CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02882/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Parma del 20 febbraio 2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 180 di multa, per il reato di cui all'art. 625, comma 1 n. 4 e n. 8-ter cod. pen. Fatto commesso il 05.01.2018 in Parma. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, a norma dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., la erronea applicazione della legge penale e la mancanza di idonea motivazione in relazione all'applicazione della recidiva. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. La Corte territoriale, facendo corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, ha adeguatamente ed esaustivamente argomentato sul punto richiamando le modalità particolarmente insidiose della condotta illecita ( nella specie l'imputato si era avvicinato in maniera subdola alla persona offesa che aveva appena prelevato dal bancomat la somma di euro 100,00 in contanti, inducendola con comportamento ingannevole ad abbassare la soglia di attenzione tanto che riusciva con particolare abilità a prelevare dalla sua tasca la somma di denaro). La Corte d'appello, con giudizio di merito insindacabile, ha ritenuto pertanto che la condotta particolarmente insidiosa fosse elemento sintomatico sia della pericolosità sociale dell'imputato che della prosecuzione, da parte di quest'ultimo, del processo delinquenziale già avviato, come documentato dai numerosi precedenti penali da cui il ricorrente risulta gravato (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838; Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878). 5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma ulteriore in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12 dicem