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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09574/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. n Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento -reso dal G.i.p. in data 10 agosto 2024 - applicativo della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'ipotesi di reato di cui all'ad. 612 bis, primo e terzo comma, cod. pen.

Secondo il provvisorio editto accusatorio, l'indagato poneva in essere atti persecutori, per futili motivi legati a rapporti di vicinato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Elia e della moglie di quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA], nonché del loro figlio, [OSCURATO:PERSONA]Elia.

2. Nell'interesse dell'indagato è stato proposto ricorso per cassazione, a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidato ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'ad.173 disp. att. cod. proc. pen., con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale basato la propria decisione sulle sole dichiarazioni della persona offesa, senza alcuna considerazione per le allegazioni difensive tese a destrutturare l'attendibilità della stessa.

A tal fine, la difesa aveva infatti valorizzato la querela, sporta dall'indagato nei confronti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]Elia e dei suoi familiari, pochi giorni dopo la presentazione, da parte del D'Elia, della querela contro l'odierno ricorrente.

Il Tribunale si è limitato a evidenziare il mero dato cronologico -di per sé irrilevante- dell'essere la querela presentata dalla persona offesa D'Elia precedente di due giorni rispetto a quella sporta dall'imputato.

Del tutto carente è, inoltre, la motivazione, per avere il Tribunale trascurato il procedimento in cui la persona offesa e i suoi familiari risultano indagati per calunnia, minacce, danneggiamento e atti persecutori.

Né è stata argomentata la sussistenza dell'asserito evento di danno (cambiamento di abitudini di vita e disagio psicologico), conseguente alle condotte provvisoriamente ascritte all'indagato.

Data la dubbia attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, il metodo valutativo delle dichiarazioni della stessa avrebbe dovuto essere ispirato ai canoni dettati dall'ad. 192 cod. proc. pen. 3.

Sono state trasmesse le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è, nel complesso, infondato, per le ragioni di seguito illustrate. 1.1 Devono disattendersi sia le censure relative alla valutazione, da parte del giudice del riesame, delle dichiarazioni delle persone offese sia la critica vedente sull'asserita centralità che il Collegio avrebbe accordato al dato dell'antecedenza della querela della persona offesa rispetto a quella presentata dallo Scordamaglia.

Quanto al primo profilo, gioverà premettere il consolidato principio elaborato da questa Corte, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, ancorché costituita parte civile, possono integrare i gravi indizi necessari per l'applicazione della misura cautelare senza necessità di riscontri oggettivi esterni ai fini della valutazione di attendibilità estrinseca (Sez. 5, n. 27774 del 26/04/2010, M., Rv. 247883 - 01).

Nondimeno, come puntualizzato nella decisione appena citata, la valutazione del giudice dovrà essere, in ogni caso, caratterizzata da rigore e prudenza; eia rigore e prudenza è, in effetti, improntata la motivazione dell'impugnato provvedimento, come si procede a evidenziare.

Il Tribunale del riesame ha operato buon governo dei principi posti dalla giurisprudenza di legittimità, dapprima chiarendo, appunto, come le regole dettate dall'art. 192 cod. proc. pen. non trovino automatica applicazione nel caso di specie, dato che i gravi indizi (costituiti, nel caso in esame, anche dalle dichiarazioni delle persone offese), nel giudizio cautelare, concorrono alla formazione di un giudizio di mera probabilità di colpevolezza (Sez. 2, n. 770 del 28/11/2007, dep. 2008, Giordani, Rv. 239499 - 01), che deve essere effettuato non nell'ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all'esito del contraddittorio»: Sez. 1, n. 19759 del 17.05.2011, Misseri, Rv. 250243, in motivazione).

Di poi, il Tribunale ha motivatamente argomentato circa la pregnanza dimostrativa delle dichiarazioni delle persone offese, evidenziandone credibilità soggettiva, oltre che attendibilità e coerenza intrinseche e assenza di intenti ritorsivi.

Altresì rimarcata è stata la linea di continuità tra le diverse denunce presentate, nel tempo, dalla persona offesa D'Elia, per fatti analoghi a quelli oggetto del procedimento de quo: ciò che ha contribuito a delineare un quadro di sistematicità delle condotte vessatorie poste in essere dal ricorrente.

Peraltro -ha osservato il Tribunale- dalle varie denunce sono scaturiti plurimi procedimenti penali e, da ultimo, la condanna irrevocabile del ricorrente per il delitto d'atti persecutori nei confronti della medesima persona offesa.

A tal riguardo, è stata razionalmente sottolineata la scarsa efficacia deterrente sortita dalla condanna per fatti analoghi.

Nel valutare la credibilità del narrato della persona offesa D'Elia, il Collegio del riesame non ha trascurato di valorizzare riscontri decisivi, che hanno corroborato il mosaico delle dichiarazioni testimoniali del D'Elia, ricordando, in particolare, 1) l'esistenza di un supporto dvd, con immagini dello Scordamaglia impegnato, dapprima, a ingiuriare la persona offesa e a minacciarla_di morte, di poi a sferrare calci al trattore su cui si trovava quest'ultima; 2) le dichiarazioni rese in sede di s.i.t. dalla moglie del D'Elia, collimanti col narrato di quest'ultimo.

In tal senso, la motivazione dell'impugnato provvedimento resiste anche alla censura concernente l'evento di danno del delitto provvisoriamente ascritto: a tale profilo, il motivo di ricorso dedica un breve passaggio critico, che si caratterizza per l'assoluta genericità di formulazione (lamentando, anche in tal caso, l'assenza di ogni "elemento di riscontro" a supporto della provvisoria ascrizione del delitto di atti persecutori) a fronte delle logiche argomentazioni che sorreggono il provvedimento impugnato.

Invero, il cambiamento di abitudini di vita (segnatamente, lavorativa) del D'Elia e il disagio piscologico accumulato dalle persone offese sono stati ricondotti al generale comportamento tenuto dall'indagato, tradottosi in molestie, minacce e atteggiamenti offensivi della dignità delle vittime ([OSCURATO:PERSONA]Elia, in particolare) e della loro libertà di autodeterminazione.

E, come già ricordato, il Tribunale ha valorizzato precisi riscontri (in particolare, le riprese del filmato in supporto dvd) alle dichiarazioni delle persone offese, che hanno rafforzato la valutazione in tema di evento di danno.

Quanto alla seconda censura sollevata dalla difesa, essa deve senz'altro disattendersi, atteso che la motivazione non poggia affatto interamente, come asserito dal ricorrente, sulla valorizzazione dell'antecedenza della querela della persona offesa rispetto a quella presentata dallo Scordamaglia.

Tale è, infatti, soltanto uno dei profili evidenziati dal Collegio del riesame, con apprezzamento, peraltro, del tutto ragionevole ed esente dai dedotti vizi.

In motivazione, infatti, si è chiarito che il dato della querela presentata anche dal ricorrente nei confronti del D'Elia può far luce su una conflittualità in atto tra le parti, ma, "al netto di allegazioni che specificamente confutino quanto emerso dagli atti, non può infirmare il compendio evidenziato" (p. 5 della motivazione).

Con tale efficace replica, il ricorrente non si confronta affatto.

Infine, va ribadito che l'asserita reciprocità dei comportamenti molesti, su cui insiste il ricorrente, non esclude affatto la configurabilità del delitto di atti persecutori; è pur vero che, nell'ipotesi di reciprocità delle condotte, incombe sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell'evento di danno (cfr. Sez. 5, n. 42643 del 24/06/2021, A., Rv. 282170 - 01; Sez. 5, n. 17698 del 05/02/2010, Marchino, Rv. 247226).

Per le ragioni fin qui illustrate, si reputa che tale onere motivazionale sia stato adeguatamente assolto dal Collegio del riesame.

2. Per tali ragioni, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato.

Alla pronuncia rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. n Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento -reso dal G.i.p. in data 10 agosto 2024 - applicativo della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'ipotesi di reato di cui all'ad. 612 bis, primo e terzo comma, cod. pen. Secondo il provvisorio editto accusatorio, l'indagato poneva in essere atti persecutori, per futili motivi legati a rapporti di vicinato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Elia e della moglie di quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA], nonché del loro figlio, [OSCURATO:PERSONA]Elia. 2. Nell'interesse dell'indagato è stato proposto ricorso per cassazione, a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidato ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'ad.173 disp. att. cod. proc. pen., con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale basato la propria decisione sulle sole dichiarazioni della persona offesa, senza alcuna considerazione per le allegazioni difensive tese a destrutturare l'attendibilità della stessa. A tal fine, la difesa aveva infatti valorizzato la querela, sporta dall'indagato nei confronti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]Elia e dei suoi familiari, pochi giorni dopo la presentazione, da parte del D'Elia, della querela contro l'odierno ricorrente. Il Tribunale si è limitato a evidenziare il mero dato cronologico -di per sé irrilevante- dell'essere la querela presentata dalla persona offesa D'Elia precedente di due giorni rispetto a quella sporta dall'imputato. Del tutto carente è, inoltre, la motivazione, per avere il Tribunale trascurato il procedimento in cui la persona offesa e i suoi familiari risultano indagati per calunnia, minacce, danneggiamento e atti persecutori. Né è stata argomentata la sussistenza dell'asserito evento di danno (cambiamento di abitudini di vita e disagio psicologico), conseguente alle condotte provvisoriamente ascritte all'indagato. Data la dubbia attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, il metodo valutativo delle dichiarazioni della stessa avrebbe dovuto essere ispirato ai canoni dettati dall'ad. 192 cod. proc. pen. 3. Sono state trasmesse le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è, nel complesso, infondato, per le ragioni di seguito illustrate. 1.1 Devono disattendersi sia le censure relative alla valutazione, da parte del giudice del riesame, delle dichiarazioni delle persone offese sia la critica vedente sull'asserita centralità che il Collegio avrebbe accordato al dato dell'antecedenza della querela della persona offesa rispetto a quella presentata dallo Scordamaglia. Quanto al primo profilo, gioverà premettere il consolidato principio elaborato da questa Corte, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, ancorché costituita parte civile, possono integrare i gravi indizi necessari per l'applicazione della misura cautelare senza necessità di riscontri oggettivi esterni ai fini della valutazione di attendibilità estrinseca (Sez. 5, n. 27774 del 26/04/2010, M., Rv. 247883 - 01). Nondimeno, come puntualizzato nella decisione appena citata, la valutazione del giudice dovrà essere, in ogni caso, caratterizzata da rigore e prudenza; eia rigore e prudenza è, in effetti, improntata la motivazione dell'impugnato provvedimento, come si procede a evidenziare. Il Tribunale del riesame ha operato buon governo dei principi posti dalla giurisprudenza di legittimità, dapprima chiarendo, appunto, come le regole dettate dall'art. 192 cod. proc. pen. non trovino automatica applicazione nel caso di specie, dato che i gravi indizi (costituiti, nel caso in esame, anche dalle dichiarazioni delle persone offese), nel giudizio cautelare, concorrono alla formazione di un giudizio di mera probabilità di colpevolezza (Sez. 2, n. 770 del 28/11/2007, dep. 2008, Giordani, Rv. 239499 - 01), che deve essere effettuato non nell'ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all'esito del contraddittorio»: Sez. 1, n. 19759 del 17.05.2011, Misseri, Rv. 250243, in motivazione). Di