CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 33314/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOEsaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale laCorte di appello di Catania ha rigettato la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA],finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671cod. proc. pen., tra i reati giudicati con le sentenze ai punti nn. 1 e 2 delprovvedimento impugnato, emesse, rispettivamente, per il delitto di cui all’art.416-bis cod. pen., commesso fino all’aprile del 2010 in Catania e provincia, e peri delitti di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi inCatania dal 7 novembre 2011 al 1° febbraio 2012;premesso che, in tema di continuazione, l’accertamento del requisito dellaunicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa allavalutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede dilegittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936del 3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222 - 01);preso atto che grava sul condannato, il quale in sede di esecuzione invochil’applicazione della disciplina del reato continuato, l’onere di allegare elementispecifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento allacontiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità o analogia dei titoli direato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminosounitario, quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate allasistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806 del20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580 – 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010,rilevato che, in relazione alla continuazione tra il reato di partecipazione adassociazione mafiosa e i reati fine, la giurisprudenza ha affermato che laricorrenza del vincolo è ipotizzabile a condizione che il giudice verifichipuntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui ilpartecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 23818 del22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 – 01; conformiSez. 1, n. 39858 del28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 – 01), mentre, con specifico riferimento alrapporto tra i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 T.U. stup., si è stabilitoche «In tema di continuazione, qualora sia riconosciuta l’appartenenza di unsoggetto a diversi sodalizi criminosi, è possibile ravvisare il vincolo dellacontinuazione tra i reati associativi solo a seguito di una specifica indagine sullanatura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità neltempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmioperativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione,non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della natura permanente delreato associativo e dell’omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose»(Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017, Napolitano, Rv. 268786 – 01, che,in fattispecie relativa all’esclusione del vincolo della continuazione tra il reato dicui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quello di associazione per delinquere distampo mafioso, finalizzata alla consumazione sia di reati concernenti il trafficodi sostanze stupefacenti che di reati diversi, ha rigettato il ricorso avverso lasentenza che aveva negato il riconoscimento del vincolo tra i due reati, rilevandoche, nonostante la contiguità geografica e cronologica delle condotte e la lorotendenziale omogeneità, le modalità concrete di consumazione dei vari delittierano sintomatiche di scelte di vita ispirate alla sistematica consumazione diilleciti, e non all’attuazione di un progetto criminoso unitario);constatato che la Corte di appello di Catania ha negato il riconoscimento delvincolo ex art. 81 cpv. cod. pen., rimarcando la discrasia temporale tral’adesione del [OSCURATO:PERSONA] al gruppo mafioso catanese di [OSCURATO:PERSONA], collocata alla finedegli anni novanta, e l’epoca di operatività dell’associazione finalizzata alnarcotraffico (dal 7 novembre 2011 al 1° febbraio 2012), nonché la diversitàsoggettiva tra quest’ultima, a base familiare, e il sodalizio mafioso, in assenza dielementi enucleabili dal procedimento per reati in materia di droga checonsentissero di collegare tali affari alla congrega mafiosa;rilevato che il ricorrente denuncia violazione di legge, insistendo sullacontiguità temporale dei due fenomeni e sull’inquadramento del trafficoorganizzato nell’ambito del contesto mafioso;ritenuto che l’instante propone una lettura alternativa degli elementi valutatidal giudice dell’esecuzione, da questo già disattesa con adeguata motivazione,immune da fratture logiche ed esente da violazioni di legge, senza introdurreelementi univoci a supporto degli assunti esposti;ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delleammende, determinabile equitativamente in tremila euro, ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]