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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 18300/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 del TRIBUNALE di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lsen e con usiohi-d-eTPW, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Pisa ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 444 ss. cod.proc.pen. e in riferimento al reato previsto dall'art.186, commi 2, lett.b) e 2-bis, d.lgs. n.30 aprile 1992, n.285 (fatto aggravato per avere provocato un incidente stradale), la pena di mesi quattro di arresto ed € 800,00 di ammenda, con sospensione della patente di guida per mesi sei.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale deduce che il giudicante non avrebbe integralmente recepito l'accordo intervenuto tra le parti, omettendo di concedere all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, cui pure era subordinata l'istanza di applicazione.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, con il quale il difensore dell'imputato ha lamentato una difformità tra l'accordo raggiunto tra le parti e la sentenza di applicazione della pena, è fondato. 1.1 Va premesso che i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta sono attualmente regolati dal disposto dell'art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla

I. 23 giugno 2017. n.103, ai sensi del quale il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, conseguendone l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (Sez.6, n.1032 del 7/11/2019, dep.2020, Pierri, Rv. 278337-01; Sez.fer. n.28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761). 1.2 Occorre verificare se, nel caso di specie - in considerazione del parziale e omesso recepimento dell'accordo concluso tra le parti in punto di applicazione della sospensione condizionale della pena - possa configurarsi un vizio denunciabile ai sensi del predetto art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. ovvero se si verta in una fattispecie di mero errore materiale. 1.3 Sul punto, va anche evidenziato che - in riferimento al disposto dell'art.130, comma 1-bis, cod.proc.pen. (pure introdotto dalla I. 23.6.2017, n.103) - il procedimento di correzione di cui all'art. 130, comma 1-bis cod. proc. pen., trova applicazione solo nel caso in cui le discrasie tra la pena irrogata e quella di cui all'accordo tra le parti siano il frutto di errori materiali, dovendosi escludere, invece, il ricorso a tale incidente processuale nel caso di mancata correlazione tra richiesta e sentenza o di illegalità della pena (Sez.6, n.21891 del 21/7/2020, D., RV. 279559).

2. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità - in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti - qualora nel dispositivo della sentenza, il giudice abbia omesso di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, cui - come risulti dalla relativa richiesta formulata in sede di verbale di udienza - era subordinata l'efficacia dell'accordo e dal tenore della decisione possa desumersi che siffatta mancata pronuncia sia da ascrivere a una mera omissione, si configura un'ipotesi di errore materiale che, in difetto di cause ostative alla concessione del beneficio, può essere emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. anche dalla Corte di cassazione mediante diretta integrazione della sentenza sul punto provvedendosi ai sensi dell'art.620, lett.1), cod.proc.pen. (in termini, Sez.6, n.6418 del 20/1/2016, Romanazzi, RV. 265845; Sez.1, n.37243 del 25/6/2019, Sarno, RV. 276839; Sez.4, n.5357 del 4/2/2020, Calleri, RV. 278444; Sez.3, n.3741 del 14/12/2020, dep. 2021, Pompa, RV. 280872).

2.1. Si tratta di indirizzo che, come sottolineato in motivazione dalle citate Cass. 37243/2019 e Cass. 5357/2020, si contrappone ad altra linea interpretativa (espressa da Sez.1, n.1768 del 23/11/2017, dep.2018, Capobianco, RV. 271985), in base alla quale la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che ometta di pronunciarsi in dispositivo sulla richiesta di sospensione condizionale della pena, cui l'accordo è subordinato, non può essere oggetto del procedimento di correzione materiale ex art. 130 cod. proc. pen., in quanto tale omissione integra un vizio afferente al contenuto decisionale della pronuncia, censurabile unicamente tramite il ricorso per cassazione (posizione giustificata in quanto la distinzione fra le ipotesi di mero errore materiale e quelle di vizio della sentenza di applicazione della pena ha trovato definitivo accreditamento nel nuovo art. 130, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha ammesso la procedura di correzione dell'errore materiale limitatamente ai casi in cui «si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione e di computo» e nel nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge, che ha individuato tra i casi di ricorso per cassazione il «difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza»).

2.2. Deve peraltro ritenersi, sulla base della motivazione delle suddette pronunce, che il ravvisato contrasto di giurisprudenza sia meramente apparente, dovendosene piuttosto evincere la considerazione comune in base alla quale il ricorso al procedimento di correzione di errore materiale (errore, eventualmente, emendabile da parte della Corte di Cassazione) è consentito nel solo caso in cui, dalla lettura combinata del dispositivo e della motivazione, possa ritenersi che l'omessa menzione nella parte dispositiva della sospensione condizionale della pena sia frutto di una mera svista del giudicante; il quale, dopo avere nella parte motiva menzionato e ritenuto concedibile il beneficio della sospensione condizionale richiesto dalle parti, abbia poi omesso di menzionarlo nella parte dispositiva (si veda sul punto quanto già rilevato da Sez.6, 20/3/2008, n.12516, Zangrando, RV. 239331).

2.3. Se ne desume che il ricorso al procedimento di correzione di errore materiale sia ammissibile nel solo caso in cui il giudicante, dopo avere preso atto in motivazione della congruità dell'accordo raggiunto, ometta per mera dimenticanza di menzionare il beneficio nella parte dispositiva; dovendosi invece ritenere che, in caso di omessa menzione dell'accordo tanto nella parte motiva quanto in quella dispositiva ci si trovi al cospetto di un difetto di correlazione tra accordo raggiunto e sentenza, censurabile ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen..

2.4. Ciò richiamando il principio in forza del quale il giudice a cui viene chiesta l'applicazione della pena concordata ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. si trova di fronte all'alternativa - secca e ineludibile - di accogliere la richiesta in modo aderente alla proposta, se conforme ai presupposti di legge, oppure di rigettarla e procedere oltre nel giudizio (Sez.3, n.3741 del 14/12/2020, Pompa, Rv. 280872).

3. Applicando i suddetti principi al caso di specie, deve rilevarsi che nella parte motiva del provvedimento impugnato il giudicante ha operato una trascrizione delle richieste delle parti senza peraltro fare alcun'k4cenno al beneficio della sospensione condizionale della pena, invece menzionata nella richiesta allegata al verbale di udienza e sulla quale il Pubblico ministero ,___ aveva prestato il proprio consenso.Ne consegue che l'omissione relativa non possa considerarsi il frutto di una mera svista emendabile mediante la procedura della correzione di errore materiale ma che la stessa configuri un vizio denunciabile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen..

Conseguendone altresì che, operata la relativa restituzione degli atti all'ufficio procedente, il Giudice dovrà quindi valutare - nell'esercizio dei propri poteri discrezionali - la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'accordo raggiunto tra le parti nella sua interezza.

4. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Pisa per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 del TRIBUNALE di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lsen e con usiohi-d-eTPW, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Pisa ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 444 ss. cod.proc.pen. e in riferimento al reato previsto dall'art.186, commi 2, lett.b) e 2-bis, d.lgs. n.30 aprile 1992, n.285 (fatto aggravato per avere provocato un incidente stradale), la pena di mesi quattro di arresto ed € 800,00 di ammenda, con sospensione della patente di guida per mesi sei. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale deduce che il giudicante non avrebbe integralmente recepito l'accordo intervenuto tra le parti, omettendo di concedere all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, cui pure era subordinata l'istanza di applicazione. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, con il quale il difensore dell'imputato ha lamentato una difformità tra l'accordo raggiunto tra le parti e la sentenza di applicazione della pena, è fondato. 1.1 Va premesso che i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta sono attualmente regolati dal disposto dell'art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017. n.103, ai sensi del quale il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, conseguendone l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (Sez.6, n.1032 del 7/11/2019, dep.2020, Pierri, Rv. 278337-01; Sez.fer. n.28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761). 1.2 Occorre verificare se, nel caso di specie - in considerazione del parziale e omesso recepimento dell'accordo concluso tra le parti in punto di applicazione della sospensione condizionale della pena - possa configurarsi un vizio denunciabile ai sensi del predetto art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. ovvero se si verta in una fattispecie di mero errore materiale. 1.3 Sul punto, va anche evidenziato che - in riferimento al disposto dell'art.130, comma 1-bis, cod.proc.pen. (pure introdotto dalla I. 23.6.2017, n.103) - il procedimento di correzione di cui all'art. 130, comma 1-bis cod. proc. pen., trova applicazione solo nel caso in cui le discrasie tra la pena irrogata e quella di cui all'accordo tra le parti siano il frutto di errori materiali, dovendosi escludere, invece, il ricorso a tale incidente processuale nel caso di mancata correlazione tra richiesta e sentenza o di illegalità della pena (Sez.6, n.21891 del 21/7/2020, D., RV. 279559). 2. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità - in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti - qualora nel dispositivo della sentenza, il giudice abbia omesso di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, cui - come risulti dalla relativa richiesta formulata in sede di verbale di udienza - era subordinata l'efficacia dell'accordo e dal tenore della decisione possa desumersi che siffatta mancata pronuncia sia da ascrivere a una mera omissione, si configura un'ipotesi di errore materiale che, in difetto di cause ostative alla concessione del beneficio, può essere emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. anche dalla Corte di cassazione mediante diretta integrazione della sentenza sul punto provvedendosi ai sensi dell'art.620, lett.1), cod.proc.pen. (in termini, Sez.6, n.6418 del 20/1/2016, Romanazzi, RV. 265845; Sez.1, n.37243 del 25/6/2019, Sarno, RV. 276839; Sez.4, n.5357 del 4/2/2020, Calleri, RV. 278444; Sez.3, n.3741 del 14/12/2020, dep. 2021, Pompa, RV. 280872). 2.1. Si tratta di indirizzo che, come sottolineato in motivazione dalle citate Cass. 37243/2019 e Cass. 5357/2020, si contrappone ad altra linea interpretativa (espressa da Sez.1, n.1768 del 23/11/2017, dep.2018, Capobianco, RV. 271985), in base alla quale la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che ometta di pronunciarsi in dispositivo sulla richiesta di sospensione condizionale della pena, cui l'accordo è subordinato, non può essere oggetto del procedimento di correzione materiale ex art. 130 cod. proc. pen., in quanto tale omissione integra un vizio afferente al contenuto decisionale della pronuncia, censurabile unicamente tramite il ricorso per cassazione (posizione giustificata in quanto la distinzione fra le ipotesi di mero errore materiale e quelle di vizio della sentenza di applicazione della pena ha trovato definitivo accreditamento nel nuovo art. 130, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha ammesso la procedura di correzione dell'errore materiale limitatamente ai casi in cui «si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione e di computo» e nel nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge, che ha individuato tra i casi di ricorso per cassazione il «difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza»). 2.2. Deve peraltro ritenersi, sulla base della motivazione delle suddette pronunce, che il ravvisato contrasto di giurisprudenza sia meramente apparente, dovendosene piuttosto evincere la considerazione comune in base alla quale il ricorso al procedimento di correzione di errore materiale (errore, eventualmente, emendabile da parte della Corte di Cassazione) è consentito nel solo caso in cui, dalla lettura combinata del dispositivo e della motivazione, possa ritenersi che l'omessa menzione nella parte dispositiva della sospensione condizionale della pena sia frutto di una mera svista del giudicante; il quale, dopo avere nella parte motiva menzionato e ritenuto concedibile il beneficio della sospensione condizionale richiesto dalle parti, abbia poi omesso di menzionarlo nella parte dispositiva (si veda sul punto quanto già rilevato da Sez.6, 20/3/2008, n.12516, Zangrando, RV. 239331). 2.3. Se ne desume che il ricorso al procedimento di correzione di errore materiale sia ammissibile nel solo caso in cui il giudicante, dopo avere preso atto in motivazione della congruità dell'accordo raggiunto, ometta per mera dimenticanza di menzionare il beneficio nella parte dispositiva; dovendosi invece ritenere che, in caso di omessa menzione dell'accordo tanto nella parte motiva quanto in quella dispositiva ci si trovi al cospetto di un difetto di correlazione tra accordo raggiunto e sentenza, censurabile ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen.. 2.4. Ciò richiamando il principio in forza del quale il giudice a cui viene chiesta l'applicazione della pena concordata ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. si trova di fronte all'alternativa - secca e ineludibile - di accogliere la richiesta in modo aderente alla proposta, se conforme ai presupposti di legge, oppure di rigettarla e procedere oltre nel giudizio (Sez.3, n.3741 del 14/12/2020, Pompa, Rv. 280872). 3. Applicando i suddetti principi al caso di specie, deve rilevarsi che nella parte motiva del provvedimento impugnato il giudicante ha operato una trascrizione delle richieste delle parti senza peraltro fare alcun'k4cenno al beneficio della sospensione condizionale della pena, invece menzionata nella richiesta allegata al verbale di udienza e sulla quale il Pubblico ministero ,___ aveva prestato il proprio consenso.Ne consegue che l'omissione relativa non possa considerarsi il frutto di una mera svista emendabile mediante la procedura della correzione di errore materiale ma che la stessa configuri un vizio denunciabile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen.. Conseguendone altresì che, operata la relativa restituzione degli atti all'ufficio procedente, il Giudice dovrà quindi valutare - nell'esercizio dei propri poteri discrezionali - la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'accordo raggiunto tra le parti nella sua interezza. 4. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Pisa per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale
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