CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 15179/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28065/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 6, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 19, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrente – e contro F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 28065/2019 Numero sezionale 443/2022 Numero di raccolta generale 15179/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA], n. 28; – controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 4780/2019 depositata il 12 luglio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Velletri l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], collaboratrice del proprio studio legale, chiedendo accertarsi la negligenza della stessa nello svolgimento di due incarichi professionali con la conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti, quantificati in Euro 10.500.000 e rappresentati, da un lato, dalla somma a lui richiesta in risarcimento dai clienti e, dall’altro, dal danno all'immagine professionale. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] resistette alla domanda, ottenendo di chiamare in causa, per esserne manlevata, la propria compagnia assicuratrice [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.. Chiese la condanna dell'attore al risarcimento dei danni per lite temeraria. Per la [OSCURATO:SOCIETA]. si costituì in rappresentanza [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.a. chiedendo il rigetto delle domande dell’attore e, in subordine, instando per il rigetto della domanda di garanzia o, in ulteriore subordine, che questa fosse accolta nei limiti delle previsioni di polizza. 2. Precisate le conclusioni e trattenuta la causa in decisione, nel termine concesso per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica l’attore notificò alle controparti, al fine di far dichiarare la cessazione della materia del contendere, atto di rinunzia agli atti del giudizio, al quale però la convenuta non prestò adesione. 3. Con sentenza n. 560 in data 5 marzo 2018 il Tribunale di F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 28065/2019 Numero sezionale 443/2022 Numero di raccolta generale 15179/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 Velletri rigettò tutte le domande, compensò per un terzo le spese tra il Romano e la Palumbo e condannò il primo a pagare alla seconda i residui due terzi, liquidati in Euro 31.180 per compensi oltre accessori di legge; condannò l’attore anche al pagamento delle spese di lite sostenute dalla chiamata in causa, liquidate in Euro 47.070 per compensi, oltre accessori di legge. 4. La Corte d’appello di Roma ha confermato tale decisione rigettando i contrapposti gravami del Romano (il quale aveva chiesto dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado per «mancata valutazione della sussistenza di ipotesi di astensione obbligatoria ex art. 51 cod. proc. civ. o, in subordine, la sua estinzione in conseguenza della rinuncia agli atti» e si era inoltre doluto, sotto vari profili, della sua condanna alle spese sia nei confronti della convenuta che nei confronti della chiamata in causa) e della Palumbo (che aveva invece insistito nella chiesta condanna di controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria). Ha quindi regolato le spese del grado anch’essa compensandole per un terzo tra il Romano e la Palumbo e ponendo a carico del primo la restante parte, nonché, per intero, quelle liquidate in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.. Ha tuttavia parametrato gli importi sulla base del più basso scaglione delle cause di valore compreso tra Euro 52.001 ed Euro 260.000, «avuto riguardo al disputatum e non essendo stata oggetto di impugnazione la decisione di merito». 5. Avverso tale decisione l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui resistono gli intimati, depositando controricorsi. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. cod. proc. civ.. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. 6. In data 9 marzo 2022 è stata depositata istanza sottoscritta dal ricorrente, dalla controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], e dal di lei F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 28065/2019 Numero sezionale 443/2022 Numero di raccolta generale 15179/2022 difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale gli stessi, premesso Data pubblicazione 12/05/2022 di aver «deciso di abbandonare il giudizio di cui al ricorso R.G. 28065/2019 con reciproca rinuncia di ogni pretesa e senza riconoscimento alcuno delle stesse pretese», chiedono dichiararsi la cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve preliminarmente prendersi atto dell’istanza sopra detta, la quale però non può condurre alla declaratoria di estinzione del giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 391 cod. proc. civ.. Tale esito è, infatti, impedito dal fatto che l’istanza medesima non risulta notificata, né tanto meno sottoscritta per accettazione, dall’altra controricorrente, [OSCURATO:SOCIETA]., la quale riveste la posizione di