CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 maggio 1982
Cassazione n. 46984/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/05/1982 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]/ZZA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Brescia, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, di seguito enunciato nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deducono, in particolare, la mancanza di motivazione in merito al motivo d'appello inerente alla non intervenuta identificazione di colui il quale sarebbe stato il detentore dello stupefacente, poi acquistato dall'imputato, oltre che in ordine alle deduzioni della difesa circa l'indisponibilità di denaro da parte dell'imputato per l'acquisto della cocaina, invece argomentabile dalla conversazione intercettata. La Corte territoriale avrebbe poi errato per aver ritenuto insussistenti le circostanze attenuanti generiche in considerazione della condotta di vita anteatta dell'imputato, quale soggetto gravato da plurimi e specifici precedenti penali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla decisione,, 1.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 1.2. Orbene, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la sentenza impugnata, in considerazione delle prospettazioni difensive, chiarisce, valutando gli elementi emergenti dalle conversazioni ambientali richiamati dalla difesa, che, al di là dell'identificazione di uno dei detentori dello stupefacente, l'acquisto si è perfezionato tra Gallace e [OSCURATO:PERSONA] con la conclusione dell'accordo avente ad oggetto cocaina ancora da consegnare e la previsione della corresponsione, in un secondo momento, del prezzo concordato. Parimenti inammissibile è la doglianza relativa alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, mirando il ricorrente a sostituire la propria valutazione circa la condotta di vita anteatta dell'imputato a quella del giudice dì merito che, invece, con motivazione esente da critiche ha valorizzato in termini negativi i precedenti anche specifici di Gallace. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 ottobre 2022 W