CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 novembre 2021
Cassazione n. 37907/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 dicembre 2021, il Tribunale di Potenza - Sezione Riesame -, nel rigettare il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza emessa il 26 novembre 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza, applicativa della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, per i reati di concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso, di estorsione tentata e di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti. Secondo la pubblica accusa, il Triumbari, da esterno, avrebbe fornito un rilevante contributo al raggiungimento delle finalità illecite perseguite dal clan "Martorano-Stefanutti", consentendo agli associati di tenere incontri e riunioni all'interno del locale pubblico da lui gestito ("[OSCURATO:PERSONA]"), in tal modo mettendo a loro disposizione un permanente punto di riferimento e ritrovo, strumentale alla pianificazione delle azioni criminali del gruppo. In cambio di tale rilevante contributo, avrebbe ricevuto la protezione e lo svolgimento, da parte del sodalizio, di attività criminose in suo favore. E, in particolare, il compimento di gravi atti intimidatori nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per costringerlo a farlo recedere da un'iniziativa giudiziaria che questi aveva intrapreso nei confronti di una società acquisita dal Triumbari. Quest'ultimo, inoltre, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], avrebbe detenuto a fine di cessione imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente. 2. Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, riferito al reato di concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso, deduce il vizio di motivazione, l'erronea applicazione della legge penale e l'inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 416-bis cod. pen e 273 cod. proc. pen. Rappresenta che, in ordine al reato in questione, l'ordinanza impugnata si baserebbe esclusivamente sull'assunto che [OSCURATO:PERSONA] (figura di spicco del clan) non si sarebbe certo speso nell'esecuzione di un attentato intimidatorio in favore del Triumbari, se non avesse ricevuto in cambio da lui un contributo prezioso e continuativo, costituito dalla messa a disposizione del clan del locale pubblico da lui gestito. Tale assunto, a parere del ricorrente, sarebbe smentito dagli atti, dai quali emergerebbe che sono solo due gli episodi in cui si registra la presenza di altri indagati all'interno del "[OSCURATO:PERSONA]". E Illogica sarebbe la giustificazione di tale circostanza fornita dai giudici del riesame, che hanno sostenuto che gli incontri all'interno del bar si erano diradati a seguito della fuga di notizie, che avevano portato il Triumbari a conoscere delle indagini a suo carico. Illogicità che si desumerebbe anche dalla circostanza che ben pochi sarebbero gli incontri di rilevanza all'interno del locale in epoca anteriore alla fuga di notizie. 2.2 Con un secondo motivo, riferito al reato di tentata estorsione, deduce il vizio di motivazione, l'erronea applicazione della legge penale e l'inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 56-629 cod. pen e 273 cod. proc. pen. Rappresenta che, con riferimento al presunto ruolo del Triumbari quale mandante della tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], gli unici elementi a carico sarebbero costituiti dalle intercettazioni delle conversazioni telefoniche e ambientali. Nell'ambito di queste, peraltro, l'indagato verrebbe effettivamente chiamato in causa nel corso di una sola conversazione. 2.3 Con un terzo motivo, sempre riferito al reato di tentata estorsione, deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 416-bis, 1, cod. pen. Rappresenta che il Tribunale di Potenza, in relazione al reato di cui al capo 24 (estorsione tentata), avrebbe ritenuto sussistente «l'aggravante mafiosa» esclusivamente con riferimento alla condivisione da parte del clan di una percentuale del credito recuperato. Tale assunto, a parere del ricorrente, sarebbe illogico, atteso che non si rinverrebbero in atti elementi dai quali poter desumere la sussistenza di un tale tipo di accordo tra il clan e il Triumbari. 2.4 Con un quarto motivo, riferito al reato di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti, deduce il vizio di motivazione, l'erronea applicazione della legge penale e l'inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 273 cod. proc. pen. Rappresenta che, in ordine al reato in questione, l'ordinanza impugnata sarebbe completamente priva di motivazione e che, dalla conversazione evidenziata dal Tribunale di Potenza (RIT 56/2020), non emergerebbe alcun elemento indiziario a carico dell'indagato. 2.5 Con un quinto motivo, riferito alle esigenze cautelari, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. Rappresenta che, in relazione al pericolo di recidiva, la motivazione dell'ordinanza mancherebbe graficamente. L'ordinanza, a parere del ricorrente, «non ha circostanziato con la dovuta chiarezza le condotte sintomatiche del pericolo di reiterazione». 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Con esso, invero, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Al riguardo, va ricordato che «In tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento>> (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). Va evidenziato che, in ogni caso, il Tribunale, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, ha motivato in maniera adeguata, coerente e senza incorrere in alcun vizio logico (cfr. pagine 132 e ss. dell'ordinanza). Dall'ordinanza emerge che svariati sono gli indizi analizzati e valutati dal Tribunale e che gli incontri presso il locale del Triumbari non sono solo due: ai due incontri rilevati mediante diretta osservazione della polizia giudiziaria, invero, vanno aggiunti quelli risultanti dalle intercettazioni. Va, infine, evidenziato che l'argomentazione secondo la quale gli incontri all'interno del bar si erano diradati a seguito della fuga di notizie, che avevano portato il Triumbari a conoscere delle indagini a suo carico, non sembra viziata sotto il profilo logico. Appare, invero, ragionevole che un indagato eviti di reiterare condotte che possano ulteriormente aggravare la propria posizione. E va evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale ha evidenziato diversi incontri presso il bar in epoca anteriore alla fuga di notizie. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Anche con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale. Va evidenziato che, in ogni caso, l'ordinanza motiva in maniera adeguata in ordine al ruolo del Triumbari quale mandante della tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagine 132 e ss. dell'ordinanza). E' vero, poi, che il quadro accusatorio a carico dell'indagato è costituito essenzialmente dalle conversazioni intercettate, ma è altrettanto vero che queste sono analizzate in maniera rigorosissima dal Tribunale, che trae da esse gravissimi indizi di colpevolezza, sulla base di argomentazioni, esenti da vizi logici, che nel merito non possono essere sindacate in sede di legittimità (cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 1.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Deve essere, infatti, rilevato che nel capo 24 l'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. è contestata «per essersi avvalsi delle condizioni ex art. 416-bis cod. pen., al fine di agevolare le attività delittuose condotte dal clan [OSCURATO:PERSONA]». Ebbene, dall'ordinanza emergono con evidenza gli elementi dai quali desumere che i rei si siano avvalsi delle condizioni ex art. 416-bis cod. pen. (esplosioni di colpi di arma da fuoco, ecc.). E tanto già basterebbe a ritenere sussistenti gravi indizi in ordine alla sussistenza dell'aggravante in questione. Quanto alla condivisione del credito recuperato, si tratta di un ulteriore profilo che il Tribunale evidenzia, in maniera coerente con la ricostruzione dell'intera vicenda. 1.4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale, anche con riferimento al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, motiva in maniera adeguata. E' vero, poi, che il quadro accusatorio a carico dell'indagato è costituito principalmente dalle conversazioni intercettate, ma è altrettanto vero che queste sono analizzate in maniera rigorosissima dal Tribunale, che trae da esse gravissimi indizi di colpevolezza sulla base di argomentazioni, esenti da vizi logici, che non possono essere sindacate in sede di legittimità. Il Tribunale valorizza, in particolare, una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e un'altra tra quest'ultimo e il Triumbari, ritenendo che - sebbene gli interlocutori utilizzino un linguaggio criptico - da esse è agevolmente desumibile la sussistenza del reato. Riscontra, inoltre, tali elementi anche con le dichiarazioni rese nel corso delle indagini dal Cerone, che aveva ammesso che nel corso delle conversazioni in questione egli aveva effettivamente chiesto al Postiglione una fornitura di sostanza stupefacente. Non risulta, dunque, affatto vero che l'ordinanza sarebbe priva di motivazione, avendo il Tribunale esposto i gravi indizi di colpevolezza con argomenti, rispetto ai quali il ricorrente non ha evidenziato alcun effettivo vizio logico o travisamento di prova. 1.5. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato.Non è affatto vero che, in relazione al pericolo di recidiva, la motivazione dell'ordinanza mancherebbe graficamente e che sarebbe priva della dovuta chiarezza. L'ordinanza, infatti, motiva ampiamente sul punto, tra l'altro, facendo riferimento: alla gravità dei reati; alla personalità dell'indagato, che aveva intessuto legami stretti con un personaggio di spicco della criminalità organizzata ([OSCURATO:PERSONA]); ai numerosi carichi pendenti per associazione finalizzata all'esercizio abusivo di giochi e scommesse, per procurata inosservanza di pena e altri delitti; alla circostanza che, in passato, era emerso l'utilizzo del bar Diva come "casella postale" di [OSCURATO:PERSONA] (esponente di spicco dell'omonimo clan); alla circostanza che, in passato, era emerso che il Triumbari aveva aiutato un indagato (destinatario di un ordine di carcerazione) a sottrarsi all'arresto. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 i