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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28396/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 06/1/2021 della Corte di appello visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Lecce, difensore di fiducia della parte civile, che chiede il rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Lecce, difensore di fiducia dell'imputato, che chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 607 del 12 aprile 2021 la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia ex art. 612 cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] descritto (capo B) e, riformando la sentenza del Tribunale di Lecce, lo ha condannato anche ex art. 368 cod. pen. per avere calunniosamente accusato il [OSCURATO:PERSONA] (che non dando con la sua autovettura la precedenza provocò la caduta di [OSCURATO:PERSONA] dal suo ciclomotore) di omissione di soccorso a seguito di un incidente stradale (capo A) riconoscendogli le circostanze attenuanti generiche.2.

Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza per i motivi che vengono riportati nel seguito nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod, proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo si deducono viollazione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. e vizio della motivazione per avere riformato in pejus la sentenza di primo grado (che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che avesse agito in uno stato umorale «idoneo ad alterare la naturale rappresentazione degli eventi» non rinnovando senza alcuna giustificazione l'istruttoria e peraltro non limitandosi a valutare in modo difforme le prove dichiarative raccolte in primo grado ma anche travisandone il contenuto (con particolare riferimento alle dichiarazioni del testimone Chirizzi, alla annotazione della Polizia giudiziaria del 21 settembre 2015 e all'interrogatorio dell'imputato del 19 gennaio 2016).

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 368 cod. pen. per avere riformato in pejus la sentenza di primo grado senza adeguatamente argomentare circa il disconoscimento dello stato mentale che condusse [OSCURATO:PERSONA] a fraintendere il comportamento di Lumere da lui accusato.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 612 cod. pen. e vizio della motivazione per avere erroneamente ricostruito come minatorio il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] solo perché questi, frapponendosi con il ciclomotore davanti l'automobile, disse a [OSCURATO:PERSONA] «Ti ammazzo coglione» e per avere, senza appello del Pubblico ministero sul punto, escluso l'attenuante dell'avere agito in stato d'ira per il fatto ingiusto costituito dalla altrui provocazione (art. 62 n. 2 cod. pen.) invece riconosciuta dal Tribunale.

Inoltre, si reitera la richiesta di qualificare il fatto come di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen, e, in subordine la rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria.

2.4. Con il quarto motivo si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa la determinazione della pena, peraltro senza distinguere l'entità della pena-base dal suo aumento ex art. 81, coimma secondo, cod. pen. 2.5.

Con il quinto motivo si deduce violazione di legge per non avere ridotto la pena ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen. nonostante si sia proceduto con il rito abbreviato. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi tre motivi del ricorso sono infondati.

1.1. Circa i primi due motivi del ricorso, deve rilevarsi che la Corte di appello ha spiegato di avere riformato la sentenza di primo grado fondandosi su elementi di prova attinenti a circostanze e a valutazioni non riconducibili al genere della prova dichiarativa, così da non richiedere la rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

Infatti, la Corte di appello ha valutato i medesimi dati utilizzati dal Giudice dell'udienza preliminare rilevando che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha affermato (interrogatorio del 19 febbraio 2016) che egli si avvicinò all'automobile di Lumere che dopo l'incidente si era fermato e gli aveva chiesto in quali condizioni stesse (ricevendo la risposta descritta nel capo A delle imputazioni).

Ma, a differenza del giudice di primo grado, ha escluso che lo stato umorale che avrebbe condotto [OSCURATO:PERSONA] a fraintendere il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] potesse persistere dopo 15 giorni dal fatto, quando [OSCURATO:PERSONA] presentò la denuncia.

Può osservarsi che non è tanto la distanza temporale fra il momento della denuncia e lo stato psicofisico di [OSCURATO:PERSONA] al momento del fatto a escludere lei rilevanza di tale stato (il cristallizzarsi di un ricordo falsato dalla condizione psicofisica perturbata potrebbe anche condurre a una sua rievocazione falsata ma sincera) ma è la descrizione del fatti da [OSCURATO:PERSONA] fornita che palesa incompatibilità interne alla sua stessa dichiarazione resa in un momento successivo, in relazione al quale non emergono ragioni per ritenere ch'egli non fosse in grado di valutare la fondatezza delle sue accuse.

Peraltro risulta che il procedpmento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stato archiviato e ch'egli partecipò attivamente alla fase successiva all'incidente.

Circa il dedotto travisamento della prova, deve ribadirsi che, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, vige il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419) e quest'onere non risulta adempiuto nella fattispecie.

