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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 42346/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale la Corte di Appello di Trieste, in data 20/4/2023, ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato presentata nell'interesse del predetto il 19/1/2023 in relazione alla sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Trieste divenuta definitiva 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, infatti, non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione ( cfr. Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010.

In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 20001 n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 14 settembre 2023 Il Consigliere estensore mperiali [OSCURATO:PERSONA] IL 11 OTT. 2023 [OSCURATO:PERSONA]‘

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale la Corte di Appello di Trieste, in data 20/4/2023, ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato presentata nell'interesse del predetto il 19/1/2023 in relazione alla sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Trieste divenuta definitiva 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, infatti, non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione ( cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010. In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 20001 n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 14 settembre 2023 Il Consigliere estensore mperiali [OSCURATO:PERSONA] IL 11 OTT. 2023 [OSCURATO:PERSONA]‘
Sentenza Cassazione n. 42346/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris