CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2025
Cassazione n. 25324/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 056XNR2) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il giudice procedente ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen.. Difatti, l'unico motivo di ricorso attiene alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, la cui applicazione non faceva peraltro parte dell'accordo raggiunto tra le parti; difettando, quindi, gli elementi per la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen.. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 Il Consigliere estensore La Pre4ite,