1.2. Circa il terzo motivo di ricorso, risulta che la Corte di appello, con valutazione convergente con quella del Tribunale ha, fondandosi su non implausibili massime d'esperienza, ravvisato una condotta minatoria di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] consistente nell'avvicinarglisi rivolgendogli l'espressione «Ti ammazzo coglione» idonea a generare spavento,, che in concreto anche produsse, stando alle dichiarazioni della moglie.

Per altro verso, deve rilevarsi che nel dispositivo della sentenza non si enuncia una riqualificazione del fatto descritto nel capo B, né questa è menzionata nel bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, che sono riportate con un giudizio di prevalenza identico a quello espresso nella sentenza di primo grado (sebbene la circostanza attenuante ex art. 62 n. 2 cod. pen. già riconosciuta nella sentenza di primo grado non sia menzionata espressamente), sicché non vi è ragione di ritenere che l'attenuante non sia stata mantenuta.2.

Per quanto riguarda il quarto e il quinto motivo di ricorso, deve constatarsi che dalla motivazione della sentenza non si evince come la pena sia stata determinata poiché, riconosciuta la continuazione fra i due reati, è stata immediatamente quantificata in un anno e quattro mesi di reclusione e 50 euro di multa senza nulla argomentare circa i criteri adottati per la sua quantificazione e senza precisare quale sia la pena-base, né la misura della riduzione per le due circostanze attenuanti e per la diminuente ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen., né dell'aumento per la continuazione.

Invece, deve ribadirsi che la graduazione nella quantificazione della pena- base e degli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze o le diminuenti o la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice cli merito, che va eserciate secondo i criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. perché non può essere espressione di mero arbitrio o risolversi in un ragionamento illogico, sicché deve essere sorretta da una adeguata, seppure non necessariamente dettagliata, motivazione (art. 132 cod. pen.) contenuta nel testo della sentenza (art. 546, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc pen.) per consentire di valutare l'uso che il giudicante ha fatto del suo potere discrezionale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario.

Rv. 259142).

Pertanto, limitatamente alla pena, la sentenza va annullata affinché il Giudice del rinvio ne precisi i criteri di determinazione nelle sue varie componenti e quantifichi queste specificamente.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio sul punto.

Rigetta nel resto il ricorso.

Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara ir

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 06/1/2021 della Corte di appello visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Lecce, difensore di fiducia della parte civile, che chiede il rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Lecce, difensore di fiducia dell'imputato, che chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 607 del 12 aprile 2021 la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia ex art. 612 cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] descritto (capo B) e, riformando la sentenza del Tribunale di Lecce, lo ha condannato anche ex art. 368 cod. pen. per avere calunniosamente accusato il [OSCURATO:PERSONA] (che non dando con la sua autovettura la precedenza provocò la caduta di [OSCURATO:PERSONA] dal suo ciclomotore) di omissione di soccorso a seguito di un incidente stradale (capo A) riconoscendogli le circostanze attenuanti generiche.2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza per i motivi che vengono riportati nel seguito nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod, proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo si deducono viollazione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. e vizio della motivazione per avere riformato in pejus la sentenza di primo grado (che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che avesse agito in uno stato umorale «idoneo ad alterare la naturale rappresentazione degli eventi» non rinnovando senza alcuna giustificazione l'istruttoria e peraltro non limitandosi a valutare in modo difforme le prove dichiarative raccolte in primo grado ma anche travisandone il contenuto (con particolare riferimento alle dichiarazioni del testimone Chirizzi, alla annotazione della Polizia giudiziaria del 21 settembre 2015 e all'interrogatorio dell'imputato del 19 gennaio 2016). 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 368 cod. pen. per avere riformato in pejus la sentenza di primo grado senza adeguatamente argomentare circa il disconoscimento dello stato mentale che condusse [OSCURATO:PERSONA] a fraintendere il comportamento di Lumere da lui accusato. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 612 cod. pen. e vizio della motivazione per avere erroneamente ricostruito come minatorio il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] solo perché questi, frapponendosi con il ciclomotore davanti l'automobile, disse a [OSCURATO:PERSONA] «Ti ammazzo coglione» e per avere, senza appello del Pubblico ministero sul punto, escluso l'attenuante dell'avere agito in stato d'ira per il fatto ingiusto costituito dalla altrui provocazione (art. 62 n. 2 cod. pen.) invece riconosciuta dal Tribunale. Inoltre, si reitera la richiesta di qualificare il fatto come di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen, e, in subordine la rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria. 2.4. Con il quarto motivo si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa la determinazione della pena, peraltro senza distinguere l'entità della pena-base dal suo aumento ex art. 81, coimma secondo, cod. pen. 2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge per non avere ridotto la pena ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen. nonostante si sia proceduto con il rito abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi tre motivi del ricorso sono infondati. 1.1. Circa i primi due motivi del ricorso, deve rilevarsi che la Corte di appello ha spiegato di avere riformato la sentenza di primo grado fondandosi su elementi di prova attinenti a circostanze e a valutazioni non riconducibili al genere della prova dichiarativa, così da non richiedere la rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. Infatti, la Corte di appello ha valutato i medesimi dati utilizzati dal Giudice dell'udienza preliminare rilevando che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha affermato (interrogatorio del 19 febbraio 2016) che egli si avvicinò all'automobile di Lumere che dopo l'incidente si era fermato e gli aveva chiesto in quali condizioni stesse (ricevendo la risposta descritta nel capo A delle imputazioni). Ma, a differenza del giudice di primo grado, ha escluso che lo stato umorale che avrebbe condotto [OSCURATO:PERSONA] a fraintendere il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] potesse persistere dopo 15 giorni dal fatto, quando [OSCURATO:PERSONA] presentò la denuncia. Può osservarsi che non è tanto la distanza temporale fra il momento della denuncia e lo stato psicofisico di [OSCURATO:PERSONA] al momento del fatto a escludere lei rilevanza di tale stato (il cristallizzarsi di un ricordo falsato dalla condizione psicofisica perturbata potrebbe anche condurre a una sua rievocazione falsata ma sincera) ma è la descrizione del fatti da [OSCURATO:PERSONA] fornita che palesa incompatibilità interne alla sua stessa dichiarazione resa in un momento successivo, in relazione al quale non emergono ragioni per ritenere ch'egli non fosse in grado di valutare la fondatezza delle sue accuse. Peraltro risulta che il procedpmento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stato archiviato e ch'egli partecipò attivamente alla fase successiva all'incidente. Circa il dedotto travisamento della prova, deve ribadirsi che, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, vige il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419) e quest'onere non risulta adempiuto nella fattispecie. 1.2. Circa il terzo motivo di ricorso, risulta che la Corte di appello, con valutazione convergente con quella del Tribunale ha, fondandosi su non implausibili massime d'esperienza, ravvisato una condotta minatoria di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] consistente nell'avvicinarglisi rivolgendogli l'espressione «Ti ammazzo coglione» idonea a generare spavento,, che in concreto anche produsse, stando alle dichiarazioni della moglie. Per altro verso, deve rilevarsi che nel dispositivo della sentenza non si enuncia una riqualificazione del fatto descritto nel capo B, né questa è menzionata nel bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, che sono riportate con un giudizio di prevalenza identico a quello espresso nella sentenza di primo grado (sebbene la circostanza attenuante ex art. 62 n. 2 cod. pen. già riconosciuta nella sentenza di primo grado non sia menzionata espressamente), sicché non vi è ragione di ritenere che l'attenuante non sia stata mantenuta.2. Per quanto riguarda il quarto e il quinto motivo di ricorso, deve constatarsi che dalla motivazione della sentenza non si evince come la pena sia stata determinata poiché, riconosciuta la continuazione fra i due reati, è stata immediatamente quantificata in un anno e quattro mesi di reclusione e 50 euro di multa senza nulla argomentare circa i criteri adottati per la sua quantificazione e senza precisare quale sia la pena-base, né la misura della riduzione per le due circostanze attenuanti e per la diminuente ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen., né dell'aumento per la continuazione. Invece, deve ribadirsi che la graduazione nella quantificazione della pena- base e degli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze o le diminuenti o la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice cli merito, che va eserciate secondo i criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. perché non può essere espressione di mero arbitrio o risolversi in un ragionamento illogico, sicché deve essere sorretta da una adeguata, seppure non necessariamente dettagliata, motivazione (art. 132 cod. pen.) contenuta nel testo della sentenza (art. 546, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc pen.) per consentire di valutare l'uso che il giudicante ha fatto del suo potere discrezionale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario. Rv. 259142). Pertanto, limitatamente alla pena, la sentenza va annullata affinché il Giudice del rinvio ne precisi i criteri di determinazione nelle sue varie componenti e quantifichi queste specificamente. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara ir
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