litisconsorte necessaria, in causa inscindibile ex art. 331 cod. proc. civ., considerate le ragioni della sua partecipazione al giudizio quali sopra descritte; ciò alla luce del principio affermato da Cass. Sez. U. n. 24707 del 04/12/2015 (v. anche Cass. n. 25822 del 31/10/2017). Ne discende che, comportando la situazione di litisconsorzio necessario l'automatica inscindibilità della controversia in sede di impugnazione, la rinuncia del ricorrente al ricorso per cassazione verso uno degli intimati non può produrre i tradizionali effetti propri della rinuncia, nemmeno nei confronti della parte che vi ha espressamente aderito, e cioè l'effetto di giustificare una decisione conseguente sul ricorso limitatamente al relativo rapporto processuale, giacché la decisione della controversia non può che riguardare tutte le parti (v. Cass. n. 4177 del 19/02/2008). 2. Detta istanza resta nondimeno apprezzabile quale univoca manifestazione di difetto di interesse al ricorso, come tale determinante inammissibilità sopravvenuta dello stesso (v. in tal senso, ex aliis, Cass. Sez. U. n. 3876 del 2010; Cass. n. 13923 del F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 28065/2019 Numero sezionale 443/2022 Numero di raccolta generale 15179/2022 2019; n. 14782 del 2018; n. 12743 del 2016; n. 2259 del 2013Data pubblicazione 12/05/2022). 3. A differenza che in ipotesi di rituale ed efficace rinuncia occorre, però, in tal caso, provvedere sulle spese. Al riguardo deve osservarsi che se, da un lato, l’adesione espressa della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla detta istanza, ne giustifica l’integrale compensazione tra la stessa ed il ricorrente, dall’altro, altrettanto non può ovviamente dirsi quanto al rapporto tra il ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA]., dal primo evocata in giudizio. Non è dato infatti ravvisare, nel rapporto tra quest’ultima e il ricorrente, la cui manifestazione di sopravvenuto difetto di interesse al ricorso determina l’inammissibilità dello stesso anche nei suoi confronti, alcuno dei rigorosi presupposti previsti dalla vigente formulazione dell’art. 92, comma secondo, cod. proc. civ. per la compensazione delle spese. La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina, infatti, di per sé una situazione di piena soccombenza del ricorrente, il quale va pertanto condannato alla rifusione delle spese sostenute da detta controricorrente per il presente giudizio, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti per cause di valore indeterminabile. 4. Il tenore della pronunzia, essendo di inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse e non potendo tale sopravvenienza reputarsi condivisa da una delle parti resistenti, attesa l’assenza di un atteggiamento espressivo di questa condivisione, comporta che, ai fini delle valutazioni sulla natura della decisione, deferite a questa Corte secondo i principi fissati da Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020, questa pronuncia debba essere considerata integrare i presupposti processuali per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevedente l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 28065/2019 Numero sezionale 443/2022 Numero di raccolta generale 15179/2022 dell'impugnazione, se dovuto. Data pubblicazione 12/05/2022 Al riguardo si rileva che non è condivisibile il contrario avviso espresso da talune pronunce – si vedano, ad esempio, Cass. n. 266 del 2019 e da Cass. n. 483 del 2021 – le quali, in relazione a manifestazioni unilaterali di carenza di interesse della parte ricorrente, richiamano: a) o pronunce (quali quelle di Cass. n. 19560 del 2015 e Cass. n. 23175 del 2015) che ebbero a dichiarare l’estinzione per rinuncia del giudizio, che è pronuncia non riconducibile in alcun modo, attesa la sua tipizzazione, al novero delle declaratorie di inammissibilità; b) o pronunce (quale quella di Cass. n. 31732 del 2018) che riguardano fattispecie in cui il venir meno dell’interesse è determinato da una sopravvenienza legislativa (adesione alla definizione agevolata di carichi fiscali pendenti disposta da sopravvenute disposizioni normative), la quale assume essa efficacia giustificativa della sorte del ricorso nel senso della inammissibilità sopravvenuta e fa fuoriuscire la decisione dal novero della inammissibilità riconducibile all’ordinario svolgersi del processo di cassazione (a differenza della unilaterale manifestazione di carenza di interesse); c) o pronunce che dichiarano la carenza di interesse per sopravvenuta cessazione della materia del contendere ravvisata dalla Corte e non oggetto di contrasto fra le parti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Compensa integralmente le spese del presente giudizio tra il ricorrente e la controricorrente, [OSCURATO:PERSONA]. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’altra controricorrente, [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 28065/2019 Numero sezionale 443/2022 Numero di raccolta generale 15179/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, addì 16 marzo 2022 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D