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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 gennaio 2023

Cassazione n. 18021/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 27075/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difeso personalmente ex art. 86 c.p.c. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] R.G.n. 1445/2021 depositata il 13/10/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto con ricorso notificato l’11 novembre 2022 per regolamento di competenza avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in data 13 ottobre 2022 e comunicata il 14 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato in data 30 novembre 2022 scrittura difensiva, ai sensi dell’art. 47, ultimo comma, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha invece notificato controricorso in data 21 dicembre 2022, depositato il 3 gennaio 2023.

Non ha svolto attività difensive [OSCURATO:PERSONA].

2. Il procedimento va regolato alla stregua dell’art. 380-ter c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, e dell’art. 375, comma 2, n. 4) c.p.c., secondo il regime transitorio dettato dall’art. 35, comma 7, del medesimo d.lgs.

3. Non può tenersi conto del mancato rispetto del termine ordinatorio di venti giorni, ex art. 47, comma 5, c.p.c., nel deposito del “controricorso” da parte di [OSCURATO:PERSONA], in difetto di opposizione del ricorrente (Cass. n. 6380 del 2018; Cass. n. 27237 del 2017; Cass. n. 25891 del 2010).

Sono state depositate conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto di rigettare il ricorso per regolamento di competenza, esponendo che una domanda di divisione, seppur parziale, rientra fra le cause di “divisione di eredità”, cui fa riferimento l’art. 22 comma 1 n. 1) c.p.c., e che la richiesta formulata dai germani convenuti ha esteso comunque la materia del contendere, dando vita ad una controversia volta alla divisione dell’intera eredità. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

4. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha dichiarato la propria incompetenza ed indicato il Tribunale di Messina quale giudice competente in ordine alla domanda proposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti Alessandro, Maurizio e [OSCURATO:PERSONA] volta allo scioglimento della comunione ereditaria di alcuni immobili siti in Lipari, derivanti dalla successione di [OSCURATO:PERSONA], morta a Messina il 7 gennaio 2020.

Il convenuto [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto in riconvenzionale di procedere alla divisione di tutto il compendio ereditario di [OSCURATO:PERSONA] (beni immobili, beni mobili e conti correnti).

Il convenuto [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di estendere la divisione a depositi bancari e beni mobili.

Entrambi hanno inoltre eccepito l’incompetenza dell’adito tribunale, per essere competente ex art. 22 c.p.c. il Tribunale di Messina.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, accertato che la successione di [OSCURATO:PERSONA] si è aperta a Messina, luogo del domicilio della defunta, ha perciò dichiarato la propria incompetenza, condannando [OSCURATO:PERSONA] alle spese di lite.

5. È infondata l’eccezione - sollevata nella memoria depositata dal ricorrente il 26 maggio 2023 - di “difetto di specialità”, ex art. 365 c.p.c., della procura alle liti rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] il 21 settembre 2021 per il giudizio di primo grado.

Il rilievo non considera l’uniforme interpretazione secondo cui il difensore della parte, munito di procura speciale per il giudizio di merito, è legittimato a proporre il procedimento del regolamento di competenza come a resistere in esso, ove ciò non sia espressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti, giacché l'art. 47, comma 1, c.p.c. è norma speciale, che prevale sull'art. 83, comma 4, c.p.c., operando il regolamento medesimo come un semplice incidente del processo di merito (tra le tante, Cass. n. 16219 del 2020).

6. Il primo motivo del ricorso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione degli artt. 22 c.p.c. e 456 c.c., valendo il foro di scioglimento della comunione in deroga al forum rei sitae solo per le cause relative all’universalità dei rapporti facenti capo al de cuius e non incidendo in tal senso le riconvenzionali spiegate dai convenuti.

Il secondo motivo di ricorso lamenta la mancata concessione dei termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c.

Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per la mancata compensazione delle spese processuali.

7. Risulta pregiudiziale l’esame del secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione dei termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c.

Tale motivo è inammissibile.

Essendosi in presenza di un regolamento necessario di competenza, esula dall’oggetto di questo procedimento l’esame di questioni diverse dalla competenza, attinenti piuttosto al giudizio di merito sulla causa.

D’altro canto, a norma dell’art. 38 c.p.c., l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, e possono essere rilevate d’ufficio (quella per territorio nei soli casi previsti dall'articolo 28) non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.

Le questioni sono così decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti, e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.

Sicché, in sede di regolamento necessario di competenza, neppure è censurabile la mancata concessione dei termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis).

7. Il primo motivo del ricorso per regolamento è infondato.

Va premesso che, ai fini dell’individuazione del giudice competente per territorio, nessun rilievo spiegano le domande riconvenzionali proposte dai convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La competenza per territorio si determina, com’è noto, in base alla domanda principale e non già in base a quella riconvenzionale, come emerge dall'art. 36 c.p.c., che stabilisce che il giudice della domanda principale decide anche sulla riconvenzionale, potendo questa determinare uno spostamento di competenza solo quando ecceda per materia o per valore la competenza del giudiceadito (Cass. n. 22816 del 2016; n. 11415 del 2007).

Il costante orientamento di questa Corte afferma certamente che la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui si è aperta la successione, stabilita dall'art. 22, n. 1), c.p.c., in deroga al forum rei sitae, opera per la sola ipotesi di divisione ereditaria, relativa, cioè, alla universalità dei rapporti giuridici facenti capo ad un comune de cuius (Cass. n. 1630 del 1963; n. 44 del 1975; n. 4260 del 1978; n. 7617 del 2019; n. 11879 del 2022), restando altrimenti la competenza regolata alla stregua dell'art. 23 c.p.c. in favore del giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.

La competenza ex art. 22, n. 1, c.p.c., non funziona, dunque, nell’ipotesi di bene immobile solo parzialmente compreso nell’eredità (Cass. n. 1630 del 1963 e n. 4260 del 1978), ma non è esclusa in caso di istituzione di erede ex re certa, sussistendo per le cause nelle quali la legittimazione attiva e passiva discende necessariamente e non occasionalmente dalla qualità di erede e che abbiano un oggetto attinente a tale qualità(Cass. n. 1260 del 1997).

Come chiaramente spiegato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 25021 del 2019, il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è assoluto e inderogabile, in quanto, oltre a trovare eccezioni legislativamente previste, può essere derogato dall'accordo unanime dei condividenti.

Ove si proceda alla divisione parziale dei beni ereditari, ciò che viene attribuito a ciascun partecipante assume la natura di acconto sulla porzione spettante in sede di divisione definitiva e i beni non divisi rimangono in regime di comunione ereditaria, con la conseguenza che al suo scioglimento sono applicabili i principi, anche di carattere processuale, propri della divisione ereditaria.

Ne discende che, come si sostiene altresì in dottrina, vanno intesi quali cause di divisione di eredità, ai sensi dell’art. 22, n. 1), c.p.c., sia i procedimenti di scioglimento dell’intera comunione ereditaria, sia quelli relativi alla divisione di una parte di essa, ovvero di determinati beni non di meno interamente compresi nell’eredità, giacché comunque attinenti all'universalità dei rapporti giuridici facenti capo al de cuius.

Che la domanda di divisione sia diretta allo scioglimento solo di parte della comunione ereditaria è, quindi, questione attinente al merito della controversia, ma estranea al tema della competenza.

Avendo l’attore [OSCURATO:PERSONA] proposto domanda di scioglimento della comunione ereditaria di alcuni immobili siti in Lipari, derivanti dalla successione di [OSCURATO:PERSONA], opera, pertanto, la competenza territoriale speciale prevista dall’art. 22, n. 1), c.p.c.

Può enunciarsi il seguente principio: in tema di competenza per territorio del giudice del luogo dell’apertura della successione, rientrano tra le cause di divisione di eredità o comunque fra coeredi fino alla divisione, ai sensi dell’art. 22, n. 1), c.p.c., sia le domande di scioglimento dell’intera comunione ereditaria, sia le domande volte alla divisione di una parte di essa, ovvero di determinati beni non di meno compresi per intero nell’eredità, giacché comunque attinenti all'universalità dei rapporti giuridici facenti capo al de cuius.

8. Il terzo motivo del ricorso per regolamento è infondato.

L'ordinanza che, come nella specie, accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale ha natura decisoria, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento; la facoltà di disporne la compensazione tra le parti, ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione.

9. Il ricorso per regolamento va dunque rigettato, dichiarandosi la competenza del Tribunale di Messina, dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.

Il ricorrente deve essere condannato a rimborsare ai resistenti costituiti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese del procedimento di regolamento, liquidate in dispositivo.

Non va invece disposto al riguardo per l’altra intimata [OSCURATO:PERSONA], la quale non ha svolto attività difensive.

In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza, dichiara competente il Tribunale di Messina, dinanzi al quale rimette le parti fissando il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione del processo; condanna il ricorrente a rimborsare le spese del procedimento di regolamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, nonché in favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi € 2.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 27075/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difeso personalmente ex art. 86 c.p.c. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] R.G.n. 1445/2021 depositata il 13/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto con ricorso notificato l’11 novembre 2022 per regolamento di competenza avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in data 13 ottobre 2022 e comunicata il 14 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato in data 30 novembre 2022 scrittura difensiva, ai sensi dell’art. 47, ultimo comma, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha invece notificato controricorso in data 21 dicembre 2022, depositato il 3 gennaio 2023. Non ha svolto attività difensive [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il procedimento va regolato alla stregua dell’art. 380-ter c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, e dell’art. 375, comma 2, n. 4) c.p.c., secondo il regime transitorio dettato dall’art. 35, comma 7, del medesimo d.lgs. 3. Non può tenersi conto del mancato rispetto del termine ordinatorio di venti giorni, ex art. 47, comma 5, c.p.c., nel deposito del “controricorso” da parte di [OSCURATO:PERSONA], in difetto di opposizione del ricorrente (Cass. n. 6380 del 2018; Cass. n. 27237 del 2017; Cass. n. 25891 del 2010). Sono state depositate conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto di rigettare il ricorso per regolamento di competenza, esponendo che una domanda di divisione, seppur parziale, rientra fra le cause di “divisione di eredità”, cui fa riferimento l’art. 22 comma 1 n. 1) c.p.c., e che la richiesta formulata dai germani convenuti ha esteso comunque la materia del contendere, dando vita ad una controversia volta alla divisione dell’intera eredità. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. 4. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha dichiarato la propria incompetenza ed indicato il Tribunale di Messina quale giudice competente in ordine alla domanda proposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti Alessandro, Maurizio e [OSCURATO:PERSONA] volta allo scioglimento della comunione ereditaria di alcuni immobili siti in Lipari, derivanti dalla successione di [OSCURATO:PERSONA], morta a Messina il 7 gennaio 2020. Il convenuto [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto in riconvenzionale di procedere alla divisione di tutto il compendio ereditario di [OSCURATO:PERSONA] (beni immobili, beni mobili e conti correnti). Il convenuto [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di estendere la divisione a depositi bancari e beni mobili. Entrambi hanno inoltre eccepito l’incompetenza dell’adito tribunale, per essere competente ex art. 22 c.p.c. il Tribunale di Messina. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, accertato che la successione di [OSCURATO:PERSONA] si è aperta a Messina, luogo del domicilio della defunta, ha perciò dichiarato la propria incompetenza, condannando [OSCURATO:PERSONA] alle spese di lite. 5. È infondata l’eccezione - sollevata nella memoria depositata dal ricorrente il 26 maggio 2023 - di “difetto di specialità”, ex art. 365 c.p.c., della procura alle liti rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] il 21 settembre 2021 per il giudizio di primo grado. Il rilievo non considera l’uniforme interpretazione secondo cui il difensore della parte, munito di procura speciale per il giudizio di merito, è legittimato a proporre il procedimento del regolamento di competenza come a resistere in esso, ove ciò non sia espressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti, giacché l'art. 47, comma 1, c.p.c. è norma speciale, che prevale sull'art. 83, comma 4, c.p.c., operando il regolamento medesimo come un semplice incidente del processo di merito (tra le tante, Cass. n. 16219 del 2020). 6. Il primo motivo del ricorso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione degli artt. 22 c.p.c. e 456 c.c., valendo il foro di scioglimento della comunione in deroga al forum rei sitae solo per le cause relative all’universalità dei rapporti facenti capo al de cuius e non incidendo in tal senso le riconvenzionali spiegate dai convenuti. Il secondo motivo di ricorso lamenta la mancata concessione dei termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per la mancata compensazione delle spese processuali. 7. Risulta pregiudiziale l’esame del secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione dei termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. Tale motivo è inammissibile. Essendosi in presenza di un regolamento necessario di competenza, esula dall’oggetto di questo procedimento l’esame di questioni diverse dalla competenza, attinenti piuttosto al giudizio di merito sulla causa. D’altro canto, a norma dell’art. 38 c.p.c., l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, e possono essere rilevate d’ufficio (quella per territorio nei soli casi previsti dall'articolo 28) non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. Le questioni sono così decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti, e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni. Sicché, in sede di regolamento necessario di competenza, neppure è censurabile la mancata concessione dei termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis). 7. Il primo motivo del ricorso per regolamento è infondato. Va premesso che, ai fini dell’individuazione del giudice competente per territorio, nessun rilievo spiegano le domande riconvenzionali proposte dai convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La competenza per territorio si determina, com’è noto, in base alla domanda principale e non già in base a quella riconvenzionale, come emerge dall'art. 36 c.p.c., che stabilisce che il giudice della domanda principale decide anche sulla riconvenzionale, potendo questa determinare uno spostamento di competenza solo quando ecceda per materia o per valore la competenza del giudiceadito (Cass. n. 22816 del 2016; n. 11415 del 2007). Il costante orientamento di questa Corte afferma certamente che la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui si è aperta la successione, stabilita dall'art. 22, n. 1), c.p.c., in deroga al forum rei sitae, opera per la sola ipotesi di divisione ereditaria, relativa, cioè, alla universalità dei rapporti giuridici facenti capo ad un comune de cuius (Cass. n. 1630 del 1963; n. 44 del 1975; n. 4260 del 1978; n. 7617 del 2019; n. 11879 del 2022), restando altrimenti la competenza regolata alla stregua dell'art. 23 c.p.c. in favore del giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi. La competenza ex art. 22, n. 1, c.p.c., non funziona, dunque, nell’ipotesi di bene immobile solo parzialmente compreso nell’eredità (Cass. n. 1630 del 1963 e n. 4260 del 1978), ma non è esclusa in caso di istituzione di erede ex re certa, sussistendo per le cause nelle quali la legittimazione attiva e passiva discende necessariamente e non occasionalmente dalla qualità di erede e che abbiano un oggetto attinente a tale qualità(Cass. n. 1260 del 1997). Come chiaramente spiegato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 25021 del 2019, il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è assoluto e inderogabile, in quanto, oltre a trovare eccezioni legislativamente previste, può essere derogato dall'accordo unanime dei condividenti. Ove si proceda alla divisione parziale dei beni ereditari, ciò che viene attribuito a ciascun partecipante assume la natura di acconto sulla porzione spettante in sede di divisione definitiva e i beni non divisi rimangono in regime di comunione ereditaria, con la conseguenza che al suo scioglimento sono applicabili i principi, anche di carattere processuale, propri della divisione ereditaria. Ne discende che, come si sostiene altresì in dottrina, vanno intesi quali cause di divisione di eredità, ai sensi dell’art. 22, n. 1), c.p.c., sia i procedimenti di scioglimento dell’intera comunione ereditaria, sia quelli relativi alla divisione di una parte di essa, ovvero di determinati beni non di meno interamente compresi nell’eredità, giacché comunque attinenti all'universalità dei rapporti giuridici facenti capo al de cuius. Che la domanda di divisione sia diretta allo scioglimento solo di parte della comunione ereditaria è, quindi, questione attinente al merito della controversia, ma estranea al tema della competenza. Avendo l’attore [OSCURATO:PERSONA] proposto domanda di scioglimento della comunione ereditaria di alcuni immobili siti in Lipari, derivanti dalla successione di [OSCURATO:PERSONA], opera, pertanto, la competenza territoriale speciale prevista dall’art. 22, n. 1), c.p.c. Può enunciarsi il seguente principio: in tema di competenza per territorio del giudice del luogo dell’apertura della successione, rientrano tra le cause di divisione di eredità o comunque fra coeredi fino alla divisione, ai sensi dell’art. 22, n. 1), c.p.c., sia le domande di scioglimento dell’intera comunione ereditaria, sia le domande volte alla divisione di una parte di essa, ovvero di determinati beni non di meno compresi per intero nell’eredità, giacché comunque attinenti all'universalità dei rapporti giuridici facenti capo al de cuius. 8. Il terzo motivo del ricorso per regolamento è infondato. L'ordinanza che, come nella specie, accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale ha natura decisoria, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento; la facoltà di disporne la compensazione tra le parti, ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione. 9. Il ricorso per regolamento va dunque rigettato, dichiarandosi la competenza del Tribunale di Messina, dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza. Il ricorrente deve essere condannato a rimborsare ai resistenti costituiti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese del procedimento di regolamento, liquidate in dispositivo. Non va invece disposto al riguardo per l’altra intimata [OSCURATO:PERSONA], la quale non ha svolto attività difensive. In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza, dichiara competente il Tribunale di Messina, dinanzi al quale rimette le parti fissando il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione del processo; condanna il ricorrente a rimborsare le spese del procedimento di regolamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, nonché in favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi € 2.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di con
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