CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 1975
Cassazione n. 33751/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/01/1975 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'11/1/2022, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa il 2/7/2020 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Amora quanto ai reati di cui ai capi e), g) ed h), perché estinti per prescrizione, e rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta quanto al residuo capo f). 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione con riguardo all'affermazione di responsabilità ed alla prescrizione del reato. Le stesse censure sono state ribadite con memoria del 9/7/2022. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). 4.1. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, lo stesso tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito. 4.2. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato, per un verso, il profilo oggettivo della contestazione di cui all'art. 40, lett. b) e g), d. Igs. n. 504 del 1995, come riscontrata dagli operanti, e, per altro verso, la riferibilità dell'illecito proprio al ricorrente; questi, infatti, era il titolare dell'attività e dell'area adibita a deposito, sulla quale erano state collocate le due cisterne, una delle quali sprovvista di ogni documentazione. Ancora, il ricorrente era socio accomandatario della "D'Amora s.a.s.", con conseguenti poteri di amministrazione, dovendosi ritenere non credibile, dunque, che non conoscesse dell'installazione delle cisterne medesime, peraltro molto ben visibili. Infine, la Corte di merito ha preso in esame la tesi difensiva per la quale la sede di Poggiomarino sarebbe stata gestita dalla sola madre dell'imputato, ma - in ragione di quanto precede - ha ritenuto che la circostanza (peraltro, del tutto generica), quand'anche provata, non fosse comunque idonea ad escludere la responsabilità del D'Amora, attesa la carica da lui ricoperta ed i conseguenti doveri di controllo, con ogni responsabilità anche a titolo di dolo eventuale. 5. Il delitto, contestato al 29/8/2012, non era infine estinto per prescrizione alla data della sentenza di appello, né a quella odierna, attesa la sospensione del relativo termine per 3 anni, 3 mesi e 25 giorni, come da sentenza impugnata. 5. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de