CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 14042/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntangelo;- ricorrenti -contro-) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo PECdel proprio difensore, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno 20 dicembre 2021 n.1782;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 marzo2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Nelle prime ore del mattino del 7.12.2004 il veicolo [OSCURATO:PERSONA] di proprietàdi [OSCURATO:PERSONA] ed in uso a [OSCURATO:PERSONA] prese fuoco mentre era in sosta.L’incendio si propagò all’adiacente immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e2. Nel 2006 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero dinanzi alTribunale di Salerno, sezione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eNumero registro generale 2730/2023N.R.G.: 2730/23Camera di consiglio del 3 marzo 2026 Numero sezionale 807/2026Numero di raccolta generale 14042/2026Data pubblicazione 13/05/2026I convenuti si costituirono eccependo che l’incendio era di natura dolosa edera stato appiccato da terzi rimasti ignoti, del cui operato essi non potevanoessere chiamati a rispondere.3. Con sentenza n. 1345/17 il Tribunale di Salerno accolse la domandaritenendo indimostrata l’origine dolosa dell’incendio.La sentenza fu appellata dai soccombenti.4. Con sentenza 20.12.2021 n. 1782 la Corte d’appello di Salerno rigettò ilgravame. Anche la Corte d’appello ritenne indimostrata l’origine dolosadell’incendio, e ribadì l’affermazione della responsabilità ex custodia, ai sensidell’art. 2051 c.c., degli appellanti.5. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.Ambo le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso.Col primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 184 c.p.c., nel testoapplicabile ratione temporis.L’illustrazione del motivo si può così riassumere:- nel giudizio di primo grado, dopo quattro anni dell’introduzione dellacausa e dopo (almeno) sei udienze, e senza istanza di alcuna delle parti, ilTribunale ritenne di fissare i termini per l’articolazione dei mezzi istruttoriprevisti dall’art. 184 c.p.c., motivando con la “assenza di comunicazioni” (cosìil ricorso);- in questo modo il Tribunale era incorso in una nullità processuale,sostanzialmente rimettendo in termini gli attori per articolare mezzi istruttori.I ricorrenti ammettono che il suddetto vizio non fu dedotto come motivod’appello, ma sostengono che ciò non fosse necessario, dal momento cheN.R.G.: 2730/23Camera di consiglio del 3 marzo 2026 Numero registro generale 2730/2023Numero sezionale 807/2026Numero di raccolta generale 14042/2026Data pubblicazione 13/05/2026trattandosi di vizio rilevabile d’ufficio, fu “sufficiente nuovamente denunziarnela violazione” in grado di appello (p. 7).1.1. Il motivo è inammissibile per due indipendenti ragioni.1.2. La prima ragione è che la censura non rispetta l’onere di indicazione edallegazione degli atti su cui il ricorso si fonda, imposto a pena diinammissibilità, dall’art. 366 n. 6 c.p.c..Il ricorso, infatti, si fonda sui verbali del giudizio di primo grado, ma questi(a) non sono indicati come prodotti;(b) nemmeno (secondo il principio di diritto a suo tempo affermato daCass., Sez. Un., n. 22726 del 2011) si dichiara di voler fare riferimento allaloro presenza nel fascicolo d’ufficio del giudizio di appello, adducendo o cheerano stati prodotti in esso o che sarebbero stati presente nel fascicolo diprimo grado, in ipotesi acquisito al fascicolo di appello.1.2. La seconda e decisiva ragione è che qualsiasi nullità processuale (e taleè la fissazione di un ulteriore termine per le articolazioni istruttorie, dopo ilmaturare delle preclusioni) si converte in motivo di gravame, sicché per farlavalere gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto impugnare su questo punto lasentenza di primo grado.Sfuggono a questa regola soltanto le c.d. “questioni fondanti” (legittimazione,contraddittorio, litisconsorzio necessario), come stabilito dalle Sezioni Unitedi questa corte (Sez. U - , Sentenza n. 24172 del 29/08/2025).2. Il secondo motivo di ricorso.Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115c.p.c..I ricorrenti deducono che il Tribunale avrebbe violato il principio dispositivo,da un lato concedendo agli attori il termine per articolare mezzi istruttoriNumero registro generale 2730/2023N.R.G.: 2730/23Camera di consiglio del 3 marzo 2026 Numero sezionale 807/2026Numero di raccolta generale 14042/2026Data pubblicazione 13/05/2026senza che essi l’avessero richiesto; dall’altro disponendo una consulenzatecnica d’ufficio.2.1. Il motivo è inammissibile per la medesima ragione già indicata aiprecedenti paragrafi 1.1 e 1.2.3. Il terzo motivo.Col terzo motivo è denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c..I ricorrenti deducono che la Corte d’appello ha omesso di pronunciarsi sulmotivo di gravame col quale avevano eccepito che il consulente tecnicod’ufficio aveva acquisito illegittimamente documenti che spettava alle partidepositare.3.1. Il motivo è inammissibile.In violazione dell’onere, imposto pena di inammissibilità dall’articolo 366, n.6, c.p.c., i ricorrenti non indicano quali sarebbero i documenti in tesiillegittimamente acquisiti dal c.t.u., né quale sarebbe la loro rilevanza ai finidella decisione.4. Non è luogo a provvedere sulle spese, in quanto il controricorso di [OSCURATO:PERSONA] è tardivo.Il ricorso è stato infatti notificato il 19.1.2023: da tale data decorreva iltermine di quaranta giorni per il deposito del controricorso, secondo ladisciplina del novellato art. 370 c.p.c. che pone a carico del controricorrenteil solo onere del deposito, e non più della notifica.L’art. 35, comma 5 del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (nel testo modificatodalla legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha disposto che le norme del capo IIIdel titolo III del libro secondo del codice di procedura civile (e dunque lenorme sul giudizio di legittimità) “hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere datale data”, e dunque anche al presente giudizio.P.q.m.N.R.G.: 2730/23Camera di consiglio del 3 marzo 2026 Numero registro generale 2730/2023Numero sezionale 807/2026Numero di raccolta generale 14042/2026Data pubblicazione 13/05/2026(-) dichiara inammissibile il ricorso;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile dellaCorte di cassazione, addì 3 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])