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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2024

Cassazione n. 02254/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 13 febbraio 2024 la Corte di appello di Milano riformava parzialmente la sentenza del 12 dicembre 2022 con cui il Tribunale di Milano, all'esito di dibattimento ed operata la continuazione con i fatti accertati con sentenza del Tribunale di Milano n. 2104/2020 e confermata dalla Corte di appello di Milano con la sentenza n. 3217/2020 del giorno 11 marzo 2021, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 4 di reclusione, rideterminando la pena inflitta per effetto dell'intervenuta estinzione per prescrizione del reato di cui al capo A) dell'imputazione, in complessivi mesi 2 e giorni 20 di reclusione e confermando nel resto avendolo, ritenuto responsabile del reato residuo; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui censurava il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito non avevano ritenuto di dichiarare l'estinzione per prescrizione del reato di cui al capo b) dell'imputazione anche se l'ultima fattura di cui era contestata la falsa emissione risaliva all'anno d'imposta 2014; Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato in quanto apertamente in contrasto con la normativa e la giurisprudenza atteso che, secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti relative al medesimo periodo di imposta, si configura un unico reato, che si consuma alla data dell'ultima fattura, pure se l'emissione sia avvenuta nella veste di legale rappresentante di società diverse, dovendosi fare riferimento, ai fini dell'unificazione in un medesimo reato dell'emissione di più fatture, non tanto all'identità del responsabile-persona fisica, quanto a quella del soggetto- contribuente cui l'emissione è imputabile. (Cfr.

Corte di cessazione, Sez.

F., n. 34824 del giorno 8 agosto 2023); nel caso che interessa l'ultima fattura di cui è stata contestata la falsa emissione risulta essere risalente al giorno 31 dicembre 2014 di tal ché, attesa la durata di anni 10 del termine prescrizionale stabilito per il reato in contestazione, ancora alla data odierna, questo non è prescritto; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 13 febbraio 2024 la Corte di appello di Milano riformava parzialmente la sentenza del 12 dicembre 2022 con cui il Tribunale di Milano, all'esito di dibattimento ed operata la continuazione con i fatti accertati con sentenza del Tribunale di Milano n. 2104/2020 e confermata dalla Corte di appello di Milano con la sentenza n. 3217/2020 del giorno 11 marzo 2021, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 4 di reclusione, rideterminando la pena inflitta per effetto dell'intervenuta estinzione per prescrizione del reato di cui al capo A) dell'imputazione, in complessivi mesi 2 e giorni 20 di reclusione e confermando nel resto avendolo, ritenuto responsabile del reato residuo; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui censurava il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito non avevano ritenuto di dichiarare l'estinzione per prescrizione del reato di cui al capo b) dell'imputazione anche se l'ultima fattura di cui era contestata la falsa emissione risaliva all'anno d'imposta 2014; Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato in quanto apertamente in contrasto con la normativa e la giurisprudenza atteso che, secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti relative al medesimo periodo di imposta, si configura un unico reato, che si consuma alla data dell'ultima fattura, pure se l'emissione sia avvenuta nella veste di legale rappresentante di società diverse, dovendosi fare riferimento, ai fini dell'unificazione in un medesimo reato dell'emissione di più fatture, non tanto all'identità del responsabile-persona fisica, quanto a quella del soggetto- contribuente cui l'emissione è imputabile. (Cfr. Corte di cessazione, Sez. F., n. 34824 del giorno 8 agosto 2023); nel caso che interessa l'ultima fattura di cui è stata contestata la falsa emissione risulta essere risalente al giorno 31 dicembre 2014 di tal ché, attesa la durata di anni 10 del termine prescrizionale stabilito per il reato in contestazione, ancora alla data odierna, questo non è prescritto; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 Il Consigliere