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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 1967

Cassazione n. 37312/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 del GIP TRIBUNALE di CALTAGIRONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, reso ai sensi delrart 444 e ss cpp; ritenuto che i motivi prospettati dai diversi ricorsi sono tutti inammissibili perché l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non possono annoverarsi quelle prospettate dall'impugnazione in esame che solo in termini di mera apparenza mettono in discussione la qualificazione ascritta alle condotte a giudizio, perché le relative doglianze non fanno in alcun modo leva su emergenze immediatamente desumibili dal portato dell'imputazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice; P.Q.

M .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa amento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle am ende.

Così deciso in data 24 ottobre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 del GIP TRIBUNALE di CALTAGIRONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, reso ai sensi delrart 444 e ss cpp; ritenuto che i motivi prospettati dai diversi ricorsi sono tutti inammissibili perché l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non possono annoverarsi quelle prospettate dall'impugnazione in esame che solo in termini di mera apparenza mettono in discussione la qualificazione ascritta alle condotte a giudizio, perché le relative doglianze non fanno in alcun modo leva su emergenze immediatamente desumibili dal portato dell'imputazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice; P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa amento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle am ende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.
Sentenza Cassazione n. 37312/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris