CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021
Cassazione n. 41856/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; — i- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Torino in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo in relazione al reato di furto, previa pronuncia di estinzione per prescrizione relativamente agli altri reati, nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa. 2. Ricorre il [OSCURATO:PERSONA] lamentando vizio motivazionale e travisamento della prova in punto di accertamento di responsabilità contestando il ragionamento logico giuridico posto dal giudice di appello a sostegno della decisione. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, e pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammissibile. Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità avendo tratto il giudizio di responsabilità dell'imputato sulle dichiarazioni testimoniali e sul riconoscimento fotografico da parte di uno dei testi, nonché sulla prova logica, peraltro alimentata da parziali ammissioni dell'imputato, secondo le quali egli era solito frequentare i locali dove erano stati perpetrati i furti in quanto autorizzato dal proprietario. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 Settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA]