CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 34056/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 06/12/2021 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania, con il decreto indicato in epigrafe, ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine all'istanza di concessione di misura alternativa alla detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], rilevando che la "pena residua che il condannato deve ancora espiare, il cui termine finale è fissato alla data del 2.9.2018, supera i limiti prescritti dagli artt. 47, 47-ter e 50 OP". 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamentando violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, poiché al momento della decisione erano già maturati i limiti della pena da espiare per l'accesso all'affidamento in prova al servizio sociale e tali limiti erano parimenti maturati quanto all'accesso alla semilibertà già al momento dell'istanza, come documentato dal computo operato nel provvedimento di cumulo in data 24 maggio 2021 di cui il decreto non ha tenuto conto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Va premesso che, come risulta dall'esame dell'istanza sulla quale ha provveduto il provvedimento impugnato, il condannato aveva richiesto al Tribunale di sorveglianza unicamente l'ammissione alla semilibertà, sicché risultano esaminabili solo i rilievi concernenti tale misura. 3. Quanto rappresentato dalla motivazione del decreto presidenziale, al di là dell'evidente errore materiale nell'indicazione del fine pena, non può dare conto delle ragioni per cui, con provvedimento de plano, sono state escluse le condizioni per l'ammissione alla semidetenzione, posto che si limita a far riferimento ad un cumulo risalente al 31 dicembre 2018 e a citare una data del fine pena, senza minimamente confrontarsi con le successive vicende esecutive, come quelle relative al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva e alla conseguente rideterminazione della pena di cui al provvedimento in data 24 maggio 2021 allegato al ricorso. 4. Conseguentemente, non potendo anzitutto rilevarsi le condizioni per l'adozione di una decisione de plano, il decreto impugnato va annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania affinché provveda in ordine all'istanza del condannato. P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto impugnato. Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio. Così deci