poi, il Tribunale ha motivatamente argomentato circa la pregnanza dimostrativa delle dichiarazioni delle persone offese, evidenziandone credibilità soggettiva, oltre che attendibilità e coerenza intrinseche e assenza di intenti ritorsivi. Altresì rimarcata è stata la linea di continuità tra le diverse denunce presentate, nel tempo, dalla persona offesa D'Elia, per fatti analoghi a quelli oggetto del procedimento de quo: ciò che ha contribuito a delineare un quadro di sistematicità delle condotte vessatorie poste in essere dal ricorrente. Peraltro -ha osservato il Tribunale- dalle varie denunce sono scaturiti plurimi procedimenti penali e, da ultimo, la condanna irrevocabile del ricorrente per il delitto d'atti persecutori nei confronti della medesima persona offesa. A tal riguardo, è stata razionalmente sottolineata la scarsa efficacia deterrente sortita dalla condanna per fatti analoghi. Nel valutare la credibilità del narrato della persona offesa D'Elia, il Collegio del riesame non ha trascurato di valorizzare riscontri decisivi, che hanno corroborato il mosaico delle dichiarazioni testimoniali del D'Elia, ricordando, in particolare, 1) l'esistenza di un supporto dvd, con immagini dello Scordamaglia impegnato, dapprima, a ingiuriare la persona offesa e a minacciarla_di morte, di poi a sferrare calci al trattore su cui si trovava quest'ultima; 2) le dichiarazioni rese in sede di s.i.t. dalla moglie del D'Elia, collimanti col narrato di quest'ultimo. In tal senso, la motivazione dell'impugnato provvedimento resiste anche alla censura concernente l'evento di danno del delitto provvisoriamente ascritto: a tale profilo, il motivo di ricorso dedica un breve passaggio critico, che si caratterizza per l'assoluta genericità di formulazione (lamentando, anche in tal caso, l'assenza di ogni "elemento di riscontro" a supporto della provvisoria ascrizione del delitto di atti persecutori) a fronte delle logiche argomentazioni che sorreggono il provvedimento impugnato. Invero, il cambiamento di abitudini di vita (segnatamente, lavorativa) del D'Elia e il disagio piscologico accumulato dalle persone offese sono stati ricondotti al generale comportamento tenuto dall'indagato, tradottosi in molestie, minacce e atteggiamenti offensivi della dignità delle vittime ([OSCURATO:PERSONA]Elia, in particolare) e della loro libertà di autodeterminazione. E, come già ricordato, il Tribunale ha valorizzato precisi riscontri (in particolare, le riprese del filmato in supporto dvd) alle dichiarazioni delle persone offese, che hanno rafforzato la valutazione in tema di evento di danno. Quanto alla seconda censura sollevata dalla difesa, essa deve senz'altro disattendersi, atteso che la motivazione non poggia affatto interamente, come asserito dal ricorrente, sulla valorizzazione dell'antecedenza della querela della persona offesa rispetto a quella presentata dallo Scordamaglia. Tale è, infatti, soltanto uno dei profili evidenziati dal Collegio del riesame, con apprezzamento, peraltro, del tutto ragionevole ed esente dai dedotti vizi. In motivazione, infatti, si è chiarito che il dato della querela presentata anche dal ricorrente nei confronti del D'Elia può far luce su una conflittualità in atto tra le parti, ma, "al netto di allegazioni che specificamente confutino quanto emerso dagli atti, non può infirmare il compendio evidenziato" (p. 5 della motivazione). Con tale efficace replica, il ricorrente non si confronta affatto. Infine, va ribadito che l'asserita reciprocità dei comportamenti molesti, su cui insiste il ricorrente, non esclude affatto la configurabilità del delitto di atti persecutori; è pur vero che, nell'ipotesi di reciprocità delle condotte, incombe sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell'evento di danno (cfr. Sez. 5, n. 42643 del 24/06/2021, A., Rv. 282170 - 01; Sez. 5, n. 17698 del 05/02/2010, Marchino, Rv. 247226). Per le ragioni fin qui illustrate, si reputa che tale onere motivazionale sia stato adeguatamente assolto dal Collegio del riesame. 2. Per tali ragioni, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato. Alla pronuncia rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento