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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31663/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31545-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorren te - avverso la sentenza n. 4611/17/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 03/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania che ha confermato la pronuncia della CTP di Napoli ove erano parzialmente apprezzate le ragioni della contribuente in tema di prova della propria buona fede nel coinvolgimento in frode IVA, con ripresa a tassazione a fin IVA, Ires ed IRAP per l'anno di imposta 2015.

Segnatamente, la CTR ritiene assolto da parte della contribuente l'onere di diligenza massimo nell'informarsi sull'esistenza e la reale portata dell'operatore economico con cui era entrata in contatto.

Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica la parte privata, chiedendo la distrazione delle spese in caso di vittoria.

In prossimità dell'adunanza il patrono erariale ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.

CONSIDERATO Con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli art. 111 Cost., art. 1, 2 e 36 d.lgs. n. 546/1992, 132 e 274 c.p.c., nonché 118 disp. att. c.p.c., nella sostanza lamentando motivazione apparente, error in procedendo.

Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass.

VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi Ric. 2021 n. 31545 sez.

MT - ud. 29-09-2022 -2- di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d.

"minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass.

VI - 5, n. 5209/2018).

In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313 /2018).

Nel caso in esame, a pag. 3 della sentenza in scrutinio, è riportato uno stralcio di motivazione attinente ad altro affare, relativo a tale contribuente [OSCURATO:PERSONA] che reagisce alla pretesa TARES del Comune di Napoli nei suoi confronti, alterando irrimediabilmente la completezza e coerenza della motivazione, che non raggiunge il predetto "minimo costituzionale" sotto cui solo può esplicarsi il sindacato di questa Corte suprema di legittimità.

La motivazione è quindi affetta da irrimediabile contrasto di affermazioni che non consente di ricavarne unitaria ed evidente argomentazione logico giuridica.

Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado per la Regione Campania, in Ric. 2021 n. 31545 sez.

MT - ud. 29-09-2022 -3- diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legitt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31545-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorren te - avverso la sentenza n. 4611/17/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 03/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania che ha confermato la pronuncia della CTP di Napoli ove erano parzialmente apprezzate le ragioni della contribuente in tema di prova della propria buona fede nel coinvolgimento in frode IVA, con ripresa a tassazione a fin IVA, Ires ed IRAP per l'anno di imposta 2015. Segnatamente, la CTR ritiene assolto da parte della contribuente l'onere di diligenza massimo nell'informarsi sull'esistenza e la reale portata dell'operatore economico con cui era entrata in contatto. Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica la parte privata, chiedendo la distrazione delle spese in caso di vittoria. In prossimità dell'adunanza il patrono erariale ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli art. 111 Cost., art. 1, 2 e 36 d.lgs. n. 546/1992, 132 e 274 c.p.c., nonché 118 disp. att. c.p.c., nella sostanza lamentando motivazione apparente, error in procedendo. Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi Ric. 2021 n. 31545 sez. MT - ud. 29-09-2022 -2- di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313 /2018). Nel caso in esame, a pag. 3 della sentenza in scrutinio, è riportato uno stralcio di motivazione attinente ad altro affare, relativo a tale contribuente [OSCURATO:PERSONA] che reagisce alla pretesa TARES del Comune di Napoli nei suoi confronti, alterando irrimediabilmente la completezza e coerenza della motivazione, che non raggiunge il predetto "minimo costituzionale" sotto cui solo può esplicarsi il sindacato di questa Corte suprema di legittimità. La motivazione è quindi affetta da irrimediabile contrasto di affermazioni che non consente di ricavarne unitaria ed evidente argomentazione logico giuridica. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado per la Regione Campania, in Ric. 2021 n. 31545 sez. MT - ud. 29-09-2022 -3- diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legitt
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