Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1997
ECLI:EU:C:1997:515
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61997C0190 - IT
Avviso legale importante
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61997C0190
Conclusioni dell'avvocato generale Fennelly del 23 ottobre 1997. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA] del Belgio. - Inadempimento - Omessa trasposizione delle direttive 93/72/CEE e 93/101/CE. - [OSCURATO:PERSONA]190/97.
raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-07201
Conclusioni dell avvocato generale
1 Il presente ricorso per inadempimento riguarda l'omessa trasposizione, non contestata, da parte del [OSCURATO:PERSONA] del Belgio di due direttive recanti adeguamento al progresso tecnico della normativa comunitaria di base in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose.
I - La fase precontenziosa del procedimento
a) La direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 93/72/CEE
2 L'art. 2, n. 1, della direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 1_ settembre 1993, 93/72/CEE, recante diciannovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentare e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (in prosieguo: la «direttiva 93/72/CEE») (1) fissava, ai fini della trasposizione da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, il termine del 1_ luglio 1994. Ai sensi dell'art. 2, nn. 2 e 3, gli [OSCURATO:PERSONA] membri erano tenuti a comunicare immediatamente alla [OSCURATO:PERSONA] i provvedimenti di trasposizione apponendo in essi ovvero nella loro pubblicazione ufficiale il riferimento espresso alla direttiva 93/72/CEE.
3 In assenza di alcun elemento dal quale desumere che la direttiva 93/72/CEE fosse stata trasposta nell'ordinamento giuridico belga, la [OSCURATO:PERSONA] avviava la fase precontenziosa del procedimento di cui all'art. 169 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (in prosieguo: il «Trattato»), inviando lettera di diffida in data 20 gennaio 1995. Il 22 marzo successivo, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio faceva presente nella propria risposta alla [OSCURATO:PERSONA] che i necessari provvedimenti di trasposizione erano in preparazione. Non avendo ricevuto alcun'altra informazione in ordine all'emanazione di tali provvedimenti, la [OSCURATO:PERSONA] notificava, in data 26 luglio 1996, un parere motivato in cui si dichiarava che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, non avendo adottato o non avendo comunicato le necessarie disposizioni di trasposizione, era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva, invitandolo a conformarsi al parere medesimo entro un termine di due mesi.
4 Con lettera 18 settembre 1996 il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio richiamava l'attenzione della [OSCURATO:PERSONA] sul regio decreto 23 giugno 1995, modificativo del regio decreto 11 gennaio 1993 recante disciplina della classificazione, dell'imballaggio e dell'etichettatura dei prodotti pericolosi (in prosieguo: il «regio decreto del 1995»), che, secondo il governo medesimo, assicurava la trasposizione nell'ordinamento belga della direttiva 93/72/CEE. Nella replica del 29 gennaio 1997 la [OSCURATO:PERSONA] rilevava che, atteso che sia l'uno sia l'altro regio decreto riguardavano solamente i prodotti pericolosi e non le sostanze pericolose, la direttiva 93/72/CEE non poteva ritenersi correttamente trasposta ed invitava il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio a formulare osservazioni in merito, invito cui il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non ha dato seguito.
b) La direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 93/101/CE
5 L'art. 2 della direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 11 novembre 1993, 93/101/CE, recante ventesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE (in prosieguo: la «direttiva 93/101/CE») (2) fissava, ai fini della trasposizione da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, il termine del 1_ gennaio 1995. [OSCURATO:PERSONA] membri erano parimenti tenuti, ai sensi di tale disposizione, a dare immediata informazione alla [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai provvedimenti di trasposizione adottati e ad apporre in essi ovvero nella loro pubblicazione ufficiale il riferimento espresso alla direttiva 93/101/CE.
6 In assenza di tale comunicazione, la [OSCURATO:PERSONA] notificava lettera di messa in mora in data 2 agosto 1995. Nella risposta del 4 ottobre 1995, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio affermava che la direttiva 93/101/CE sarebbe stata trasposta per mezzo della parte prima dell'allegato III del regio decreto del 1995. Nel proprio parere motivato del 12 luglio 1996, la [OSCURATO:PERSONA] reiterava la tesi secondo cui il detto regio decreto non ricomprendeva le sostanze pericolose; atteso che tale regio decreto non rappresentava, quindi, completa trasposizione della direttiva 93/101/CE, la [OSCURATO:PERSONA] invitava il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio a conformarsi al parere motivato entro un termine di due mesi, invito cui il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non ha dato seguito.
II - Il procedimento dinanzi alla Corte
7 Nel ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 20 maggio 1997, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non ha comunicato alcun provvedimento di trasposizione ufficiale e definitivo relativo alla direttiva 93/72/CEE né ha comunicato tutti i provvedimenti necessari ai fini della trasposizione della direttiva 93/101/CE. [OSCURATO:PERSONA] conclude quindi nel senso che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non ha adottato e/o comunicato, entro i termini fissati dalle direttive medesime, i provvedimenti nazionali necessari ai fini della loro trasposizione, chiedendo alla Corte di dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è pertanto venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle direttive medesime.
8 [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non contesta gli inadempimenti dedotti ex adverso. Esso fa presente che un progetto di regio decreto relativo alla trasposizione della direttiva 93/72/CEE è stato firmato dai ministri interessati e sarà sottoposto alla firma del Re e che solamente la parte relativa alle sostanze pericolose della direttiva 93/101/CE resta ancora da trasporre.
III - Parere
9 Il corpo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] trascura di operare una coerente distinzione tra omessa trasposizione delle direttive ed omessa comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] dei necessari provvedimenti di trasposizione. Tuttavia, in entrambi i casi, il parere motivato afferma chiaramente che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non ha provveduto all'emanazione dei provvedimenti necessari ai fini della trasposizione delle rispettive direttive, il che corrisponde appunto alle conclusioni formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso. Considerato che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non ha contestato l'inadempimento dedotto ex adverso, vale a dire di non aver provveduto alla completa trasposizione della direttiva, ed in mancanza di qualsiasi altra indicazione contraria, riteniamo che la domanda della [OSCURATO:PERSONA] debba essere accolta con riguardo ad entrambe le direttive.
IV - Conclusioni
10 Alla luce delle considerazioni che precedono, suggeriamo quindi alla Corte di:
1) dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi, da un lato, alla direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 1_ settembre 1993, 93/72/CEE, recante diciannovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose e, dall'altro, alla direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 11 novembre 1993, 93/101/CE, recante ventesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle direttive medesime;
2) condannare il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio alle spese.
(1) - GU L 258, pag. 29.
(2) - GU 1994, L 13, pag. 1.