Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 24220/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 4608-2026 - Udienza del 13/05/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di diffamazione.

Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato — è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici. [OSCURATO:PERSONA] che la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] altresì che il ricorso è manifestamente infondato in quanto, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, in tema di diffamazione commessa mediante pubblicazione di un articolo a firma anonima su un giornale "on line", il direttore del periodico risponde di concorso ex art. 110 cod. pen. nel reato di diffamazione e non dal reato di omesso controllo, ex art. 57 cod. pen., quando vi sia prova del suo consenso e della sua adesione al contenuto dello scritto diffamatorio (Sez. 5, n.52743 del 28/09/2017, Ambrosetti, Rv. 271782), come, nel caso di specie, la Corte di appello ha evinto dalla posizione dello scritto all'interno del giornale e dalla sua evidenza, segni di una precisa scelta redazionale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] che alla soccombenza odierna dell'imputato consegue la condanna del medesimo alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, che si liquidano in euro 1800,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 4608-2026 - Udienza del 13/05/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di diffamazione. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato — è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici. [OSCURATO:PERSONA] che la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] altresì che il ricorso è manifestamente infondato in quanto, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, in tema di diffamazione commessa mediante pubblicazione di un articolo a firma anonima su un giornale "on line", il direttore del periodico risponde di concorso ex art. 110 cod. pen. nel reato di diffamazione e non dal reato di omesso controllo, ex art. 57 cod. pen., quando vi sia prova del suo consenso e della sua adesione al contenuto dello scritto diffamatorio (Sez. 5, n.52743 del 28/09/2017, Ambrosetti, Rv. 271782), come, nel caso di specie, la Corte di appello ha evinto dalla posizione dello scritto all'interno del giornale e dalla sua evidenza, segni di una precisa scelta redazionale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] che alla soccombenza odierna dell'imputato consegue la condanna del medesimo alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, che si liquidano in euro 1800,00, oltre accessori di legge. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24220/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris