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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022

Cassazione n. 46969/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 393 cod. pen., confermando la pena, condizionalmente sospesa in maniera subordinata, inflittagli in primo grado nella misura di un mese di reclusione.

Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso - ribadito con memoria difensiva separatamente depositata - appare manifestamente infondato, in considerazione del fatto che la prescrizione del reato è maturata in data 16 novembre 2020 e quindi in epoca successiva all'impugnata decisione, a causa della rilevanza, correttamente attribuita dal giudice di merito e immotivatamente disconosciuta dalla difesa del ricorrente, alla sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale da pandemia Covid-19 (gg. 64) nonché a quella (gg. 23) connessa all'astensione dall'udienza del difensore dell'imputato per adesione ad un'iniziativa di categoria.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 7 ottobre 2022 Il consigliy,Fe 4tensore [OSCURATO:PERSONA] D L :.3ì T ATK- .- IN C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 393 cod. pen., confermando la pena, condizionalmente sospesa in maniera subordinata, inflittagli in primo grado nella misura di un mese di reclusione. Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso - ribadito con memoria difensiva separatamente depositata - appare manifestamente infondato, in considerazione del fatto che la prescrizione del reato è maturata in data 16 novembre 2020 e quindi in epoca successiva all'impugnata decisione, a causa della rilevanza, correttamente attribuita dal giudice di merito e immotivatamente disconosciuta dalla difesa del ricorrente, alla sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale da pandemia Covid-19 (gg. 64) nonché a quella (gg. 23) connessa all'astensione dall'udienza del difensore dell'imputato per adesione ad un'iniziativa di categoria. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 7 ottobre 2022 Il consigliy,Fe 4tensore [OSCURATO:PERSONA] D L :.3ì T ATK- .- IN C
Sentenza Cassazione n. 46969/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris