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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 47094/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso con le conseguenti stat u i zio n i; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza e la condanna generica del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio sostenute dal proprio assistito, ammesso al patrocinio dello Stato, da liquidarsi con separato decreto ex artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002 da parte del giudice del merito; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 settembre 2021, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Monza in data 4.2.2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo A della rubrica) e della contravvenzione di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 (per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, il coltello a serramanico utilizzato contro il Lopez; capo B della rubrica) e, conseguentemente unificati detti reati sotto il vincolo della continuazione, riconosciute in favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche, operata la riduzione per la scelta del rito, era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione, a quella accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento di una provvisionale determinata nella misura di 20.000,00 euro.

2. I Giudici di merito sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, da numerosi testimoni nonché utilizzando quanto contenuto nel verbale di arresto dell'imputato, hanno concordemente riassunto la vicenda processuale nei termini che seguono. [OSCURATO:PERSONA], volendo fare visita alla propria figlia, avuta dalla ex compagna [OSCURATO:PERSONA], si era recato nell'abitazione che quest'ultima condivideva con il cugino [OSCURATO:PERSONA], dal quale era stato apostrofato al citofono in modo offensivo; a seguito di tale offesa, il Llacsahuache era salito al piano ove si trovava l'appartamento abitato dalle suddette persone e aveva avuto un prima colluttazione con la persona offesa che aveva atterrato; si era poi allontanato sulle scale per parlare con la ex compagna, mentre il Lopez era rientrato in casa per prepararsi a uscire; ma all'uscita del Lopez, l'imputato gli aveva bloccato la strada e aveva iniziato una seconda colluttazione colpendolo prima con le mani nude e poi estraendo dalla tasca un coltello a serramanico con il quale aveva sferrato alcuni fendenti, ferendo all'inguine e all'addome la vittima.

3. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia del Llacsahuache, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione formulando tre motivi di impugnazione.

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "vizio ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza della motivazione in relazione all'incoerenza delle informazioni assunte dai testimoni; vizio ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen.; vizio ex art. 606, comma 1,, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 603 cod. proc. pen.".

Secondo il ricorrente, i giudici della Corte di appello avrebbero errato a non disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di espletare perizia su un paio di guanti di nitrile blu rinvenuti sulla scena del delitto; non vi sarebbe, infatti, alcun elemento atto a dimostrare che tali guanti fossero stati lasciati in quel luogo dal personale dell'ambulanza che era intervenuta a delitto consumato e gli stessi sarebbero, invece, stati indossati dalla persona offesa, che voleva vendicarsi dell'affronto subito poco prima a opera dell'imputato; a riprova di ciò ci sarebbero le tracce ematiche riconducibili all'imputato, che durante l'aggressione si era ferito per bloccare la mano d'el Lopez.

Sempre, ad avviso della difesa, i giudici del merito avrebbero errato ad affermare che i testimoni assunti fossero privi di interesse nella vicenda, atteso che erano tutti parenti, conviventi o amici della vittima; e non avrebbero, inoltre, tenuto conto della circostanza che tutti costoro avrebbero rilasciato dichiarazioni che si prestano a interpretazioni differenti.

Ciò posto, il ricorrente ha preso in esame le dichiarazioni rese dai testimoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla stessa persona offesa [OSCURATO:PERSONA], sottoponendole a serrata critica in ordine alla loro veridicità; e ha concluso sostenendo che sarebbe attendibile la versione dei fatti sostenuta dall'imputato.

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "vizio ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 56, 575, 582, cod. pen.; vizio ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza della motivazione in riferimento agli artt. 56, 575, 582, cod. pen.".

Secondo la tesi difensiva, le dinamiche della lite intervenuta tra l'imputato e la persona offesa dimostrerebbero solo un intento aggressivo e non un intento omicidiario: le zone del corpo colpite dal coltello rappresenterebbero "un target del tutto casuale determinato più dalla concitazione degli eventi che da un effettivo animus necandi", giacché, "se il Llacsahuache avesse realmente voluto uccidere, avrebbe affondato con ulteriori colpi e maggiore forza i fendenti".

3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto, "vizio ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza della motivazione in riferimento all'art. 62 bis cod. pen. e in riferimento ai criteri ex art. 133 cod. pen.". • Ad avviso della difesa, la misura della pena inflitta all'imputato sarebbe eccessiva e i giudici del merito, tenuto conto del "quantum di coscienza del fatto", del "quantum di volontà" dell'agente e del "quantum di coscienza del disvalore del fatto" stesso, avrebbero dovuto determinare la pena nel minimo edittale e contenere maggiormente l'aumento per la continuazione.

4. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020 e successive proroghe, in assenza di richieste dell'I, parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo il rigetto del ricorso con le conseguenti statuizioni; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, ha concluso per iscritto, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la condanna generica del ricorrente al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dal proprio assistito, ammesso al patrocinio dei non abbienti, da liquidarsi con separato decreto ex artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002 da parte del giudice del merito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

Quanto alla censura, contenuta nel primo motivo di ricorso, con la quale la difesa ha dedotto l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla disposizione dell'art. 603 cod. proc. pen., considerato che nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che a essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, ritiene il Collegio che, da un lato, il giudice di merito ha dimostrato in positivo, con spiegazione immune da vizi logici e giuridici, la sufficiente consistenza e l'assorbente concludenza delle prove già acquisite e, dall'altro, il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora si fosse provveduto all'assunzione di determinate prove in sede di appello, idonee a svalutare il peso del materiale probatorio raccolto e valutato.

Merita., peraltro, di essere ribadito il principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui la perizia ( Cass. Sez. 4, 17.1.2013, n. 744, rv. 255152; Cass. Sez. 6, 3.10.2012, n. 43526, rv. 253707; Cass. Sez. 4, 22.1.2007, n. 14130, rv. 236191; Cass. Sez. 5, 6.4.1999, n. 12027, rv. 214873; Cass. Sez. 3, 28.10.1998, n. 13086, rv. 212187; Cass. Sez. 5, 30.4.1997, n. 6074, rv. 208090; Cass. Sez. 6, 26.11.1996, n. 275, rv. 206894; Cass. Sez. 1, 17.6.1994, n. 9788, rv. 199279; Cass. Sez. 1, 8.6.1994, n. 9370, rv. 199913) sfugge alla disciplina dettata dagli artt. 495, comma 2,e 6061 comma 1, lett. d); cod. proc. pen., sulla c.d. prova contraria negata e perciò il rifiuto opposto dal giudice di merito di procedere al suo espletamento, se adeguatamente motivato, è insindacabile in cassazione, perché la perizia è un mezzo di prova per sua natura neutro, non classificabile a carico né a discarico dell'accusato oltre che sottratto al potere dispositivo delle parti.

2. Nel caso di specie, la Corte di appello di Milano ha, con motivazione assolutamente logica, sottolineato la non necessità di procedere all'espletamento della chiesta perizia "poiché la circostanza che i guanti appartengano effettivamente al personale sanitario risulta corroborata da una serie di precise evidenze probatorie": la presenza di due paia di guanti sulla scena del delitto era coerente con il duplice intervento di soccorso attuato dal personale sanitario e documentato nel verbale di arresto; poiché la vittima era stata visitata due volte, doveva desumersi che i guanti fossero stati utilizzati dai sanitari intervenuti in quei due distinti frangenti e che gli stessi erano stati lasciati sul luogo nella concitazione del momento; appariva inverosimile che la vittima, gravemente ferita, potesse avere avuto la lucidità e la possibilità di togliersi i guanti dopo l'aggressione; il tipo di guanti era notoriamente riconducibile a un uso professionale e di conseguenza era estremamente difficile che la persona offesa ne avesse la disponibilità; nessun testimone aveva fatto menzione dei guanti nelle proprie dichiarazioni; la maggiore presenza di materiale biologico dell'imputato sul manico del coltello non era coerente con l'ipotesi della legittima difesa perché, se così fosse stato, vi sarebbe stata traccia del suo materiale genetico frammisto a quello della vittima anche sulla lama e non solo sull'impugnatura del coltello.

3. Quanto alle altre censure contenute nel primo motivo di ricorso, con le quali la difesa ha criticato la veridicità delle dichiarazioni rese dai testimoni, occorre osservare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza o in uno dei difetti enunciati dalla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen., e perciò non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente in tesi più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto a emettere il provvedimento.

Ciò posto, si osserva che i giudici della Corte di appello di Milano hanno confermato la penale responsabilità dell'imputato ritenendo che tutte le testimonianze acquisite non presentassero alcuna incoerenza, né intrinseca né estrinseca, riscontrandosi reciprocamente e che la ricostruzione della vicenda effettuata dalla persona offesa e dalla ex compagna dell'imputato avesse ricevuto il conforto del narrato del proprietario dell'immobile, il quale aveva riferito di avere notato il Llacsahuache entrare nel palazzo e, poi, sporco di sangue, uscire gettando l'arma nei bidoni del cortile, e della vicina di casa, cha aveva assistito alla prima colluttazione.

Ebbene, dette argomentazioni non possono dirsi manifestamente illogiche, né contraddittorie, né parziali, né, infine, in contrasto con i dati acquisiti; anzi, il Collegio osserva che i giudici della Corte di appello di Milano si sono puntualmente attenuti a un coerente, ordinato e conseguente modo di disporre i fatti, le idee e le nozioni necessari a giustificare la loro decisione; questa, perciò, resiste alle censure con cui il ricorrente, in buona sostanza, ha riproposto la tesi difensiva già esposta nel corso dei giudizi di primo e di secondo grado e alla quale - lo si ribadisce - è stata data adeguata risposta con logica motivazione.

Peraltro, tutte le censure, al di là dei vizi formalmente denunciati, si sostanziano in doglianze in punto di fatto, che, in quanto tali, si sottraggono al sindacato di legittimità.

4. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa ha censurato la decisione impugnata, sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, con specifico riguardo alla qualificazione giuridica del fatto quale tentato omicidio.

La Corte di appello di Milano ha ritenuto che la condotta dell'imputato, così come accertata, presentasse "numerosi dati da cui evincere in modo non equivoco l'intento omicida nella forma del dolo diretto" e ha spiegato che: - l'imputato aveva adoperato un coltello a serramanico di 21 cm. (di cui 9 cm. di lama), certamente idoneo a produrre esiti letali; - egli aveva reiterato i colpi verso la vittima; la seconda colluttazione era iniziata con colpi sferrati a mani nude, per proseguire con un primo vano tentativo di attingere il volto della vittima con il coltello e, poi, con il primo ferimento all'inguine, seguito da quello all'addome, quando il Lopez era ormai riverso a terra e non più in grado di difendersi; - le zone del corpo attinte non erano "un target calliale", ma rappresentavano i punti in cui arrecare il maggior danno; - andava considerato il comportamento precedente posto in essere dall'imputato; vi era stata, infatti, una prima colluttazione, durante la quale egli aveva già manifestato il proprio intento aggressivo, afferrando la vittima per il collo, anch'esso una zona potenzialmente idonea a determinare un esito fatale se la condotta fosse stata portata a termine;- dopo l'allontanamento dell'antagonista, l'imputato era rimasto nello stabile e non appena il Lopez era uscito da casa gli aveva bloccato la strada, intraprendendo una seconda. colluttazione; - successivamente al ferimento, l'imputato non solo non aveva in alcun modo tentato di soccorrere la vittima, decidendo di darsi alla fuga, occultando l'arma, ma aveva addirittura chiamato il 112 per riferire di essere stato attaccato e di non credere a quello che la vittima avrebbe detto.

Ebbene, osserva il Collegio che detta decisione è fondata sull'accertamento del fatto perfettamente corrispondente alla norma incriminatrice come correttamente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, "l'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto" (Cass. Sez. 1, 4.32010, n. 27918, rv. 248305).

Inoltre, i giudici di legittimità hanno costantemente affermato che "in tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio, occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata nonché dalle modalità dell'atto lesivo (Cass. Sez. 1, 27.11.2013, n. 51056, rv. 257881).

5. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso.

Posto che le circostanze attenuanti generiche erano state già concesse all'imputato dal pril'no giudice, ritiene il Collegio che le censure contenute nel suddetto motivo afferiscono a profili riguardanti il trattamento sanzionatorio che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzione del ricorrente.

La Corte di appello di Milano ha rigettato la richiesta di rimodulazione della pena facendo corretta applicazione del proprio potere discrezionale laddove ha affermato che la sanzione inflitta dal primo giudice appariva "molto contenuta rispetto al disvalore del fatto commesso, considerando il bene giuridico aggredito con la condotta, le modalità concrete con cui è stata realizzata, l'intento che l'ha sorretta e i motivi che ne hanno determinato la realizzazione".

A fronte di ciò, le doglianze difensive finiscono con il richiedere a questa Corte una diversa "lettura" dei dati processuali, non consentita in questa sede, nonché con il reiterare profili di censura già sufficientemente trattati nella decisione impugnata.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr.

Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.

7. Il ricorrente va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato; il pagamento di dette spese, nella misura che sarà separatamente liquidata dal giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez.

Un. 26/09/2019, ric. [OSCURATO:PERSONA]) ; va disposto in favore dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Milano c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso con le conseguenti stat u i zio n i; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza e la condanna generica del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio sostenute dal proprio assistito, ammesso al patrocinio dello Stato, da liquidarsi con separato decreto ex artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002 da parte del giudice del merito; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 settembre 2021, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Monza in data 4.2.2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo A della rubrica) e della contravvenzione di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 (per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, il coltello a serramanico utilizzato contro il Lopez; capo B della rubrica) e, conseguentemente unificati detti reati sotto il vincolo della continuazione, riconosciute in favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche, operata la riduzione per la scelta del rito, era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione, a quella accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento di una provvisionale determinata nella misura di 20.000,00 euro. 2. I Giudici di merito sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, da numerosi testimoni nonché utilizzando quanto contenuto nel verbale di arresto dell'imputato, hanno concordemente riassunto la vicenda processuale nei termini che seguono. [OSCURATO:PERSONA], volendo fare visita alla propria figlia, avuta dalla ex compagna [OSCURATO:PERSONA], si era recato nell'abitazione che quest'ultima condivideva con il cugino [OSCURATO:PERSONA], dal quale era stato apostrofato al citofono in modo offensivo; a seguito di tale offesa, il Llacsahuache era salito al piano ove si trovava l'appartamento abitato dalle suddette persone e aveva avuto un prima colluttazione con la persona offesa che aveva atterrato; si era poi allontanato sulle scale per parlare con la ex compagna, mentre il Lopez era rientrato in casa per prepararsi a uscire; ma all'uscita del Lopez, l'imputato gli aveva bloccato la strada e aveva iniziato una seconda colluttazione colpendolo prima con le mani nude e poi estraendo dalla tasca un coltello a serramanico con il quale aveva sferrato alcuni fendenti, ferendo all'inguine e all'addome la vittima. 3. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia del Llacsahuache, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione formulando tre motivi di impugnazione. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "vizio ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza della motivazione in relazione all'incoerenza delle informazioni assunte dai testimoni; vizio ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen.; vizio ex art. 606, comma 1,, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 603 cod. proc. pen.". Secondo il ricorrente, i giudici della Corte di appello avrebbero errato a non disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di espletare perizia su un paio di guanti di nitrile blu rinvenuti sulla scena del delitto; non vi sarebbe, infatti, alcun elemento atto a dimostrare che tali guanti fossero stati lasciati in quel luogo dal personale dell'ambulanza che era intervenuta a delitto consumato e gli stessi sarebbero, invece, stati indossati dalla persona offesa, che voleva vendicarsi dell'affronto subito poco prima a opera dell'imputato; a riprova di ciò ci sarebbero le tracce ematiche riconducibili all'imputato, che durante l'aggressione si era ferito per bloccare la mano d'el Lopez. Sempre, ad avviso della difesa, i giudici del merito avrebbero errato ad affermare che i testimoni assunti fossero privi di interesse nella vicenda, atteso che erano tutti parenti, conviventi o amici della vittima; e non avrebbero, inoltre, tenuto conto della circostanza che tutti costoro avrebbero rilasciato dichiarazioni che si prestano a interpretazioni differenti. Ciò posto, il ricorrente ha preso in esame le dichiarazioni rese dai testimoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla stessa persona offesa [OSCURATO:PERSONA], sottoponendole a serrata critica in ordine alla loro veridicità; e ha concluso sostenendo che sarebbe attendibile la versione dei fatti sostenuta dall'imputato. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "vizio ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 56, 575, 582, cod. pen.; vizio ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza della motivazione in riferimento agli artt. 56, 575, 582, cod. pen.". Secondo la tesi difensiva, le dinamiche della lite intervenuta tra l'imputato e la persona offesa dimostrerebbero solo un intento aggressivo e non un intento omicidiario: le zone del corpo colpite dal coltello rappresenterebbero "un target del tutto casuale determinato più dalla concitazione degli eventi che da un effettivo animus necandi", giacché, "se il Llacsahuache avesse realmente voluto uccidere, avrebbe affondato con ulteriori colpi e maggiore forza i fendenti". 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto, "vizio ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza della motivazione in riferimento all'art. 62 bis cod. pen. e in riferimento ai criteri ex art. 133 cod. pen.". • Ad avviso della difesa, la misura della pena inflitta all'imputato sarebbe eccessiva e i giudici del merito, tenuto conto del "quantum di coscienza del fatto", del "quantum di volontà" dell'agente e del "quantum di coscienza del disvalore del fatto" stesso, avrebbero dovuto determinare la pena nel minimo edittale e contenere maggiormente l'aumento per la continuazione. 4. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020 e successive proroghe, in assenza di richieste dell'I, parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo il rigetto del ricorso con le conseguenti statuizioni; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, ha concluso per iscritto, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la condanna generica del ricorrente al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dal proprio assistito, ammesso al patrocinio dei non abbienti, da liquidarsi con separato decreto ex artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002 da parte del giudice del merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. Quanto alla censura, contenuta nel primo motivo di ricorso, con la quale la difesa ha dedotto l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla disposizione dell'art. 603 cod. proc. pen., considerato che nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che a essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, ritiene il Collegio che, da un lato, il giudice di merito ha dimostrato in positivo, con spiegazione immune da vizi logici e giuridici, la sufficiente consistenza e l'assorbente concludenza delle prove già acquisite e, dall'altro, il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora si fosse provveduto all'assunzione di determinate prove in sede di appello, idonee a svalutare il peso del materiale probatorio raccolto e valutato. Merita., peraltro, di essere ribadito il principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui la perizia ( Cass. Sez. 4, 17.1.2013, n. 744, rv. 255152; Cass. Sez. 6, 3.10.2012, n. 43526, rv. 253707; Cass. Sez. 4, 22.1.2007, n. 14130, rv. 236191; Cass. Sez. 5, 6.4.1999, n. 12027, rv. 214873; Cass. Sez. 3, 28.10.1998, n. 13086, rv. 212187; Cass. Sez. 5, 30.4.1997, n. 6074, rv. 208090; Cass. Sez. 6, 26.11.1996, n. 275, rv. 206894; Cass. Sez. 1, 17.6.1994, n. 9788, rv. 199279; Cass. Sez. 1, 8.6.1994, n. 9370, rv. 199913) sfugge alla disciplina dettata dagli artt. 495, comma 2,e 6061 comma 1, lett. d); cod. proc. pen., sulla c.d. prova contraria negata e perciò il rifiuto opposto dal giudice di merito di procedere al suo espletamento, se adeguatamente motivato, è insindacabile in cassazione, perché la perizia è un mezzo di prova per sua natura neutro, non classificabile a carico né a discarico dell'accusato oltre che sottratto al potere dispositivo delle parti. 2. Nel caso di specie, la Corte di appello di Milano ha, con motivazione assolutamente logica, sottolineato la non necessità di procedere all'espletamento della chiesta perizia "poiché la circostanza che i guanti appartengano effettivamente al personale sanitario risulta corroborata da una serie di precise evidenze probatorie": la presenza di due paia di guanti sulla scena del delitto era coerente con il duplice intervento di soccorso attuato dal personale sanitario e documentato nel verbale di arresto; poiché la vittima era stata visitata due volte, doveva desumersi che i guanti fossero stati utilizzati dai sanitari intervenuti in quei due distinti frangenti e che gli stessi erano stati lasciati sul luogo nella concitazione del momento; appariva inverosimile che la vittima, gravemente ferita, potesse avere avuto la lucidità e la possibilità di togliersi i guanti dopo l'aggressione; il tipo di guanti era notoriamente riconducibile a un uso professionale e di conseguenza era estremamente difficile che la persona offesa ne avesse la disponibilità; nessun testimone aveva fatto menzione dei guanti nelle proprie dichiarazioni; la maggiore presenza di materiale biologico dell'imputato sul manico del coltello non era coerente con l'ipotesi della legittima difesa perché, se così fosse stato, vi sarebbe stata traccia del suo materiale genetico frammisto a quello della vittima anche sulla lama e non solo sull'impugnatura del coltello. 3. Quanto alle altre censure contenute nel primo motivo di ricorso, con le quali la difesa ha criticato la veridicità delle dichiarazioni rese dai testimoni, occorre osservare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza o in uno dei difetti enunciati dalla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen., e perciò non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente in tesi più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto a emettere il provvedimento. Ciò posto, si osserva che i giudici della Corte di appello di Milano hanno confermato la penale responsabilità dell'imputato ritenendo che tutte le testimonianze acquisite non presentassero alcuna incoerenza, né intrinseca né estrinseca, riscontrandosi reciprocamente e che la ricostruzione della vicenda effettuata dalla persona offesa e dalla ex compagna dell'imputato avesse ricevuto il conforto del narrato del proprietario dell'immobile, il quale aveva riferito di avere notato il Llacsahuache entrare nel palazzo e, poi, sporco di sangue, uscire gettando l'arma nei bidoni del cortile, e della vicina di casa, cha aveva assistito alla prima colluttazione. Ebbene, dette argomentazioni non possono dirsi manifestamente illogiche, né contraddittorie, né parziali, né, infine, in contrasto con i dati acquisiti; anzi, il Collegio osserva che i giudici della Corte di appello di Milano si sono puntualmente attenuti a un coerente, ordinato e conseguente modo di disporre i fatti, le idee e le nozioni necessari a giustificare la loro decisione; questa, perciò, resiste alle censure con cui il ricorrente, in buona sostanza, ha riproposto la tesi difensiva già esposta nel corso dei giudizi di primo e di secondo grado e alla quale - lo si ribadisce - è stata data adeguata risposta con logica motivazione. Peraltro, tutte le censure, al di là dei vizi formalmente denunciati, si sostanziano in doglianze in punto di fatto, che, in quanto tali, si sottraggono al sindacato di legittimità. 4. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa ha censurato la decisione impugnata, sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, con specifico riguardo alla qualificazione giuridica del fatto quale tentato omicidio. La Corte di appello di Milano ha ritenuto che la condotta dell'imputato, così come accertata, presentasse "numerosi dati da cui evincere in modo non equivoco l'intento omicida nella forma del dolo diretto" e ha spiegato che: - l'imputato aveva adoperato un coltello a serramanico di 21 cm. (di cui 9 cm. di lama), certamente idoneo a produrre esiti letali; - egli aveva reiterato i colpi verso la vittima; la seconda colluttazione era iniziata con colpi sferrati a mani nude, per proseguire con un primo vano tentativo di attingere il volto della vittima con il coltello e, poi, con il primo ferimento all'inguine, seguito da quello all'addome, quando il Lopez era ormai riverso a terra e non più in grado di difendersi; - le zone del corpo attinte non erano "un target calliale", ma rappresentavano i punti in cui arrecare il maggior danno; - andava considerato il comportamento precedente posto in essere dall'imputato; vi era stata, infatti, una prima colluttazione, durante la quale egli aveva già manifestato il proprio intento aggressivo, afferrando la vittima per il collo, anch'esso una zona potenzialmente idonea a determinare un esito fatale se la condotta fosse stata portata a termine;- dopo l'allontanamento dell'antagonista, l'imputato era rimasto nello stabile e non appena il Lopez era uscito da casa gli aveva bloccato la strada, intraprendendo una seconda. colluttazione; - successivamente al ferimento, l'imputato non solo non aveva in alcun modo tentato di soccorrere la vittima, decidendo di darsi alla fuga, occultando l'arma, ma aveva addirittura chiamato il 112 per riferire di essere stato attaccato e di non credere a quello che la vittima avrebbe detto. Ebbene, osserva il Collegio che detta decisione è fondata sull'accertamento del fatto perfettamente corrispondente alla norma incriminatrice come correttamente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, "l'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto" (Cass. Sez. 1, 4.32010, n. 27918, rv. 248305). Inoltre, i giudici di legittimità hanno costantemente affermato che "in tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio, occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata nonché dalle modalità dell'atto lesivo (Cass. Sez. 1, 27.11.2013, n. 51056, rv. 257881). 5. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso. Posto che le circostanze attenuanti generiche erano state già concesse all'imputato dal pril'no giudice, ritiene il Collegio che le censure contenute nel suddetto motivo afferiscono a profili riguardanti il trattamento sanzionatorio che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzione del ricorrente. La Corte di appello di Milano ha rigettato la richiesta di rimodulazione della pena facendo corretta applicazione del proprio potere discrezionale laddove ha affermato che la sanzione inflitta dal primo giudice appariva "molto contenuta rispetto al disvalore del fatto commesso, considerando il bene giuridico aggredito con la condotta, le modalità concrete con cui è stata realizzata, l'intento che l'ha sorretta e i motivi che ne hanno determinato la realizzazione". A fronte di ciò, le doglianze difensive finiscono con il richiedere a questa Corte una diversa "lettura" dei dati processuali, non consentita in questa sede, nonché con il reiterare profili di censura già sufficientemente trattati nella decisione impugnata. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila. 7. Il ricorrente va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato; il pagamento di dette spese, nella misura che sarà separatamente liquidata dal giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. Un. 26/09/2019, ric. [OSCURATO:PERSONA]) ; va disposto in favore dello Stato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Milano c
Decreto Cassazione n. 47094/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris