CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 41582/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo IV- A. -0 it ' 1". • -0.1-t4 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza, resa a seguito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Modena che ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 (capo a) e 337 cod. pen. (capo b), allo stesso ascritti in concorso con [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti si è proceduto separatamente. 2. Questo il fatto: notati a bordo dell'autovettura condotta dal ricorrente, gli imputati non si fermavano al segnale loro rivolto dagli operanti e partivano a velocità sostenuta, finendo la corsa contro una siepe e un cartello stradale. Scesi dall'auto, fuggivano a piedi, inseguiti dai militari ai quali tentavano di opporsi con violenza, spintonandoli e cercando di colpirli con calci. In questo contesto, il coimputato veniva visto gettare alcuni involucri, contenenti, l'uno, sostanza stupefacente di tipo hashish per 99 grammi; l'altro, tre confezioni di sostanza polverosa bianca di tipo cocaina per un peso complessivo di 1,4 grammi. La perquisizione dell'autovettura, intestata alla moglie dell'odierno ricorrente, consentiva di rinvenire nel vano portaoggetti, posto innanzi al cambio, cinque panetti di sostanza stupefacente di tipo hashish, per un peso complessivo di circa mezzo chilo. In sede di interrogatorio, il coimputato, trovato in possesso della somma di euro 855, si attribuiva la proprietà di tutto lo stupefacente, in parte destinato alla vendita e in parte destinato all'uso personale. [OSCURATO:PERSONA], invece, negava il coinvolgimento nella detenzione dello stupefacente, asserendo di non sapere che si trovasse all'interno dell'auto e sostenendo che apparteneva al coimputato a cui si era limitato a dare un passaggio, dopo averlo incontrato in un locale nei pressi della stazione. 3. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che solleva tre motivi. 3.1. Con i primi due motivi, deduce violazione dell'art. 110 cod. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. I Giudici di merito non hanno correttamente individuato i criteri distintivi tra il concorso di persone nel reato e la connivenza non punibile: nulla prova che la compagnia del ricorrente con il coimputato non fosse totalmente casuale, che il primo intendesse darsi allo spaccio o che avesse, in alcun modo, rafforzato l'altrui proposito criminoso. La mera presenza dell'imputato sulla vettura nella quale viaggiava lo spacciatore non è indizio sufficiente per ritenere integrato il suo contributo partecipativo, descritto, peraltro, con mere formule di stile: da ciò l'apparenza della motivazione. Il coimputato, peraltro, si era attribuito l'esclusiva detenzione della sostanza.3.2. Con il terzo motivo, eccepisce violazione dell'articolo 337 cod. pen., per avere i giudici di merito ritenuto integrato il relativo reato, sebbene l'imputato si fosse limitato a darsi alla fuga e a mantenere un comportamento meramente passivo, privo di una vis corporale significativa. 4. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I motivi volti a contestare l'affermazione di responsabilità dell'imputato, in relazione al reato di cui all'art. 73 d. P.R. n. 309 del 1990, sono manifestamente infondati, anche perché volti a proporre deduzioni eminentemente di fatto, che sollecitano una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 -01). I Giudici di merito, con pronunce conformi, hanno adottato una motivazione del tutto logica e completa, indicando i plurimi elementi sulla scorta dei quali doveva ritenersi provata la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati allo stesso ascritti. 2.1. Le pronunce hanno, infatti, chiarito che buona parte dello stupefacente si trovava nel vano portaoggetti innanzi al cambio, e dunque ben visibile, sicché era da escludersi che il [OSCURATO:PERSONA] fosse ignaro della presenza della sostanza. La reazione dello stesso, poi, che si era dato alla fuga repentinamente abbandonando il veicolo, è stata ritenuta, del tutto ragionevolmente, indicativa del pieno coinvolgimento del ricorrente nell'attività criminosa. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha escluso che fosse configurabile nel caso di specie una mera connivenza passiva, in conformità al consolidato orientamento di questa Corte per cui "la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato va individuata nel fatto che mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo privo di qualsivoglia efficacia causale, il secondo richiede un comportamento partecipativo positivo, morale e materiale all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino la detenzione, l'occultamento ed il controllo della droga, assicurando all'altro concorrente anche implicitamente una collaborazione sulla quale questi può contare" (Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu e altri, Rv. 246649 -01; Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280244 -02; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna e altro, Rv. 264454 - 01). Per contro, il ricorso si limita a riproporre pedissequamente le questioni correttamente analizzate nei gradi di merito, sicché lo stesso si appalesa altresì generico. 2.2. Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento alla doglianza relativa alla contestazione di cui al capo b) dell'imputazione, con riguardo alla quale la motivazione si presenta del tutto congrua e giuridicamente corretta, in quanto conforme ai consolidati principi in materia. È stato infatti accertato che il [OSCURATO:PERSONA], oltre ad aver posto in essere una condotta di guida estremamente pericolosa nel tentativo di sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine (cfr. Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277765 - 01, a mente della quale integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un'autovettura, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità), una volta sceso dalla vettura, aveva spintonato gli agenti: tale comportamento ha configurato, secondo corretto rilievo in diritto da parte della Corte di merito, non una mera resistenza passiva ma un vero e proprio impiego di forza, diretto a neutralizzare l'azione del pubblico ufficiale ed a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga (tra le molte, Sez. 6, n. 35125 del 26/06/2003, Graziotti, Rv. 226525 - 01). 3. Alla luce delle su esposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell