ente espropriante in qualità di sostituto d'imposta al momento del pagamento,delle somme percepite a titolo di indennità di esproprio (o di cessione volontaria) a seguito di procedimento espropriativo; la norma, infatti, qualifica come plusvalenze, che costituiscono reddito imponibile e che concorrono alla formazione dei «redditi diversi» di cui all'art. 81 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non solo le indennità di espropriazione, ma anche le somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente ai terreni destinati ad opere pubbliche. 3.3. Per giurisprudenza consolidata , ai fini del prelievo fiscale di cui all'art. 11, comma 5, cit. è sufficient e che la percezione della sommasia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge anzidetta, a nulla rilevando che il trasferimento del bene sia anteriore al 1° gennaio 1989. La Corte, infatti, ha chiarito che la disciplina transitoria di cui al comma 9 dell’art.11 cit. – che consente, con una parziale retroattività, la tassazione di plusvalenze percepite prima dell'entrata in vigore della legge, condizionandola, però, al fatto che nel triennio successivo al 31 dicembre 1988 siano intervenuti sia il titolo, fonte della plusvalenza, sia la percezione della somma – non si riferisce anche alle riscossioni di plusvalenze successive all'entrata in vigore della legge, le quali sono assoggettabili ad imposizione ai sensi dei commi 1, lett. f), e 5 della medesima disposizione, indipendentemente dalla data degli atti ablativi che ne hanno determinato la percezione(Cass. 20/01/2016, n. 910). La Corte, tuttavia, senza mettere in discussione il principio generale di cassa di cui alla norma citata , ha sottolineato la necessità di Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 verificare se il medesimo, di natura giurisprudenziale, possa essere derogato in presenza di situazioni peculiari connotate da un ingiustificato ritardo da parte della [OSCURATO:PERSONA] nella corresponsione dell'indennità di esproprio, laddove il soggetto espropriato possa avere subito un danno, in conseguenza della modifica normativa nel frattempo intervenuta, che non avrebbe subito ove il pagamento fosse avvenuto nel termine «ragionevole» di definizione dei procedimenti amministrativi. In particolare, laCorte, con la sentenza n. 1429 del 2013 (cui si è uniformata la giurisprudenza successiva) fornendo un’interpretazione della legislazione nazionale conforme ai principi comunitari, ha escluso l'assoggettamento a tassazione della plusvalenza qualora il ritardo ascrivibile alla P.A. integri inadempimento. Ha, quindi, affermato il principio di diritto secondo cui «qualora gli atti integranti il trasferimento cui consegue la plusvalenza, cioè, rispettivamente, il decreto di esproprio, la cessione volontaria o l'occupazione acquisitiva, siano intervenuti prima del 31 dicembre 1988, ma il pagamento sia intervenuto dopo l'entrata in vigore della legge n. 413 del 1991, la plusvalenza non è imponibile nel caso di ingiustificato ritardo della P.A. nel pagamento dellaplusvalenza». La Corte ha, altresì posto in rilievo che unadiversa interpretazione risulterebbe in contrasto con i principi costituzionali di: a) buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione (art. 97 Cost.); b) degli obblighi internazionali come limite generale di validità della legislazione statale e regionale (art. 117 Cost.); c) del giusto processo e della ragionevole dura ta del processo (art. 111 Cost.) (Cass. 25/05/2021, n. 14420 Cass.04/08/2020, n. 16629, Cass. 12/01/2016, n. 265). 3.4.La C.t.r. ha espressamente disatteso i principi sopra esposti – ai quali, invece, il Collegio intende dare continuità –assumendo che la linea argomentativa di cui alla sentenza della Corte n. 1429 del 2013 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 farebbe riferimento ad un «presupposto sfuggente», quale il ritardo colposo dell’Amministrazione, rispetto al quale non ha compiuto alcuna indagine. Per l’effetto , si è limitata a con fermare il principio di cassa, quale criterio per l'assoggettamento a tassazione affermando che l’unico rimedio esperibile èquello offerto dalla legge n. 89 dl 2001 e d aggiungendoche i contribuenti non si erano «accontentati della somma indicata dall’Amministrazione». Così motivando, la C.t.r. ha tralascia t o di valutare se nel comportamento della P.A. fosse ravvisabile un ritardo ingiustificato nella liquidazione dell'indennizzo che rendesse non imponibile la plusvalenza, limitandosi ad affermare, come già detto, che si tratterebbe di «presupposto sfuggente». 4. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado dell ’Abruzzo in diversa composizione, la quale dovrà procedere a nuovo esame, valutando,in particolare, se il ritardo giustifichi, secondo i principi sopra esposti, il non assoggettamento a tassazione della plusvalenza derivante dal procedimento espropriativo, e dovrà provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in dive